Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40320 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., avverso l’ordinanza in data 08/09/2023 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 8 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame presentata da RAGIONE_SOCIALE avverso il sequestro preventivo in data 30 giugno 2023 del G.i.p. del Tribunale di Lecce avente a oggetto l’area demaniale marittima in concessione all’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE” in località Pizzo sul litorale sud di Gallipoli, in relazione ai reati degli 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 54 e 1161 cod. nav. ascritti a NOME NOME COGNOME che aveva affittato l’attività ad RAGIONE_SOCIALE
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2. La ricorrente articola tre censure per vizio di motivazione, una in merito all’inesistenza del periculum in mora, un’altra in merito al difetto di necessarietà e l’ultima in merito al difetto di proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
RAGIONE_SOCIALE, titolare, attraverso una sua società, di una concessione demaniale marittima di un’area in zona vincolata inquadrata nell’ambito dei territori costieri e delle aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, av affittato il relativo ramo d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE che ivi esercitava l’att di bar-tavola calda, organizzava l’intrattenimento musicale e offriva i servizi da spiaggia. Gli operanti, verificato che la ricorrente, con l’ausilio di due autocar Iveco, prelevava la sabbia da un cumulo sito nel parcheggio retrostante allo stabilimento balneare e la scaricava a ridosso della scogliera per lo spandimento attorno alla pedana di legno, di modo da disporre di una maggiore area per il posizionamento degli ombrelloni, avevano sequestrato in urgenza camion, pala meccanica e area demaniale. Il G.i.p. aveva dunque emesso il sequestro preventivo per illecita trasformazione urbanistica di area demaniale vincolata tramite innovazioni non autorizzate nell’ambito della concessione balneare.
La RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto con il primo motivo di ricorso per cassazione l’assenza del periculum in mora sotto il duplice profilo dell’illegittima integrazione della motivazione inesistente da parte del Tribunale del riesame e della sua estraneità all’attività compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE, il che significava che non poteva subire le conseguenze negative degli atti di questa e poteva regolarmente esercitare l’attività d’impresa.
L’assunto è inconsistente. Con riferimento al primo aspetto, si osserva che la motivazione del G.i.p. di convalida del sequestro preventivo d’urgenza è sufficiente perché reca la ricostruzione dei fatti ai fini del fumus e conseguentemente giustifica il sequestro preventivo per il pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità del bene da parte di soggetti già gravati d precedenti specifici possa agevolare l’aggravamento e/o la prosecuzione delle conseguenze pregiudizievoli del reato per cui si procede; con riferimento al secondo aspetto, si evidenzia che i Giudici della cautela hanno accertato, sia pure nei limiti della cognizione sommaria della fase, che la COGNOME stava trasformando la scogliera accidentata in un arenile da sfruttare economicamente, per cui aveva effettuato considerevoli movimenti di terra e trasportato notevoli quantitativi di sabbia e, per giunta, nonostante il precedente sequestro di un chiosco, aveva manifestato un contegno spregiudicato e indifferente alle regole, perché era presente sul posto al momento dell’intervento dei Carabinieri, dimostrando
ulteriormente che non si limitava a percepire un canone di affitto ma che continuava a sfruttare il territorio costiero per il conseguimento di interess economici privati. Così, il vantaggio economico dell’operazione era diretto per la RAGIONE_SOCIALE e, quanto meno, indiretto per la RAGIONE_SOCIALE che percepiva il canone di affitto, sebbene la sua presenza in loco al momento dei lavori fosse altamente indicativa di un interesse economico diretto. Correttamente il Tribunale del riesame ha escluso ogni rilevanza all’indagine sui rapporti civilistici tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE posto che il sequestro preventivo aveva funzione impeditiva.
La motivazione resiste quindi alla censura sollevata, anche sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione della condotta illecita.
La ricorrente ha contestato poi con il secondo motivo il danno alla sua attività d’impresa che impiega in media 57 dipendenti stagionali e con il terzo il difetto di proporzionalità. Sebbene non vi sia espressa motivazione sulla seconda censura, si osserva ‘tuttavia che il ragionamento complessivo del Tribunale del riesame sulla proporzionalità del sequestro dell’area, implicitamente risponda anche alla “necessarietà” della misura, dal momento che la tutela dell’impresa e dei lavoratori è stata stimata sub-valente rispetto alla salvaguardia del territorio Peraltro, la prospettazione difensiva in ordine a eventuali pregiudizi economici derivanti dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria è nel contesto del ricorso solo teorica.
La decisione è correttamente motivata anche con riferimento al principio di proporzionalità perché il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in merito al contenuto del sequestro in funzione impeditiva, giustificando il sequestro dell’area proprio per evitare la sua alterazione morfologica.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente