Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2809 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2809 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a Marano di Napoli il 02/01/1940
COGNOME NOMECOGNOME nato a Vico Equense il 09/10/1967
Avverso le ordinanze emesse in data 10/06/2024 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME che concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse in data 10/06/2024, il Tribunale di Salerno ha rigettato le richieste di riesame, propos da COGNOME NOME e COGNOME NOME ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale Salerno, avente ad oggetto il terrazzo (insistente, secondo l’accusa per circa 60, sul demanio marittimo in località Laurito del comune di Positano) e della sca
in ferro (interamente posta sulla predetta area demaniale), in relazione al rea cui all’art. 1161 cod. nav., loro ascritto in concorso quali proprietari di un imm in area adiacente a quella demaniale, adibito ad attività ricettiva e di ristor ecc., in concorso anche con il titolare della società affittuaria del pr immobile.
Ricorrono per cassazione, con unico atto, la COGNOME e il COGNOME deducendo:
2.1. Violazione di legge per difetto di fumus commissi delicti e di proporzionalità e ragionevolezza della misura. Si deduce che il sequestro non e stato limitato alla parte effettivamente pertinente al reato ipotizzato, tra l’ mancanza di una demarcazione visibile dei confini tra demanio e proprietà privata (il presunto sconfinamento era stato a volte quantificato in mq 60, altre in mq mentre il sequestro aveva colpito l’intera terrazza di mq 80).
Si osserva altresì che la terrazza era stata regolarmente autorizzata, sicc sequestro aveva determinato una esasperata compressione dei diritti di propriet e di libera iniziativa economica, dovendosi pertanto ritenere il provvedimento pri di proporzionalità e ragionevolezza.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecit una declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando i consolidati princip tema di sindacato di legittimità in materia cautelare reale, alla stregua dei doveva escludersi una violazione di legge nelle carenze motivazionali prospettate avendo tra l’altro il Tribunale adeguatamente esaminato le risultanze prodot dalla difesa, ed avendole motivatamente disattese sia quanto alla dedot insussistenza del fumus (alla luce degli esiti del sopralluogo e del fatto che i CASOLA aveva negli anni corrisposto le indennità di occupazione abusiva), sia quanto alla prospettata violazione del principio di proporzionalità (essendo misura stata disposta per le sole opere abusive, e non per l’intero comple turistico).
Con memoria di replica trasmessa unitamente a documentazione allegata, il difensore riprende e sviluppa i rilievi svolti in relazione al di proporzionalità della misura, anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente osservarsi che nessun rilievo può essere attribuito alle fotografie allegate alla memoria di replica, non solo per le connotazioni giudizio di legittimità che escludono qualsiasi diretto apprezzamento del questioni di merito sottostanti al ricorso, ma anche perché trattas documentazione prodotta solo in sede di replica nell’ambito di un giudizio
trattazione cartolare, impedendo qualsiasi possibilità di effettiva instaurazione del contraddittorio al riguardo.
Il ricorso è infondato e deve essere perciò rigettato.
2. Secondo un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
L’ordinanza oggetto dell’odierna impugnazione risulta del tutto immune da vizi di tal fatta, avendo approfonditamente esaminato sia le risultanze poste a sostegno del sequestro preventivo, sia le contrarie deduzioni difensive, per poi concludere, da un lato, nel senso della configurabilità del fumus del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, posto in essere con la realizzazione della terrazza esterna all’immobile destinato ad attività ricettiva balneare e di ristorazione. D’altro lato, il Tribunale ha condiviso le valutazioni del G.i.p. anche quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, persistente nonostante l’ultimazione dei lavori alla luce della natura permanente del reato (il Tribunale ha richiamato Sez. 3, n. 53347 del 28/09/2018, COGNOME, Rv. 275181 – 01, secondo cui «in tema di tutela del demanio, l’avvenuta ultimazione dei manufatti realizzati abusivamente su area demaniale e la conseguente accessione degli stessi al suolo demaniale non ostano all’adozione del provvedimento di sequestro preventivo, in relazione all’ipotesi di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale previsto dall’art. 1161 cod. nav., trattandosi di reato permanente la cui consumazione si protrae fin quando sussiste l’occupazione illegittima dell’area demaniale»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con specifico riferimento alla misura dello sconfinamento in area demaniale con la richiamata terrazza esterna, quantificata nel 60% sulla base degli accertamenti svolti in loco, il Tribunale ha ritenuto che il fumus non potesse essere escluso dal fatto che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, ai sensi dell’art. 32 cod. nav. sulle particelle che qui rilevano, fosse ancora in corso alla data del sequestro. Sul punto, l’ordinanza impugnata fa espresso riferimento ad una nota della Capitaneria di Porto di Salerno del 03/06/2024, nella quale si precsa che le necessarie operazioni di rilievo topografico sarebbero state effettuate entro il medesimo mese di giugno (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
A fronte di tale compiuto percorso argomentativo tracciato dal Tribunale, in alcun modo censurabile per violazione di legge, la difesa ricorrente si è limitata a deduzioni generiche sulle conseguenze pregiudievoli derivanti dal sequestro dell’intera terrazza, senza neppure comprovare adeguatamente la propria valutazione in ordine alla misura dello sconfinamento, ad es. con il riferimento alle indennità corrisposte negli anni precedenti, impedendo così anche di apprezzare la censura dedotta in punto di sproporzione della misura adottata. Misura che, con ogni evidenza, potrà eventualmente essere rimessa in discussione, con apposite istanze, sulla scorta delle risultanze del procedimento di perimetrazione.
Quanto fin qui esposto impone il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 dicembre 2024