Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40416 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40416 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a OPPIDO LUCANO il DATA_NASCITA
NOME NOME nata a RODALBEN (GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 7/2/2023 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Potenza, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l’appello cautelare proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il provvedimento del Tribunale di Potenza del 16 giugno 2022, con il quale era stata rigettata l’istanza di revoca del sequestro preventivo della somma di euro 85.479,34 depositata sul conto corrente intestato
,4)
ai ricorrenti e sul quale l’imputato NOME era provvisto di delega ad operare.
Ha proposto ricorso la difesa dei ricorrenti deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 321, comma 3 bis e 3 ter, cod. proc. pen.; 355, comma 1 e 2 cod. proc. pen.; il Tribunale del riesame, equivocando il contenuto del motivo di doglianza, non aveva fornito risposta sulla censura relativa al difetto di convalida,nei termini di legge, del decreto di sequestro preventivo disposto dal P.M., che comportava la perdita di efficacia della misura cautelare; inoltre, il difetto di notifica del provvedimento di sequestro agli interessati aveva comportato la violazione dell’art. 178, lett. C) cod. proc. pen., oltre che la violazione denunciata dell’art. 104 bis, comma 1 quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che al contrario di quanto affermato dal Tribunale del riesame era applicabile nella specie.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 104 bis, comma 1 quinquies, disp. att. cod. proc. pen., 6, comma 3, lett. A), n. 2 d. Igs. 1 marzo 2018, n. 21; art, 7 CEDU, per la mancata citazione in giudizio dei terzi interessati.
2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica) quanto all’omessa valutazione delle deduzione difensive volte a dimostrare la lecita provenienza di tutte le somme di denaro esistenti sul conto corrente dei ricorrenti al momento del sequestro, rispetto all’assenza di indicazioni specifiche e puntuali sulla corrispondenza di quelle somme alle operazioni “sospette” genericamente indicate dal provvedimento impugnato e senza considerazione alcuna della posizione del terzo istante, rispetto al quale non rilevano le condizioni per disporre il sequestro di somme di denaro di cui si sia prospettata, attraverso idonea documentazione, la titolarità esclusiva da parte del terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.1. Il primo motivo di ricorso difetta di specificità, oltre ad esser formulato per motivi non consentiti: il profilo dedotto in questa sede, concernente il difetto del tempestivo provvedimento di convalida del sequestro d’urgenza disposto dal P.M., non era stato sollevato davanti al giudice dell’appello cautelare e, in ogni caso, la censura non è assistita dal necessario richiamo o allegazione degli atti da cui risulti il decorso dei termini indicati dalle norme riguardanti il procedimento di
convalida e l’emissione del decreto del G.i.p. oltre il termine dei dieci giorni dalla ricezione della richiesta del P.M.
Quanto alle conseguenze dell’omessa notifica del provvedimento del G.i.p. che aveva disposto il sequestro preventivo, la censura è reiterativa del motivo d’impugnazione, che il Tribunale ha esaminato e superato richiamando correttamente il costante orientamento di legittimità a mente del quale l’omessa notifica del decreto di sequestro non determina alcuna nullità, né comporta l’inefficacia del decreto stesso, producendo soltanto l’effetto di ritardare la decorrenza del termine d’impugnazione da parte dell’interessato (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018, dep. 2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274851 – 01; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, COGNOME, Rv. 268585 – 0; Sez. 6, n. 15501 del 08/01/2009, COGNOME, Rv. 243572 – 0). Allo stesso modo, non è conferente e, ancor prima, risulta priva di interesse la censura nella parte in cui lamenta, quale effetto dell’omessa notifica del sequestro agli interessati, il vizio della mancata partecipazione degli istanti al giudizio di cognizione (censura articolata anche con il secondo motivo di ricorso), trattandosi di questione che doveva esser sollevata nella sede propria del giudizio di merito, eventualmente impugnando la sentenza con cui è stato definito il giudizio di primo grado ovvero, in via residuale, in sede di incidente di esecuzione.
1.2. Il terzo motivo è fondato.
Pur se il ricorrente deduce formalmente la mancanza di motivazione relativamente ai profili del fumus delicti e del periculum in mora, il contenuto sostanziale della doglianza concerne l’omessa risposta da parte del Tribunale alle censure, sostenute dalla produzione documentale, tese a dimostrare la titolarità effettiva ed esclusiva delle somme depositate sul rapporto bancario, intestato ai ricorrenti.
Rispetto a queste censure, già ampiamente articolate con l’atto di impugnazione in sede cautelare, con specifiche allegazioni documentali, il Tribunale del riesame si pone in una prospettiva errata rispetto alle deduzioni dei ricorrenti; non può rilevare – rispetto alla posizione processuale del terzo – la natura del sequestro (finalizzato alla confisca diretta del denaro provento della condotta di reato), l’oggetto dei beni suscettibili di apprensione mediante il vincolo (appunto, le somme di denaro confluite sul conto corrente), l’irrilevanza delle fonti di provenienza del denaro oggetto di sequestro; si tratta di profili che rilevano nella valutazione della legittimità della misura rispetto alla posizione del soggetto indagato/imputato, che si ritenga avere la disponibilità esclusiva dei beni e dei valori oggetto della misura ablatoria.
Né può ritenersi sufficiente a dimostrazione della concreta disponibilità da parte dell’indagato delle somme di denaro, pacificamente giacenti su un conto
corrente intestato a terzi soggetti, l’esistenza di una delega ad operare su quel conto corrente rilasciata al soggetto indagato o imputato, in quanto « la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all’imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest’ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato» (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 277021 – 01; situazione che può rilevare, invece, quando sia data dimostrazione di una delega ad operare senza limitazioni, che assicuri la possibilità di disporre dell’intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente: Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, COGNOME, Rv. 271136 – 0).
Ciò che il provvedimento non ha esaminato è la fondatezza delle ragioni con le quali i ricorrenti sostengono la titolarità esclusiva delle somme esistenti al momento dell’adozione della misura del sequestro (avendo documentato la provenienza lecita di somme superiori all’importo sottoposto a sequestro, versate dopo le ipotizzate operazioni illecite realizzate dall’imputato e poco prima dell’esecuzione della misura cautelare), poiché rispetto alla posizione del terzo che vanti la titolarità esclusiva delle cose oggetto di sequestro diviene «necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall’indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato» (Sez. 6, n. 19766 del 11/12/2019, dep. 2020, Salina, Rv. 279277 – 01, in ipotesi – più pregiudizievole per il terzo – di cointestazione del rapporto bancario; sull’ illegittimità del provvedimento di sequestro preventivo di conti correnti cointestati in cui si ometta la motivazione sulle modalità mediante le quali il denaro di provenienza illecita sia confluito sul conto corrente del terzo cointestatario e sulla necessità di sequestrare l’intero conto corrente del terzo e non solo le somme di provenienza illecita confluite sul predetto conto, Sez. 2, n. 19105 del 28/04/2011, lapigio, Rv. 250194 – 01).
La fondatezza del motivo impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza, che procederà al nuovo esame dell’impugnazione proposta secondo i principi su enunciati.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza – sezione per il riesame delle misure cautelari reali – per nuovo esame. Così deciso il 4/7/2023