Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27642 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Ravenna il 22/02/1967
avverso l’ordinanza emessa il 16 gennaio 2025 dal Tribunale di Potenza
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo della somma di euro 3000, ritenuto prezzo della corruzione di cui al capo 5) dell’imputazione provvisoria.
Va premesso che NOMECOGNOME all’epoca dei fatti in servizio presso la sezione esecuzione e misure di prevenzione del Tribunale di Lecce, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per tre fattispecie di corruzione in atti giudiziari ed una di concussione. Il capo 5) attiene al mercimonio degli incarichi conferiti a
NOME COGNOME in talune procedure (elencate alle pagine 10 e 11 dell’ordinanza ) in cambio del noleggio di una barca a vela dalla società RAGIONE_SOCIALE nel 2021, al prezzo di 3000 euro, pagato in contanti dal COGNOME, e la promessa di altra crociera poi annullata.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 319ter e 322ter cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al fumus del reato e agli elementi per ritenere la somma in sequestro quale prezzo della corruzione.
Nel ripercorrere le argomentazioni del l’ordinanza impugnata, rileva che: a) il viaggio è stato pagato in contanti; b) è anomalo che COGNOME abbia organizzato e pagato un viaggio anche per terze persone; c) gli altri partecipanti avrebbero potuto pagare direttamente con bonifico e chiedere fattura; d) non si comprende perché COGNOME si sia raccomandato con COGNOME di essere contattato per ogni problematica. Nel corpo del motivo si includono considerazioni critiche in ordine a taluni punti della motivazione dell’ordinanza quali, in particolare, quelli relativi: a) alla ritenuta non significatività del fatto che NOME si sia riservato il pagamento diretto delle spese di cambusa e di ormeggio; b) alla omessa valorizzazione della consegna di denaro in contanti da parte del compagno di NOME; c) alla ritenuta irrilevanza probatoria dei messaggi intercorsi tra NOME e NOME.
Sulla base di tali considerazioni, sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata non ha evidenziato gli elementi costitutivi della fattispecie corruttiva e soprattutto non ha tenuto conto delle allegazioni difensive, in particolare la certificazione di cancelleria del Tribunale di Lecce che attesta che COGNOME non ha ricevuto alcun incarico nel 2021 e ha ricevuto solo due incarichi nel febbraio e nel novembre 2020. Tale dato evidenzia la carenza della contestualità e corrispettività tra le prestazioni, con la conseguenza che non si può qualificare come prezzo del reato il denaro in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto non deduce alcuna violazione di legge, unico motivo di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di misure cautelari reali, ma si limita a formulare delle censure di merito, generiche e di contenuto meramente confutativo.
L’ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi giuridici, saldamente ancorata alle risultanze investigative, ha ravvisato il fumus del reato ponendo l’accento sull’ asservimento della funzione giudiziaria svolta dal ricorrente attraverso la creazione di un circuito di professionisti di riferimento a cui conferiva
incarichi in cambio di utilità. A differenza di quanto deduce il ricorrente, inoltre, il Tribunale ha adeguatamente valutato l’attestazione di cancelleria , ma, con argomentazione immune da vizi e persuasiva, ha rilevato che tale attestazione, relativa ai soli incarichi per l’anno 2021, non incide, comunque, sulla tenuta degli indizi concernenti gli altri incarichi conferiti in altri procedimenti.
Peraltro, la censura relativa al difetto di contestualità tra il conferimento degli incarichi e la percezione dell’utilità è priva di pregio, dovendosi considerare che la fattispecie corruttiva si perfeziona, alternativamente, con l’accettazione dell’utilità ovvero con la sua dazione – ricezione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2025