Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38911 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38911 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del Tribunale di Venezia, Sezione per i Riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia, sezione per il riesa ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che ha convertito, su richiesta del Pubblico Ministero, in sequestro preventivo
n
I
sequestro probatorio della somma di denaro, rinvenuta, insieme ad altri beni, nell’abitazione di NOME COGNOME, indagato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. ottobre 1990, n. 309. In esecuzione di detto provvedimento erano stati, infatti, sequestrati al ricorrente un quantitativo di cocaina consistente nei resti di confezionamento di un panetto di un chilogrammo, una somma pari a euro 39.725, due bilancini di precisione e un cellulare.
Il Tribunale disattendeva, innanzitutto, l’eccezione di sopravvenuta inefficacia del sequestro per il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto ex art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen., sottolineando che il termine perentorio era previsto esclusivamente per la convalida del sequestro preventivo disposto d’urgenza dal Pubblico Ministero e non anche per la richiesta di conversione, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto al secondo profilo censurato dalla difesa, inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa in grado di escludere la sproporzione, il Tribunale sottolineava l’assenza di redditi idonei a giustificare la detenzione di una così ingente quantità di denaro, richiamando la nota della Squadra Mobile del 16 maggio 2025.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, sostenendo l’inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione quanto alla perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso oltre i termini di legge previsti dall’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen.
In particolare, la difesa sostiene che la somma di denaro, pari a euro 39.725, rinvenuta nell’abitazione e sequestrata dalla polizia giudiziaria il 22 maggio 2025, non sarebbe stata oggetto di una richiesta di conversione, bensì di un’autonoma richiesta di convalida, entro il termine di legge di 48 ore, del sequestro operato dalla polizia giudiziaria in data 22 maggio 2025 ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen.
Ha errato il Giudice per le indagini preliminari nel disporre la conversione del sequestro probatorio, mai convalidato dal Pubblico Minìstero in relazione al denaro, mentre avrebbe dovuto emettere una autonoma ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla richiesta del 23 maggio 2025, donde il provvedimento e&ak emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 4 giugno 202 e stato emesso oltre il termine perentorio di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata, nella ricostruzione processuale della vicenda, rappresenta in modo chiaro che la polizia giudiziaria aveva proceduto di iniziativa al sequestro probatorio della sostanza stupefacente, di due bilancini di precisione, di un cellulare e della somma di euro 39.725,00 a carico dell’odierno ricorrente, contestando il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il Pubblico Ministero, dopo aver convalidato la perquisizione e il sequestro probatorio operati dalla polizia giudiziaria, chiedeva, con riferimento alla somma di euro 39.725, la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, sia di tipo impeditivo, sia in funzione della confisca per sproporzione.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la polizia giudiziaria non ha effettuato un sequestro preventivo di iniziativa, soggetto in quanto tale ai termini di decadenza indicati dal difensore, ma ha realizzato un sequestro probatorio di iniziativa, legittimamente convalidato dal pubblico ministero procedente che, successivamente, ha inoltrato al Giudice per le indagini preliminari una nuova e autonoma richiesta di sequestro preventivo, sia impeditivo sia funzionale alla confisca, costituente un titolo ablativo distinto rispetto a quello di natura probatoria posto in essere dalla polizia giudiziaria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025