Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13591 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nata in Spagna il DATA_NASCITA, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE; avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto d sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 28 ottobre 2023, avente ad oggetto accessori per smartphone (cuffie auricolari, orologi e cinturini) ritenuti contraffatti poiché usurpanti i m dell’Unione Europea registrati dalla RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente è indagata per i reati di cui agli artt. 517 -ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 64 cod.pen., nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE società importatrice e distributrice in Italia di tali prodotti.
Ricorre per cassazione COGNOME, deducendo:
violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 517 -ter cod.pen..
Il Tribunale non avrebbe offerto spiegazione alcuna in ordine alla doglianza difensiva inerente alla nullità dei modelli depositati da RAGIONE_SOCIALE, da cui discenderebbe l’insussistenza del reato contestato e del consequenziale reato di ricettazione.
Tale nullità non potrebbe essere esclusa per il solo fatto della registrazione de modelli, secondo quanto previsto dall’art. 25 Reg. Ce 6 del 2002 e dall’ultimo comma dell’art. 517 -ter cod.pen..
Errata in diritto sarebbe anche la considerazione che i modelli RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati violati da più prodotti e non da uno soltanto, in quanto solo uno, in ipote avrebbe potuto essere identico a quelli registrati.
Sarebbe illogico aver conferito capacità professionale adeguata al consulente del Pubblico ministero, senza tenere conto dei gravi profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE consulenze alla luce dei rilievi del consulente dell’indagata, che il Tribunale avrebbe trascurato;
violazione di legge per non avere il Tribunale valutato il contenuto della consulenza tecnica depositata nell’interesse della ricorrente, dal quale emergevano le ragioni per le quali i modelli RAGIONE_SOCIALE dovessero ritenersi nulli per le ragioni ribadite ai fgg. 10 e segg. del ricorso, laddove si evidenzia anche come il consulente di parte avesse dimostrato la differenza tra i modelli RAGIONE_SOCIALE e quelli commercializzati dalla società della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
1.Deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici d motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tan sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, COGNOME).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gl errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentatívo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, NOME).
2, Nel caso in esame, la ricorrente individua supposte violazioni di legge con argomenti che, in realtà, ineriscono a vizi motivazionali dell’ordinanza impugnata, in questa sede non deducibili tenuto conto che le considerazioni del Tribunale non risultano meramente apparenti.
L’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 517-ter cod.pen. è stata supportata dalla consulenza tecnica del Pubblico ministero, redatta, come ha precisato il Tribunale a fg. 5, dopo che l’incaricato aveva “visionato tutte le tipologie di auricolari, smartwatch e cinturini in sequestro”.
A ciò si aggiunga che le considerazioni del consulente del Pubblico ministero sulla contraffazione di tutti i modelli ritrovati all’indagata, seguiva alle iniziali valu degli operatori della Guardia RAGIONE_SOCIALE che avevano eseguito il sequestro (fg. 2 dell’ordinanza impugnata).
Si ricordi, sotto questo profilo, che, finanche nel giudizio di merito e con particol riferimento agli operatori di polizia giudiziaria con competenze tecniche specifiche, in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatt caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale specifica attività, giacchè, in tal caso, l’apprezzamento diventa inscindibile d fatto. (Nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù RAGIONE_SOCIALE conoscenze acquisite nel corso di abitual specifica attività). (Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444).
Le successive considerazioni difensive di opposto segno, in quanto contenute in una consulenza di parte, non sono state trascurate dal Tribunale, ma soltanto
ritenute recessive rispetto agli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini prima indicati, fermo restand che l’accertamento decisivo inerente alla contraffazione dei prodotti in quanto imitazioni di quelli della RAGIONE_SOCIALE (constatatene dal consulente del Pubblico ministero la “piena sovrapponibilità”), sulla quale si basa la sussistenza del reato contestato e della ricettazione che ne consegue (fondata anche sull’assenza di documentazione a corredo della merce, fg. 2 dell’ordinanza), non poteva essere risolvibile dal Tribunale in fase cautelare, necessitando, se del caso, di una perizia d’ufficio da effettuarsi nella sede propria relativa all’accertamento pieno del reat e non solo della sua astratta configurabilità.
Lo stesso dicasi per l’assunto difensivo, non avallato dal Tribunale con le considerazioni espresse a fg. 5 del provvedimento impugnato, secondo il quale i modelli RAGIONE_SOCIALE registrati sarebbero nulli, circostanza affidata solo alle valutazioni d parte del consulente difensivo, in mancanza di elementi neutri su una eventuale presenza di contenziosi in sede comunitaria sulla legittimità dei modelli registrati da RAGIONE_SOCIALE quanto ad innovazione e originalità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.03.2024.