Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9813 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9813 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa in data 05/11/2025 dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che si Ł proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta dell’AVV_NOTAIO, difensore della società ricorrente, ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza ha confermato il decreto in data 06/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con il quale era stato disposto, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen e 322ter , 640quater cod. pen., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro ovvero, per equivalente, di titoli, beni mobili ed immobili nonchØ di altre utilità pari al profitto del reato di truffa aggravata contestato in via provvisoria a COGNOME NOME, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE qui ricorrente per avere, mediante attestazioni mendaci, attestato falsamente la presenza in servizio presso l’ente del medico geriatra dott. NOME COGNOME al fine di documentare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per l’accreditamento con il RAGIONE_SOCIALE Sanitario Nazionale; il profitto quantificato dal Giudice per le indagini preliminari in euro 866.565,74 era, tuttavia, dal tribunale per il riesame in euro 846.924,90.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di terza interessata, deducendo con un unico articolato motivo la violazione di legge con riferimento agli artt. 640 bis , 640 quater cod. pen., 321 e 322 ter codice di rito, nonchØ il vizio di motivazione sotto il triplice profilo della mancanza contraddittorietà ed
illogicità.
Incontestata la sussistenza del fumus commissi delicti , assume in primo luogo la difesa ricorrente che il Tribunale del riesame, in punto di sussistenza del periculum in mora, ha argomentato con considerazioni vaghe, generiche, non aderenti alla fattispecie e prive di capacità dimostrativa e non ha pertanto assolto il proprio onere motivazionale secondo i principi dettati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 e dalla successiva giurisprudenza a sezioni semplici secondo cui il giudice della cautela deve indicare le concrete ragioni per le quali il bene da sottoporre a sequestro, nelle more del giudizio, potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
In secondo luogo, si assume che erronea e contraddittoria Ł la motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di individuazione del profitto del reato.
Il collegio, dopo avere premesso che il profitto era da individuarsi nel ‘risparmio di spesa’ costituente (costi non sostenuti a seguito delle condotte di truffa e falso), ha richiamato un precedente giurisprudenziale non pertinente al caso di specie e ha affermato che – in ragione della assenza dei requisiti tecnici per l’ottenimento ed il mantenimento dell’accreditamento della struttura- il vantaggio illecito della condotta doveva essere considerato nella sua globalità, essendo tutte le prestazioni eseguite inficiate a monte dall’assenza dei requisiti di legge.
Con tale assunto il collegio della cautela non ha fatto buongoverno dei principi affermati, ancora una volta dalle Sezioni Unite di questa Corte (pronuncia n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239926), secondo cui il profitto del reato oggetto di confisca si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l’utilità eventualmente conseguita in ragione dell’esecuzione del contratto, ancorchŁ con genesi illecita.
Il collegio della cautela, in applicazione di tale dictum , avrebbe quindi dovuto circoscrivere il sequestro in via diretta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE soltanto alle somme causalmente collegate ai reati per cui si procede, ossia a quanto effettivamente percepito come corrispettivo per le prestazioni eseguite nel periodo di contestazione (giugno 2021- novembre 2022), escludendo la sottoposizione a vincolo cautelare delle somme percepite dopo la regolarizzazione in organico del medico specialista geriatria (che era stato in un primo momento fraudolentemente indicato come presente al fine di ottenere l’accreditamento presso l’RAGIONE_SOCIALE di Cosenza), in quanto introiti legittimamente percepiti e pertanto non aventi un vincolo di derivazione causale rispetto ai reati contestati.
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, ma poi, con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, non ha applicato tale principio e ha omesso la distinzione tra somme effettivamente riconducibili ai reati per i quali si procede e somme legittimamente pervenute, nel tempo, sul conto corrente bancario della società per titolo del tutto legittimo e non riconducibile agli illeciti.
Da ultimo, si censura l’impugnata ordinanza laddove non ha considerato che la RAGIONE_SOCIALE Ł soggetto terzo estraneo alla commissione del reato
La società non Ł attinta da alcuna contestazione di illecito ai sensi del D.Lgs n. 231 del 2001, Ł del tutto in buona fede e cioŁ inconsapevole delle condotte illecite realizzate dal legale rappresentante (soggetto distinto dall’ente) anche tenuto conto del fatto che il rapporto contrattuale con l’ASP di Cosenza era sempre stato regolare, senza alcuna contestazione da parte di quest’ultima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente ricordato che contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammessa impugnazione in sede di legittimità solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, ma anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 45739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608); non rientra, invece, nellanozione di violazione di legge, l’illogicità manifesta della motivazione che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916).
Tanto premesso, va in primo luogo evidenziato che i profili di doglianza prospettati in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione non sono scrutinabili in quanto non consentiti.
Quanto alla mancanza di apparato argomentativo in punto di sussistenza del periculum in mora, la censura Ł infondata .
Il Tribunale del riesame – lungi dall’esporre solo ‘vaghe e generiche’ considerazioni sul tema, prive di specifica aderenza alla fattispecie e di capacità logica e dimostrativa – ha invece adempiuto all’onere motivazionale come richiesto (peraltro in forma ‘ concisa’) dalla pronuncia a Sezioni Unite Ellade spiegando le ragioni che rendevano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio per il rischio concreto che il profitto del reato potesse essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato e sul punto si Ł confrontata anche con le deduzioni difensive introdotte con la richiesta di riesame.
L’ordinanza impugnata (pagg. 5 e 6) indica infatti plurimi e convergenti elementi logicamente dimostrativi del rischio che, nelle more del giudizio di merito, vengano dispersi i beni confiscabili. Al riguardo, risulta confacente il riferimento all’entità considerevole del profitto del contestato delitto di truffa aggravata (superiore ad euro 800.000,00), alla natura fungibile del denaro che ne facilita la circolazione e al dato emergente dalla stessa consulenza di parte da cui risulta che, al momento del sequestro, i ricavi erogati dall’RAGIONE_SOCIALE non erano stati nemmeno sufficienti a coprire gli ordinari costi di gestione.
Infondata Ł anche la doglianza in punto di erronea individuazione del profitto di reato e conseguente non corretta quantificazione dell’importo oggetto di ablazione.
Il Tribunale del riesame ha evidenziato come la mendace rappresentazione della realtà (l’avere falsamente attestato la presenza in servizio presso la società RAGIONE_SOCIALE del medico geriatra dott. COGNOME) aveva operato quale condizione per ottenere l’accreditamento col SSN e le relative sovvenzioni in favore della società medesima e, quindi, ne aveva costituito il presupposto normativo- contrattuale.
Ne consegue che, nella specie, ricorre l’ipotesi del ‘reato contratto’, il cui disvalore penale Ł completamente incentrato sulla conclusione in sØ di un contratto, vale a dire che il reato consiste esattamente nella stipulazione di un dato negozio giuridico, diversamente dal ‘reato in contratto’ ove la stipulazione di un contratto fa senz’altro parte della fattispecie
tipica, ma il disvalore penale Ł incentrato piuttosto sulle condotte che l’agente tiene in vista della conclusione del negozio giuridico o in seguito allo stesso.
Nel caso del ‘reato contratto’ si determina pertanto un’immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l’effetto che il relativo profitto Ł conseguenza immediata e diretta della medesima ed Ł, pertanto, interamente assoggettabile a confisca, come affermato dal Tribunale del riesame.
Il vantaggio ingiusto generato dalla condotta decettiva va, quindi, individuato per l’intero contributo lucrato e non solo in una parte di esso e cioŁ, come prospettato dalla difesa, al netto dell’effettiva utilità conseguita dall’ente danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico instauratosi.
Tale conclusione Ł conforme agli approdi di questa Corte, alla luce dei principi elaborati anche nella pronuncia delle S.U. RAGIONE_SOCIALE (n. 26654 del 27/03/2008, in motivazione pagg. 155 e ss., 20 e ss.) in tema di determinazione del profitto confiscabile, che ha individuato i principi generali in punto di commisurazione del profitto suscettibile di confisca-sanzione.
E’ stato così chiarito, in primo luogo, che nel delineare il profitto confiscabile non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, in quanto, nell’assolvere una funzione di deterrenza, la confisca risponde ad esigenze di giustizia e nel contempo di prevenzione generale e speciale, non potendosi ammettere che il crimine possa rappresentare un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto sul bene e che il reo possa rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato.
Dopo avere richiamato le nozioni di profitto indicate in precedenti pronunce a composizione allargata (secondo cui il profitto del reato va inteso come ‘vantaggio di natura economica’, come ‘beneficio aggiunto di natura patrimoniale’ e come ‘utile conseguito dall’autore del reato in seguito alla commissione del reato’: Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli e Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164 – 01) e dopo avere affermato che il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta ‘l’effettivo criterio selettivo di ciò che può esser confiscato a tale titolo’, le Sezioni Unite hanno evidenziato il discrimine tra profitto conseguente ad un ‘reato contratto’ e profitto derivante da un ‘reato in contratto’ nel senso che, nel primo caso, cioŁ quello in cui la legge qualifica come illecito lo stesso rapporto contrattuale intercorso fra le parti, si determina un’immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità con l’effetto che il relativo profitto Ł conseguenza immediata e diretta della medesima ed Ł, pertanto, assoggettabile a confisca, mentre, nel secondo caso, in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sØ, il profitto medesimo va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale, essendo possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto perchØ il contratto Ł assolutamente lecito e valido inter partes (ed eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 cod. civ.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall’agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, chiaramente affermato l’assoggettabilità a confisca dell’intero vantaggio patrimoniale derivante dai ‘reati contratto’, ipotesi ravvisabile nella specie (nel medesimo senso la giurisprudenza successiva a sezioni semplici in termini: Sez. 2, n. 20976 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252842; Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, P.M. in proc. Maiorano, Rv. 268854; Sez. 2, n. 33092 del 18/04/2018, PM in proc. Trasimeno, Rv. 273432; Sez. 2, n. 25980 del 04/05/2018, COGNOME, non mass., ove si Ł precisato che il profitto del reato previsto dall’art. 640bis cod. pen., ai fini dell’applicazione della confisca per
equivalente, coincide con l’intero ammontare del finanziamento qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato ed il progetto non sarebbe stato approvato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore; Sez. 2, n. 40765 del 21/10/2021, COGNOME, Rv. 282194 – 01, in motivazione a pag. 3).
Altrettanto esente da censure in punto di diritto Ł l’assunto del giudice del riesame secondo cui la società RAGIONE_SOCIALE Ł persona estranea al reato ed in buona fede.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen, Ł persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., il soggetto che non ha concorso alla commissione del reato, nØ ha tratto utilità dall’altrui attività criminosa e che versi in condizione di buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti(Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207; Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284054; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, COGNOME, Rv. 271441; Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270250). Sin dall’assai risalente pronuncia a Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, COGNOME, Rv. 213511, si Ł affermato che nell’ipotesi in cui il terzo abbia conseguito un vantaggio dall’illecito addebitato ad altri deve ritenersi la sussistenza di un collegamento tra la posizione del terzo medesimo e la commissione del fatto-reato.
A tali principi ermeneutici si Ł conformato il Tribunale del riesame evidenziando che la società RAGIONE_SOCIALE era avvantaggiata della condotta fraudolenta in quanto diretta destinataria dei rimborsi derivanti dal sistema di accreditamento (confluiti nelle casse sociali) ottenuti dal proprio rappresentante legale con artifizi e raggiri, così escludendo in capo all’ente la qualità di persona estranea al reato ed in buona fede.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME