Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29549 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante COGNOME
COGNOME NOMECOGNOME nato ad Andretta il 23/11/1968
Berto NOMECOGNOME nato a Recanati il 02/09/1975
avverso l ‘ ordinanza del 16/04/2025 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata ;
sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME difensore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE che ha insistito per l ‘ accoglimento di tutti i motivi di impugnazione, e, per il ricorrente NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l ‘ accoglimento di tutti i motivi di ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME avv. NOME
COGNOME che ha insistito per l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Matera, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera in data 22 marzo 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo (sia impeditivo, sia anticipatorio della confisca, diretta e per equivalente) nei confronti -per quanto qui rileva -di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640bis cod. pen., e di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’illecito amministrativo di cui agli ar tt. 5, comma 1, lett. a) , e 24, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Agli indagati è stata provvisoriamente contestata la truffa in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche (con il conseguente illecito amministrativo a carico di RAGIONE_SOCIALE, che non avrebbe adottato modelli di organizzazione idonei a prevenirne la commissione) , in relazione all’ipotesi di falsa attestazione di lavori di riqualificazione energetica relativi alla ristrutturazione del Villaggio Antistress a Laviano, richiedendo e ottenendo indebitamente crediti di imposta per il complessivo ammontare di euro 39.126.000, quali benefici fiscali previsti dal decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetti ‘Superbonus 110%’ e ‘Sisma Bonus’.
Avverso questa ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti indagati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorso di RAGIONE_SOCIALE (avv. NOME COGNOME.
3.1. Violazione di legge in relazione all ‘ art. 125 cod. proc. pen. e mancanza assoluta della motivazione in ordine al periculum in mora . Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE avrebbero già ceduto i propri crediti a terzi. Questa circostanza sarebbe rilevante per il sequestro impeditivo, ma non per quello funzionale alla confisca, in ordine al quale occorrerebbe, invece, spiegare perché, concretamente, i beni nella disponibilità della società potrebbero, nelle more, andare dispersi, così da fondare una prognosi di futura incapienza.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 322ter cod. pen., 321 cod. proc. pen. e 19, d.lgs. n. 231 del 2001, perché il sequestro finalizzato alla confisca sarebbe stato disposto in relazione al prodotto del reato, così estendendone irritualmente l’importo . Il Tribunale, infatti, avrebbe non correttamente limitato
l’individuazione del profitto ai crediti asseritamente fittizi (da qualificarsi, al contrario, come il prodotto del reato, insuscettibile di sequestro per equivalente).
3.3. Violazione di legge in relazione all ‘ art. 640quater cod. pen., perché il sequestro per equivalente sarebbe stato applicato in relazione a un reato non contemplato dal tassativo elenco di legge (la truffa tentata, figura autonoma non equiparabile al reato consumato). Tale qualificazione sarebbe imposta dalla struttura della fattispecie di danno, per cui la deminutio patrimonii non potrebbe conseguire alla sola assunzione dell’obbligazione da parte dello Stato.
D’altronde, in esecuzione del sequestro impeditivo del Giudice per le indagini preliminari di Salerno (poi mantenuto ex art. 27 cod. proc. pen.), sono già stati sottoposti a vincolo crediti di imposta per un valore nominale di oltre euro 40.000.000 (dei quali euro 30.000.000 giacenti nel cassetto fiscale di RAGIONE_SOCIALE).
3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 321 cod. proc. pen., per violazione del canone della proporzionalità. Le previsioni del decreto impositivo, che annoverava congiuntamente sequestro impeditivo, nei confronti dei cedenti e dei cessionari, e sequestro funzionale alla confisca, anche per equivalente, avrebbero condotto a un’esecuzione per importi assai superiori al semplice profitto, con un’ingiustificata moltiplicazione delle somme oggetto di ablazione.
3.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 240 e 640quater cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., avendo il Tribunale confermato un vincolo indifferenziato, laddove la recente giurisprudenza esclude ogni forma di solidarietà passiva tra i concorrenti, imponendo di accertare lo specifico quantum di profitto di ciascun concorrente e, in caso di esito negativo di tale verifica, di dividere l’importo tra i compartecipi in parti uguali.
3.6. Il suddetto difensore ha depositato memorie di replica alle conclusioni scritte anticipate dal Procuratore generale, ove si ribadisce la rilevanza del mancato superamento della fase del tentativo in ordine alla ritualità di procedere a sequestro, l’omessa motivazione in punto di esigenze cautelari del sequestro anticipatorio, la violazione del canone di proporzionalità e la confusione in ipotesi operata dai giudici del merito cautelare tra prodotto e profitto del reato.
4. Ricorso di RAGIONE_SOCIALE (avv. NOME COGNOME).
4.1. Violazione di legge in relazione all ‘ art. 178, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. , per lesione del diritto di intervento dell’i ndagata, estrinsecatasi nella mancata considerazione dei rilievi difensivi in punto di costi effettivamente sostenuti dalla società e della relativa produzione documentale.
4.2. Violazione di legge in relazione all ‘ art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione in ordine alla gravità
indiziaria e alla valutazione degli elementi posti a sostegno della misura cautelare, omettendo -per l’erronea presunzione che non fosse contestato il fumus comissi delicti -di tenere conto delle ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa sulla scorta della documentazione allegata.
4.3. Violazione di legge in relazione all ‘ art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e difetto di motivazione sull’accertamento della responsabilità dell’ente. Nonostante la difesa avesse censurato l’ affermata violazione di una regola cautelare e la sussistenza de ll’eventuale nesso causale tra tale violazione, lo specifico rischio conseguente e il reato contestato, il Tribunale si era limitato a ribadire che il delitto era stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società, senza specificare alcuna ‘colpa di organizzazione’.
4.4. Violazione di legge in relazione all ‘ art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e difetto di motivazione in merito alle modalità esecutive del sequestro preventivo, attuato per importi eccedenti l’importo stabilito nel provvedimento genetico .
5. Ricorso di NOME COGNOME.
5.1. Violazione degli artt. 110 e 640bis cod. pen. e mancanza o incoerenza della motivazione, con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria.
Secondo la difesa difetterebbero concreti e persuasivi elementi di fatto per supportare l’ipotesi di un effettivo contributo concorsuale del ricorrente. L’unica condotta ascrittagli, infatti, consisterebbe nella sottoscrizione, quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, della convenzione con il Comune di Laviano in data 23 giugno 2022 avente ad oggetto l’affida mento della gestione del ‘Villaggio antistress’. Quest’unico intervento sarebbe disceso soltanto dalla richiesta in tal senso di NOME COGNOME con cui COGNOME aveva collaborato professionalmente e di cui si si fidava; oltre a ciò, non ci sarebbe stato alcun ulteriore contatto con la cooperativa (di cui non ha mai conosciuto l’amministratore, che ha firmato tutti gli atti di interesse, antecedenti e successivi, mentre i rapporti con RAGIONE_SOCIALE erano tenuti da NOME COGNOME).
D’altronde, l’affidamento a RAGIONE_SOCIALE era già stato deciso con la precedente delibera del 13 aprile 2022 e nello stesso mese erano state trasmesse all’Agenzia delle Entrate le fatture di cui si ipotizza la falsità. La sottoscrizione di COGNOME sarebbe avvenuta, pertanto, quando il reato ipotizzato sarebbe comunque già stato consumato.
5.2. Omessa motivazione in relazione al periculum in mora , per quanto attiene alla specifica posizione di COGNOME.
6. Ricorso di NOME COGNOME
6.1. Violazione degli artt. 56 e 640bis cod. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Il Tribunale si sarebbe limitato a constatare che, formalmente, era stata contestata una fattispecie nella sua forma consumata, ma una disamina della vicenda storica, alla luce della recente giurisprudenza, imporrebbe, viceversa, di ritenere non oltrepassata la soglia del tentativo, dal momento che il delitto di truffa, caratterizzato dalla costituzione di crediti fiscali fittizi, si perfezionerebbe soltanto con l’effettivo utilizzo, mediante riscossione o compensazione, di tali crediti e solo in quel momento potrebbe configurarsi l’ingiusto profitto con altrui danno per l’Amministrazione.
Nel caso di specie, la totalità dei crediti di imposta sarebbe stata sottoposta a sequestro nell’anno 2023, prima che si concretizzasse alcun pregiudizio economico per l’Erario.
6.2. Violazione degli artt. 240, 322ter , 640bis e 640quater cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento all’interpretazione della nozione di profitto.
Per quanto attiene alla misura disposta in funzione anticipatoria della confisca, infatti, trattandosi di delitti al mero stadio di tentativo, l’entità del profitto dovrebbe coincidere esclusivamente con l’importo dei crediti di imposta ottenuti fraudolentemente (e tali crediti sono già stati interamente sequestrati dall’Autorità giudiziaria salernitana, presso la cedente RAGIONE_SOCIALE e presso le società cessionarie). Risulterebbe, pertanto, illegittimo il vincolo apposto sui proventi derivanti dalle cessioni a terzi, mediante false attestazioni, poiché, in tal caso, si tratterebbe, al limite, di distinte truffe in danno di soggetti privati, peraltro non procedibili per difetto di querela.
Anche per quel che concerne la minima percentuale (euro 3.800.593,45) di crediti che risultavano già compensati al momento del sequestro, non potrebbe condividersi l’aggressione alla liquidità del ricorrente, perché la massa di crediti già vincolati è sufficiente a coprire l’intero ammontare di quanto in ipotesi indebitamente ottenuto (e le giacenze dei conti correnti dell’indagato sarebbero prive di connessione causale con il reato provvisoriamente contestato).
6.3. Violazione degli artt. 240, 322ter e 640quater cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta possibilità di confisca per equivalente, non consentita in caso di delitto soltanto tentato.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, nei termini e per le ragioni che seguono.
Occorre, preliminarmente e in via generale, rilevare come il giudice dell’impugnazione di merito abbia l’obbligo di esporre, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione, indicando i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, senza limitarsi a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, tenendo adeguatamente conto delle specifiche deduzioni difensive (cfr., in tema di giudizio di cognizione, Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME, Rv. 286406-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, COGNOME, Rv. 265322-01; Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753-01). Qualora si ometta di fornire adeguata motivazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti, è configurabile una motivazione soltanto apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, deducibile anche nel giudizio di cassazione in tema di misure cautelari reali (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189-01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 264011-01).
Nel caso di specie, le sintetiche considerazioni espresse dal Tribunale a sostegno della decisione adottata risultano avulse da un effettivo confronto con plurime rilevanti deduzioni difensive (e, in parte, con lo stesso provvedimento impugnato, non distinguendosi appieno, in relazione alle singole questioni, tra le statuizioni ai sensi del primo ovvero del secondo comma dell’art. 321 cod. proc. pen.), dando luogo a un apparato argomentativo sostanzialmente inesistente.
Buona parte dell’economia complessiva del testo, peraltro, risulta riservata alla trascrizione integrale dell’ordinanza genetica. In realtà, la modalità redazionale cosiddetta per relationem , per quanto attiene a un procedimento di impugnazione, può ritenersi idonea a dar conto del percorso logico-giuridico seguito dal giudicante solo qualora il riferimento al provvedimento gravato (o a un altro atto del procedimento, conosciuto o conoscibile dalle parti), risulti congruo rispetto alla permanente esigenza di giustificazione, a cui non può reputarsi estraneo, a pena di un irrituale azzeramento del presidio dell’impugnazione di merito, il confronto con i motivi di gravame provvisti del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME, Rv. 286406-02; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252-01).
In primo luogo, la complessa questione della consumazione della truffa aggravata è stata del tutto obliterata, limitandosi il Tribunale a richiamare il dato -meramente formale e ictu oculi non dirimente -del tenore letterale della provvisoria rubrica imputativa.
Invero, l’art. 640 -quater cod. pen., per quanto di interesse, estende anche al caso di condanna o di applicazione della pena per il delitto previsto dall’art. 640bis cod. pen. la confisca obbligatoria dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo , anche per equivalente, prevista dall’art. 322 -ter cod. pen.
L ‘ autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti attraverso lo specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vadano riferiti alle sole ipotesi di delitto consumato, in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di tentativo (Sez. 2, n. 3092 del 13/12/2023, dep. 2024, Dicanosa, Rv. 285818-01; Sez. 3, n. 38871 del 15/09/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 25242 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 275825-01; Sez. 2, n. 5504 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258198-01).
La qualificazione come ipotesi consumata o tentata assume, quindi, rilievo affatto decisivo per la ritualità della cautela reale.
La già sottolineata mancata ponderazione , nell’ordinanza impugnata, di tutte le circostanze rilevanti ai fini della corretta sussunzione della fattispecie incriminatrice (e delle conseguenti, diverse fattispecie processuali) non consente di offrire, in questa sede di legittimità, definitiva risposta alle deduzioni difensive.
4.1. Occorrerà, pertanto, accertare, nella pienezza della giurisdizione di merito, per quanto di rilievo nel presente incidente cautelare e avuto riguardo alla complessa evoluzione normativa dell’originaria disposizione (cfr., per quel che attiene alla natura dei crediti di imposta, il decreto-legge 27 gennaio 2022, cosiddetto ‘Decreto Sostegni -ter ‘, il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, cosiddetto ‘Decreto Frodi’ , e la legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione con emendamenti del primo decreto-legge e di soppressione del secondo, nonché, in tema di disciplina delle cessioni dei crediti, il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, cosiddetto ‘ Decreto blocca crediti ‘) , in primis :
le singole condotte decettive in danno di enti pubblici ovvero di privati cessionari, con conseguente distinzione delle ipotesi di truffa ex art. 640 cod. pen. e delle ipotesi aggravate ex art. 640bis cod. pen.;
-l’eventuale presentazione di querela da parte dei privati cessionari;
lo specifico atto di disposizione, concretantesi, nelle ipotesi in danno della Pubblica amministrazione, nei provvedimenti di concessione (che -come nel caso di Superbonus -danno luogo a un risparmio di spesa) ovvero di erogazione (che dispongono un ausilio economico diretto, anche non immediato), e, in quelle in danno di privati, nel negozio di acquisto del credito fittizio;
gli esatti importi dei crediti effettivamente portati in detrazione, anche da terzi cessionari, dei crediti meramente appostati nel cassetto fiscale e di quelli
ceduti a terzi (con individuazione, in tal caso, del tantundem sinallagmaticamente ricevuto);
-il momento in cui si sono verificati i distinti eventi previsti dall’art. 640 cod. pen. (induzione in errore della persona offesa, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto e altrui danno).
4.2. All’esito di questa indispensabile ricostruzione anche nei suoi profili soggettivi -della vicenda amministrativa e commerciale, posta alla base delle imputazioni provvisorie, sarà altresì necessario, onde evitare improprie sovrapposizioni, distinguere l’oggetto de l sequestro impeditivo (diretto a bloccare, dovunque si trovino, la circolazione di crediti di imposta fittizi e, dunque, privi di un effettivo valore intrinseco) e l’oggetto del sequestro anticipatorio della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato (che deve ricadere su denaro o cespiti economicamente valutabili).
I due ricorsi nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, infatti, lamentano che siano state assoggettate a vincolo somme complessivamente maggiori degli euro 39.126.000 indicati -sia pure a vario titolo -nel decreto del Giudice per le indagini preliminari. Il Tribunale ha eluso la deduzione, ritenendo erroneamente che si trattasse di mera questione esecutiva, riferita alle tipologie di beni che possono essere attinti dalla misura.
Nell’ordinanza impugnata, il profitto è stato correttamente parametrato, in astratto (l’art. 121, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 prevede, peraltro, il recupero per intero della detrazione fiscale), sull’importo dell’intero credito di imposta e sul prezzo riscosso per la cessione del credito (p. 42).
Il profitto suscettibile di confisca per equivalente ai sensi dell’art. 640 -quater cod. pen., in tema di indebito conseguimento di contributi pubblici, deve essere infatti quantificato nella misura dell’intera somma percepita (Sez. 2, n. 52808 del 04/10/2016, Maiorano, Rv. 268757-01; Sez. 2, n. 3439 del 28/09/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280609-01. Secondo Sez. 6, n. 13339 del 05/03/2025, COGNOME, Rv. 287932-01, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di cui all’art. 322 -ter cod. proc. pen., il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, integrato dalla acquisizione, mediante sconto in fattura, di crediti di imposta relativi al cosiddetto ‘sisma bonus acquisti’ inesistenti, per la mancata esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio da cui sarebbe dovuto conseguire il diritto alla detrazione fiscale -legittimamente può avere ad oggetto, oltre che l’importo del credito conseguito, anche le utilità derivat e all’autore del reato dalla ulteriore cessione di detto credito a terzi).
È, tuttavia, necessario quantificare concretamente nel dettaglio gli specifici importi, precisando i casi di avvenuta detrazione (con effettiva compensazione e
conseguente diminuzione dell’imposta complessivamente dovuta) e i casi di cessione a terzi (con quantificazione del corrispettivo ottenuto dalla cedente e dell’eventuale compensazione da parte dei cessionari ).
Solo in caso di esito anche solo in parte negativo del sequestro anticipatorio della confisca ‘diretta’, si potrà procedere a sequestro per equivalente nei confronti di denaro delle due società o dei beni degli indagati (cfr. il dispositivo del provvedimento genetico, punti 2b, 2c e 2d).
Il Tribunale dovrà, inoltre, offrire compiuta risposta alle deduzioni difensive in tema di:
efficacia dimostrativa dei nuovi documenti prodotti da RAGIONE_SOCIALE, potenzialmente idonei a incidere sul concreto quadro investigativo. I giudici del riesame reale hanno completamente obliterato le allegazioni della società sul punto e non può escludersi, senza entrare nel merito, la decisività degli elementi di prova in tema di lavori effettivamente svolti. Invero, l ‘ omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento, quando in essa siano articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di tesi già prospettate, ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972-01, in tema di impugnazione di misure cautelari personali);
colpa di organizzazione in capo a RAGIONE_SOCIALE poiché i giudici dell’impugnazione cautelare di merito non hanno preso minimamente posizione sui criteri di imputazione della responsabilità amministrativa dell’ente, facendo conseguire, a fronte di precise censure difensive, l’applica bilità del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in via meramente oggettiva, dalla affermata sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto presupposto (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 31665 del 25/06/2024, COGNOME, Rv. 286871-02, secondo cui la colpa di organizzazione costituisce un elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione rimproverabile della regola cautelare, la soddisfazione del cui onere probatorio grava sull ‘ accusa, mediante la prova dell ‘ immedesimazione organica rafforzata prevista dalla norma e della carenza del modello organizzativo, oltre che del reato presupposto e del nesso causale tra reato e comportamento dell ‘ ente);
esigenze cautelari in relazione al sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (essendosi valorizzata solo la cessione dei crediti, di per sé fisiologica nella normale attività commerciale e rilevante, quindi, solo per il sequestro strettamente impeditivo), per quel che attiene alle posizioni di Frieri (totalmente ignorata) e di Efficient Building (poiché, anche il sequestro preventivo, ex art. 53, d.lgs. n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato dei quali è
obbligatoria la confisca, anche per equivalente, deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora , da rapportare -nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale -alle ragioni che rendono necessaria l ‘ anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; così, Sez. 6, n. 14047 del 13/02/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286297-01, che richiama i principi generali espressi da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01).
Avuto riguardo all’art. 325 cod. proc. pen., non sono consentiti, viceversa, il primo motivo dell’impugnazione di COGNOME e il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall’avv. COGNOME per RAGIONE_SOCIALE diretti a contestare la mera congruità del discorso giustificativo in ordine allo svolgimento dei fatti.
Gli ulteriori profili di censura devono ritenersi assorbiti.
In conclusione, l ‘ordin anza impugnata deve essere annullata con rinvio, onde superare le lacune motivazionali sopra illustrate.
Il Giudice del rinvio -che si individua nel medesimo Tribunale di Matera, in diversa composizione, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. -nel procedere ad un nuovo esame delle istanze difensive, terrà conto dei principi di diritto e dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l ‘ordina nza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p. p.
Così deciso il 1° luglio 2025.