Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2689 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2689 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1651/2025
NOME COGNOME
CC – 16/12/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
UBALDA COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica del Tribunale di Cuneo nel procedimento penale nei confronti di COGNOME NOME nato a SAVIGLIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 26/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Cuneo
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso;
lette le memorie difensive presentante nellÕinteresse di RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e COGNOME NOME con cui si è chiesta lÕinammissibilitˆ del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, lette le memorie difensive nellÕinteresse di RAGIONE_SOCIALE.
Con lÕimpugnata ordinanza, il Tribunale di Cuneo, in funzione cautelare, ai sensi dellÕart. 310 cod.proc.pen., ha respinto lÕappello proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato ai sensi dellÕart. 12 bis
d.lgs n. 74 del 2000, nellÕambito di indagini svolte in relazione al delitto di cui allÕart. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, contestato a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonchŽ delle societˆ RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di cui allÕart. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. stante la palese contraddittorietˆ e sostanziale mancanza della motivazione in relazione al periculum in mora.
L’ordinanza impugnata avrebbe escluso il pericolum in mora seguendo l’insegnamento delle sezioni unite NOME ritenendo insussistente una situazione di pericolo che giustifichi la necessitˆ di anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, esclusa con motivazione contraddittoria e carente laddove l’ordinanza impugnata non si confronta con le molteplici affermazioni dell’ufficio del PM tese ad evidenziare la sussistenza di elementi da cui desumere la necessitˆ di un intervento anticipatorio rispetto alla confisca sulla base di indici di atti dispositivi o di altra natura o condotte dissipative o distrattive degli indagati, individuati dalla circostanza che, dopo la prima emersione degli indizi a loro carico e relativi ad un solo anno di imposta, gli indagati, sia come persone fisiche sia per conto della persona giuridica da loro amministrata, hanno immediatamente presentato dichiarazioni integrative a fini fiscali, ma con indicazione di ricavi molto minori rispetto a quelli effettivi e ci˜ grazie allÕutilizzazione di un software che consentiva l’occultamento dei ricavi in nero la cui decifrazione ha richiesto sforzi investigativi, circostanza indicativa della volontˆ di continuare ad occultare almeno in parte gli effettivi ricavi sottratti alle pretese erariali. Pertanto, non potrebbe essere ritenuta conforme l’affermazione contenuta nell’impugnata ordinanza che aveva escluso le circostanze sopra indicate quali elementi fondanti il pericolo di dispersione su rilievo che si trattava di elementi che attengono alle modalitˆ della condotta e alla sua connotazione fraudolenta, ma non illustrano invece il potenziale pericolo di dispersione di depauperamento affermazione questa contraddittoria in quanto non avrebbe considerato che le condotte sopra descritte erano state poste in essere dopo la commissione di esso. Il provvedimento impugnato, infine, sarebbe invece erroneo in diritto laddove avrebbe affermato che le modalitˆ con cui i reati sono stati posti in essere attengono alla condotta, alla sua connotazione fraudolenta ovvero a quegli elementi che connotano più propriamente il . Non sarebbe affatto corretto sostenere, secondo il ricorrente, che la modalitˆ criminosa della condotta contestata non possa avere rilevanza dirimente ai fini della valutazione circa l’integrazione del . Nel caso di specie, infatti,
la modalitˆ criminosa della condotta contestata assumerebbe valenza dirimente e
rappresentativa del rischio concreto di condotte elusive di occultamento dei beni, dovendo peraltro considerarsi l’ingente ammontare del denaro contante in nero accantonato da cui è derivata un’imposta evasa di oltre un milione di euro, profitto che, data la sua diretta derivazione da denaro contante in nero, che costituisce l’utilitˆ diretta del reato. Per tali ragioni non potrebbe non avere rilevanza ai fini della valutazione dei presupposti del fine di dell’adozione della misura reale
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
I difensori di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria con cui chiedono lÕinammissibilitˆ o il rigetto del ricorso.
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4. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 cod.proc.pen. – solo per violazione di legge, e che costituisce di Òviolazione di leggeÓ, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l’omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. COGNOME e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. RAGIONE_SOCIALE in proc. Bevilacqua, Rv. 226710) ovvero i vizi della motivazione cos’ radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093). Non pu˜, invece, essere dedotta l’illogicitˆ manifesta della motivazione, la contraddittorietˆ, che possono denunciarsi nel giudizio di legittimitˆ soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, cod.proc.pen. (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. COGNOME in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME S., Rv. 224611). Dunque, al di fuori, della motivazione apparente, non è consentito a questa Corte alcun sindacato sulla motivazione.
Non appartiene al novero dei motivi deducibili in questa sede, come esplicitamente dedotto dal ricorrente, la dedotta contraddittorietˆ della motivazione, deducibile ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mentre il dedotto vizio di motivazione carente, nŽ ricorre il vizio di motivazione apparente.
In termini più espliciti, il ricorso del AVV_NOTAIO pu˜ essere esaminato sotto il profilo della verifica della carenza di motivazione nel senso di
motivazione apparente s’ da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Ci˜ premesso, lÕordinanza impugnata non è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, essendo, al contrario, sorretta da una motivazione, anche logica e corretta in diritto, che non appare carente.
Nella pronuncia NOME, le Sezioni Unite di Questa Corte hanno affermato la necessitˆ che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalitˆ “confiscatoria” del mezzo, evidentemente diversa da quella “impeditiva” dello strumento del comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca (S.U. n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848).
Secondo la citata pronuncia Òse, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrˆ non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. criterio su cui plasmare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l’indirizzo che afferma la necessitˆ, sia pure facendola impropriamente rientrare nell’alveo dell’esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtˆ giˆ insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienatoÓ (S.U. NOME cit.).
Si tratta, conclude la Corte di legittimitˆ, di unÕesigenza rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.
Quanto allÕonere di motivazione, è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarˆ tenuto a spiegare, in termini che,
naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilitˆ di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
Escluso ogni automatismo derivante dalla natura del bene fungibile (denaro) e dalla natura obbligatoria della confisca, lÕordinanza impugnata ha escluso il periculum in mora rilevando, dapprima, che il G.I.P. nel negare la misura cautelare aveva rilevato l’assenza di condotte distrattive/dissipative da parte degli indagati tali da giustificare un intervento anticipatorio ablatorio e, nel rilievo che l’appello del AVV_NOTAIO ministero non si era confrontato con lo specifico aspetto sottolineato dal giudice, ha indicato quali indici rilevanti ai fini dellÕanticipazione dellÕablazione la fungibilitˆ del denaro, l’ammontare delle imposte evasa e la modalitˆ fraudolenta della condotta, ovvero a quegli elementi che costituiscono più propriamente il fumus commissi di delitti, non rilevando in questa sede il rischio di reiterazione del reato poichŽ non si è in presenza di un sequestro impeditivo.
La motivazione non è affatto apparente nei termini sopra indicati e pertanto il ricorso del P.M. va dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso. Cos’ è deciso, 16/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME