Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14517 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14517 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE EUROPEO DELEGATO (EPPO)
NOME nato a ALCAMO il 16/08/1959 COGNOME NOME nato a ALCAMO il 20/11/1984
avverso l’ordinanza del 04/11/2024 del TRIBUNALE DI TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G: NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore europeo delegato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani del 4 novembre 2024, con cui è stato ridotto l’importo del sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Trapani nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
In particolare, il sequestro preventivo è stato disposto, anche per equivalente:
nei confronti di COGNOME, della somma di euro 714.294,38, quale profitto del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640-bis n. 7 cod. pen. (capo G della rubrica, truffa ai danni dell’UE), in essa assorbite le somme di euro 232.542,38 in relazione al delitto di cui al capo H) e di euro 48.000,00 in relazione al delitto di cui al cap M) ;
nei confronti di COGNOME, della somma di euro 232.542,38, quale profitto del reato di cui artt. 110, 81 cpv. e 316-bis cod. pen. (capo H della rubrica, malversazioni di erogazioni pubbliche; l’importo si riferisce alla somma erogata dalla Regione Sicilia ma non destinata alle finalità previste, ma impiegata per pagamenti in favore di persone fisiche e giuridiche).
Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle ipotesi di reato per cui è stata disposta cautela reale, ha ridotto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, ad euro 16.500,00 nei confronti di COGNOME NOME e ad euro 29.900,00 nei confronti di Rocca Angelo.
Con un unico motivo, il Pubblico ministero ricorrente deduce la violazione di legge in considerazione dell’erronea interpretazione data al disposto degli artt. 110 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.
In particolare, lamenta che il Tribunale, pur a fronte di un profitto che costituisce un illecito arricchimento, diretto o mediato, per gli indagati, abbia finit per ridurne l’importo, non tenendo conto dell’impossibilità di addebitare le singole quote di profitto singolarmente attribuibili e nulla disponendo con riguardo ai residui importi.
Il sostituto P.G. NOME COGNOME con requisitoria del 29/01/2025, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
4. Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni unite, per come si ricava dal contenuto dell’informazione provvisoria del 26 settembre 2024, hanno affermato il principio di diritto secondo cui «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà
passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito ed il relativo accertamento è
oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti; nel caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della
ripartizione in parti uguali».
Ne consegue, pertanto, che laddove il giudice del merito abbia individuato la quota parte di profitto direttamente ascrivibile ad uno dei concorrenti, il sequestro
funzionale alla confisca potrà disporsi nei suoi confronti limitatamente alla misura accertata, non operando il principio solidaristico. Ad una confisca in parti eguali,
infatti, si può giungere soltanto qualora il giudice del merito non abbia determinato la quota di arricchimento di cui ciascuno si è giovato.
Posto che il Tribunale del riesame, con motivazione insindacabile in questa sede, ha stabilito la misura del profitto del reato concretamente riferibile tanto al
COGNOME che al Rocca in conseguenza dei reati rispettivamente commessi, correttamente ne ha fatto conseguire la riduzione del sequestro in conformità
all’orientamento espresso dalle Sezioni unite.
In conclusione, stante l’assenza di qualunque violazione di legge nel provvedimento impugnato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata. Così deciso, il 5 marzo 2025.