Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41590 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41590 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dei 25/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME: “rigetto del ricorso”
Il difensore presente COGNOME NOME si riporta al ricorso e alla memoria depositata insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Parma, in sede di riesame, con ordinanza del 25 gennaio 2023 rigettava l’appello proposto da NOME avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di restituzione dei beni del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del 23 dicembre 2022; NOME aveva richiesto la restituzione di parte dei beni in sequestro in particolare dei “Fogli RAGIONE_SOCIALE“, per la quota di sua spettanza, e di altri beni in sequestro, in quanto il vincolo cautelare era applicabile alle sole somme degli imputati, mentre la ricorrente risulta estranea ai reati in accertamento.
Ricorre in cassazione NOME NOME, deducendo i motivi ,di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 322 ter cod. pen.,125, terzo comma e 321 cod. proc. pen.) per il sequestro di beni di proprietà di un soggetto estraneo ai reati in accertamento; vizio della motivazione radicale tale da rendere il provvedimento del tutto mancante della motivazione e privo dei requisiti minimi di coerenza, ragionevolezza.
La ricorrente è un soggetto estraneo al reato e terzo nel processo penale; il tribunale del riesame ha rigettato l’istanza di restituzione dei beni in quanto non era stata provata la proprietà dell’istante del computer e del libretto di deposito, e perché i “fogli RAGIONE_SOCIALE” erano da considerare beni indivisibili, per i quali non poteva essere operata una restituzione pro quota. I beni di un terzo estraneo possono essere sequestrati (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) solo qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile la misura cautelare soltanto la quota appartenente all’indagato (Sez. 3, n. 29898 del 2013). L’appello era relativo solo al patrimonio di cui ai c.d. “fogli RAGIONE_SOCIALE” e il Tribunale del riesame ha motivato il rigetto con una motivazione solo apparente. Il giudice delle indagini preliminari prima e il Tribunale poi
hanno acriticamente seguito la determinazione della Guardia di Finanza che aveva ritenuto indivisibili le quote di cui ai “fogli RAGIONE_SOCIALE“, come indicato in un confronto verbale da NOME COGNOMECOGNOME referente di RAGIONE_SOCIALE; il Tribunale die riesame non ha accolto neanche la richiesta della di fesa dì ascolto di NOME COGNOME, o, comunque, di acquisizione di informazioni. Inoltre, emerge che i titolari dei fogli RAGIONE_SOCIALE possono smobilizzare quando lo ritengono opportuno il capitale gestito dalla società.
L’immediato smobilizzo contrasta con il ritenere indivisibile la proprietà dei fogli RAGIONE_SOCIALE, e i beni sono stati sequestrati in violazione dell’art. 42 della costituzione e dell’art. 1, protocollo 1, Cedu. Infatti, le norme generali dei contratti chiaramente prevedono in qualsiasi momento – previa comunicazione scritta – l’immediato parziale smobilizzo, e in conseguenza per ogni sottoscrittore l’immediata liquidazione della propria quota. Con la sottoscrizione dei fogli RAGIONE_SOCIALE un soggetto conferisce denaro alla RAGIONE_SOCIALE affinchè questa lo gestisca e lo valorizzi nel migliore dei modi, per poi restituirlo al conferente proprietario.
Ha COGNOME chiesto, COGNOME pertanto, COGNOME l’annullamento COGNOME dell’ordinanza impugnata.
2. La Procura generale della Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte, da valere quale memoria nell’ipotesi di discussione orale, con richiesta di rigetto del ricorso.
3. La ricorrente ha depositato memoria di replica nella quale ribadisce la fondatezza del suo ricorso in considerazione della divisibilità dei fogli RAGIONE_SOCIALE pro quota ai conferenti; nell’ipotesi di mancata indicazione delle quote si deve applicare l’art. 1854 cod. civ. sulla presunzione di uguaglianza delle quote; richiama la decisione della Corte di Giustizia U.E.del 12 maggio 2022, causa C-505/2020. Inoltre, le misure di congelamento dei beni non dovrebbero essere mantenute più di quanto sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un’eventuale conseguente confisca con l’obbligo
dell’autorità giudiziaria di verifica dell’attualità della misura afflittiva del sequestro (Considerato 21 della Direttiva 2014/42).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.
Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale e anche letterale del ricorso).
Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l’apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi infondato.
Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, completa e dettagliata, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come i fondi
RAGIONE_SOCIALE son°un servizio di gestione del portafoglio (attuativo di un contratto quadro) indivisibile. L’ordinanza evidenzia la non applicabilità nel caso della giurisprudenza formatasi sui conti correnti cointestati, alla quale si richiama la ricorrente (applicazione dell’art. 1854 cod. civi. sulla presunzione di uguaglianza delle quote: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”).
Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma in modo alquanto generico prospetta una violazione di legge e un vizio della motivazione.
Il problema non è la divisibilità o indivisibilità dei fondi RAGIONE_SOCIALE, ma il terzo estraneo ai reati (l’odierna ricorrente) avrebbe dovuto provare (con elementi certi, comunque ragionevoli, quali ad esempio i versamenti personali) la sua titolarità esclusiva di parte delle somme amministrate con i Fogli RAGIONE_SOCIALE. La motivazione dell’ordinanza che esclude l’applicazione della regola di presunzione di cui all’art. 1854 cod. civ. (di eguaglianza delle quote) in sede cautelare (limitati i motivi alla sola violazione di legge) potrebbe essere superata solo con la prova della proprietà esclusiva di parte delle somme in capo alla ricorrente. Prova non fornita ai giudici della cautela e neanche prospettata nel ricorso in cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6/06/2023