Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2249 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2249 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Chiaravalle Centrale il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 29 maggio 2025 dal Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l ‘ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appe llo cautelare proposto contro il provvedimento della Corte di appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l’istanza della ricorrente volta ad ottenere il dissequestro della FIAT 500, alla stessa intestata, ma sottoposta a sequestro preventivo in quanto ritenuta nella effettiva disponibilità del marito, NOME COGNOMECOGNOME condannato in primo e secondo grado alla pena di anni undici e giorni venti di reclusione per la partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico, facente capo al clan RAGIONE_SOCIALE, con il ruolo di finanziatore.
Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 323 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale, pur dando atto che con la sentenza di condanna di COGNOME, confermata in appello, non è stata disposta la confisca del bene oggetto di precedente sequestro preventivo, con provvedimento abnorme, ha rigettato l’istanza di restituzione sul presupposto che detto bene possa essere confiscato ai sensi dell’art. 240 -bis cod. pen. in sede esecutiva. Il tutto senza tenere conto della immediata esecutività del provvedimento di dissequestro ex art. 323 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente.
Il tema che il ricorso pone attiene alla sorte del sequestro preventivo allorché la sentenza di condanna nulla disponga né in merito alla confisca dei beni sottoposti a vincolo cautelare né in ordine alla loro restituzione.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 323 cod. proc. pen., norma che, per le ragioni che di seguito saranno esposte, non è applicabile al caso di specie.
Tale disposizione prevede, infatti, al comma 1, che ‘ con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell’articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo ‘ ; con riferimento alle sentenze di condanna, il successivo comma 3 stabilisce che ‘ se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate ‘ .
Dal confronto tra le due disposizioni emerge chiaramente che il legislatore ha richiesto una contestuale decisione in ordine alle sorti dei beni in sequestro nel caso in cui venga emessa una sentenza di proscioglimento, ma non anche nell’ipotesi in cui il processo esiti con una sentenza di condanna dell’imputato.
Dirimente in tal senso è l’inciso, contenuto nel solo primo comma, riferito alla non definitività della sentenza di proscioglimento in quanto ancora soggetta ad impugnazione. Inciso che, di contro, non compare nel terzo comma con riferimento alle sentenze di condanna.
Ad avviso del Collegio tale diversa formulazione del terzo comma dell’art. 323 cod. proc. pen. non può che interpretarsi in relazione alle sentenze definitive di condanna. Oltre al dato testuale emergente dal confronto tra il primo e il terzo comma dell’art. 323 cod. proc. pen. vi sono ulteriori argomenti di carattere logico
e sistematico che consentono di attribuire siffatto significato al lemma “sentenza di condanna’. Va, innanzitutto, considerata la strumentalità del sequestro preventivo rispetto alla decisione finale, cosicché, come già affermato da questa Corte, deve ritenersi che solo una volta esaurito l’intero percorso decisorio della regiudicanda viene meno la ragione del protrarsi del vincolo di indisponibilità sul bene che non debba essere sottoposto a confisca (cfr. Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009, COGNOME, Rv. 245473). In altre parole, ferma restando la possibilità di disporre la confisca obbligatoria o quella allargata anche in sede esecutiva, il limite massimo della ultrattività del sequestro preventivo, in caso di sentenza non definitiva di condanna, è costituito dalla definizione del giudizio di cognizione. Entro tale limite, dunque, potrà essere disposta la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, e ciò anche nel caso in cui nulla statuisca al riguardo la sentenza di primo grado.
Va, inoltre, considerato, che il punto relativo alla confisca, o alla omessa confisca, può essere autonomamente impugnato dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 579, comma 3, cod. proc. pen. , cosicché tale misura ablatoria, ancorché non disposta in primo grado, può ancora essere disposta nei successivi gradi di giudizio.
L ‘art. 323, comma 3, cod. proc. pen. va , dunque, interpretato nel senso che, una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, il vincolo di indisponibilità conseguente al sequestro preventivo permane sul bene nel solo caso in cui ne è stata disposta la confisca, in difetto della quale ne va disposta la restituzione all’avente diritto, salvo che, ai sensi dell’art. 323, comma 4, cod. proc. pen. non sia disposto il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile.
2.1. Esclusa, dunque, l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., deve, tuttavia, precisarsi il permanere del vincolo cautelare reale non può trovare la propria giustificazione nella sola pronuncia della sentenza (non definitiva) di condanna.
In disparte l’ipotesi, di facile soluzione, in cui sia disposta anche la confisca dei beni in sequestro, sono, al riguardo, prospettabili due ulteriori differenti situazioni con riferimento ai casi in cui con la sentenza di condanna: a) il giudice dispone il dissequestro dei beni e la loro restituzione; b) il giudice, come nella fattispecie in esame, nulla dispone sulla sorte dei beni in sequestro.
2.2. Con riferimento alla prima ipotesi, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso l’immediata esecutività del provvedimento restitutorio sul presupposto che la confisca può, comunque, intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l’ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva (Sez. 1, n. 8533 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254927). Si è, tuttavia, chiarito che, in tal
caso, il giudice, investito della istanza di immediata esecuzione del provvedimento restitutorio, deve, comunque, valutare la permanenza o meno delle esigenze cautelari da soddisfare attraverso il vincolo reale (Sez. 5, n. 26889 del 20/02/2017, Scuto, Rv. 270865; Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009, COGNOME, Rv. 245473).
In particolare, in tema di reati edilizi, Sez. 3, n. 6462 del 14/12/2007, dep. 2008, Oriente, Rv. 239289, pronunciandosi in merito ad una fattispecie in cui, successivamente all’emissione di sentenza di condanna per reati edilizi con la quale era stato ordinato il dissequestro di un manufatto, era stata rigettata l’istanza di immediata restituzione del bene, presentata dall’imputato ai sensi degli artt. 323, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ha ritenuto legittimo tale provvedimento e affermato che mentre l’irrevocabilità della sentenza di condanna determina la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro preventivo di un manufatto edilizio abusivo (del quale non sia disposta la confisca), diversamente, la non definitività della sentenza ne impedisce la restituzione, salvo che siano cessate le esigenze cautelari giustificative del vincolo. Si è, infatti, osservato che, a differenza di quanto previsto dall’art. 323, comma 1, cod. proc. pen. per le sole sentenze non definitive di proscioglimento, quando sia pronunciata una sentenza di condanna non definitiva non si applica l’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., ma subentra la regola generale di cui all’art.321, comma 3, cod. proc. pen. secondo la quale le cose sequestrate per finalità cautelari debbano essere restituite, allorché siano venute meno le esigenze che hanno determinato l’imposizione del vincolo. Quindi, il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere restituito solo se alla data della pronuncia della sentenza di condanna non definitiva siano venute meno le esigenze cautelari, altrimenti il vincolo deve essere mantenuto fino alla sentenza definitiva.
Coerentemente con tali coordinate ermeneutiche, si è inoltre affermato, sempre in tema di reati edilizi, che dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo, è illegittima la protrazione del vincolo correlato al sequestro probatorio, imponendosi, invece, la sua restituzione all’avente diritto (Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007, dep. 2008, Irti, Rv. 238780 ), non potendosi mantenere il sequestro a garanzia dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o della demolizione del bene disposta con la sentenza di condanna ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall’art. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Sez. 3, n. 45674 del 21/10/2003, Cotena, Rv. 226860).
2.3. Con riferimento, invece, alla seconda ipotesi, in cui nulla si prevede in ordine alla sorte dei bei sequestrati, ritiene il Collegio che, analogamente a quanto affermato con riferimento ai provvedimenti restitutori, il silenzio della sentenza
non imponga automaticamente la restituzione di quanto in sequestro, potendo la confisca intervenire nei successivi gradi di giudizio, ovvero, in caso di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva (cfr. Sez. 6 n. 40388 del 2009).
Ciò, tuttavia, ad una condizione: che il giudice, investito della richiesta di revoca della misura cautelare reale e di restituzione del bene, motivi adeguatamente sulla persistenza delle esigenze che ne hanno giustificato l’adozione.
In tal caso, esclusa, per le ragioni sopra esposte, l’applicabilità dell’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione la disciplina generale prevista dal l’art. 321 , comma 3, cod. proc. pen. Come già affermato da questa Corte, e qui ribadito, con riferimento al sequestro preventivo funzionale alla confisca, la misura può essere revocata, su istanza di parte, qualora venga pronunciata una sentenza di condanna non definitiva senza che sia disposta la confisca dei beni, qualora siano venute meno le esigenze cautelari e si tratti di beni non confiscabili nemmeno in astratto (cfr. Sez. 6, n. 12229 del 29/11/2018, dep. 2019, Boutouil, Rv. 276376, che, in motivazione ha precisato che il rispetto delle condizioni sopra indicate salvaguarda le esigenze cautelari e, al contempo, evita l’inutile nocumento che deriverebbe all’interessato dal dilazionare al passaggio in giudicato della sentenza la restituzione di un bene non confiscabile in astratto).
Spetta, dunque, al giudice che procede verificare, a seconda dei casi, la persistenza delle esigenze cautelari per le quali è stato disposto il sequestro preventivo, sia esso impeditivo o funzionale alla confisca in relazione al quale va, peraltro, ribadito che non è sufficiente la sola confiscabilità del bene, essendo necessario che il giudice motivi anche sul periculum in mora da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848).
Quale logico corollario di quanto finora affermato, va, infine, precisato che, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna che non disponga la confisca dei beni sequestrati, la loro eventuale confiscabilità in sede esecutiva non può giustificare la permanenza del vincolo cautelare reale, la cui funzione impeditiva o anticipatoria cessa con la decisione definitiva che conclude il procedimento penale, dovendosi, in tal caso, disporre la immediata restituzione all’avente diritto dei beni in sequestro.
Declinando tali principi con riferimento al caso in esame, ritiene il Collegio che il Tribunale ha omesso di motivare in merito alla permanenza dei
presupposti del sequestro preventivo del bene intestato alla ricorrente, essendosi limitato a richiamare genericamente la giurisprudenza di questa Corte, in particolare Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derpuach, Rv. 219221, in merito alla possibilità di disporre la confisca allargata o per sproporzione anche nella fase esecutiva. Manca, tuttavia, ogni riferimento al tipo di sequestro preventivo disposto con riferimento al bene della ricorrente e, soprattutto, ove si tratti di un sequestro funzionale alla confisca ai sensi dell’art. 240 -bis cod. proc. pen., sulla effettiva persistenza del periculum in mora che giustifichi, pur nel silenzio della sentenza di condanna, la permanenza della misura cautelare reale.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME