Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23276 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2024 del TRIB. della LIBERTA’ di NAPOLI
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli art 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifica legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del di. 31 ottob 162, convertito, Con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, d del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissi ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento 41 tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal gip partenopeo di una carta postepay intestata all’indaga provvisoriamente accusato di accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione di strumenti at allo scopo, frode informatica ed autoriciclaggio ai danni di tal NOME COGNOME a cui i dati all’accesso al conto corrente erano stati carpiti per mezzo del phishing. Con tale tecnica erano stati sottratti alla donna oltre C 3.000,00.
Nella motivazione dell’ordinanza si dà atto della versione difensiva, riportata anche in querela sporta contro ignoti dall’indagato, di essere stato a sua volta vittima di un ragg seguito del quale aveva inavvertitamente consegnato i propri documenti di identità a soggett che ne avevano verosimilmente abusato. Ciò nondimeno , il tribunale (i) evidenziava la sufficienza, nell’attuale fase processuale, dell’ipotizzabilità del reato e non dei gravi i colpevolezza, (ii) riteneva del tutto sfornita di riscontro allo stato la tesi difens valorizzava, per contro, ai fini della prova del coinvolgimento dell’imputato, la circostanz tanto l’account sul quale erano stati inizialmente trasferiti i soldi sottratti alla COGNOME carta postepay sul quale il denaro era stato successivamente trasferito, fossero intestati al Ra
Presentando ricorso per Cassazione basato su un unico motivo incentrato su violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. c ed e c.p.p.) per inosservanza dell’art.324 co.7 co.9 c.p.p. nonché assenza di motivazione, l’indagato lamenta che il tribunale non abbia forni risposta in relazione alle circostanze rappresentate dalla difesa ed ai documenti prodotti in s di discussione. In particolare, non si è tenuto conto della origine lecita dei soldi rinven conto sequestrato, che costituiscono lo stipendio mensile dell’indagato, degli allegati querela, che dimostrano la truffa di cui è stato vittima l’indagato ed infine del analfabetismo informatico dell’indagato, che non sarebbe mai stato in grado di ordire una truf informatica.
Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto che il ricorso sidichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, basato su un motivo generico e comunque manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
La difesa avanza l’argomento del furto di identità, secondo il quale l’imputato sarebbe sta a sua volta vittima di una truffa che lo ha portato a consegnare copia dei propri documenti a d falsi promotori commerciali che l’avrebbero poi utilizzata per costruire un avatar a suo nome con cui commettere truffe senza essere rintracciabili.
La tesi difensiva, accompagnata dalla produzione della querela presentata dall’imputato avverso gli ignoti truffatori, sconta tuttavia la genericità conseguente al mancato confronto il provvedimento impugnato.
Infatti, l’ordinanza del Tribunale della Libertà aveva opportunamente evidenziato (pg. 3) che denaro provento della truffa era stato in parte recapitato, dopo la doppia trasformazione, pri in bitcoin e quindi nuovamente in euro, su una delle carte Postepay intestata e, soprattutto, nella disponibilità materiale dell’indagato (presso il quale è stata sequestrata). Tale elemento, contestato dalla difesa, appare (ed è stato correttamente ritenuto) dirimente della partecipazio dell’indagato allo schema truffaldino, di cui beneficia in parte, giacché non è logicame sostenibile che il truffatore dell’imputato abbia ordito una truffa ai suoi danni (ruba l’identità) per poi beneficiarlo assicurandogli una parte del profitto di altre truffe. Né a c tali considerazioni vale l’argomento difensivo secondo cui la tessera sia stata nel tempo utilizz
da NOME COGNOME per ricevere la propria retribuzione, poiché siffatta recezione lecita di de non esclude quella illecita, né l’addotta mancanza di tech-savviness (competenza tecnica) da parte dell’imputato, posto che l’unico ruolo a lui richiesto da chi ha orchestrato la truff disponibilità a prestare la propria identità per creare gli accounts su cui fare arrivare i frutto delle truffe.
Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una ordinanza che ha fornito, conformità al provvedimento di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, evidenziando un aspetto centrale della vicenda, totalmente negletto dal ricorso, la pedissequa riproduzio di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal tribunale del riesame: in questa ipotesi, pertant i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, l c.p.p., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni ric Ed è quindi inammissibile ex art. 591 c.p.p. il ricorso per cassazione fondato su motivi ripet dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la con del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2024
gliere re atore Il Cons
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Il Presidente