Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46697 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46697 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
“[oggi RAGIONE_SOCIALE, in persona aei suoi legati rappresentanti;
avverso la ordinanza/ceft~ n. 222/22. del Tribunale di Firenze del 13 febbraio 2023;
letti gii atti ai causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introauttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona (lei Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO (210i -WAND, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita, altresì per la Società ricorrente, l’AVV_NOTAIO, del foro di Firenze, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 13 febbraio 2023, il Tribunale di Firenze, in qualità di giudice dell’appello cautelare, ha rigettato la impuanazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante, avverso il provvedimento con il quale, in data 12 dicembre 2022 il Gip del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di dissequestro presentata dalla citata società delle somme di danaro oggetto di prnvvPdimPntn RAGIONE_SOCIALE P MPCGC1 nell’amhito di un pr e v -pdimpntn, ancora Iln stato di indagini preliminari, in corso di svolgimento a carico degli ex legali rappresentanti della medesima per reati connessi alla attività di gestione dei rifiuti da questa esercitata.
Ha interposto ricorso per cassazione avverso tate provvedimento RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti in carica, assistita dal proprio difensore fiduciario, avendo affidato le sue lagnanze a due motivi di ricorso.
Il primo ai questi concerne ta ritenuta carenza ai motivazione, essenao questa, ad avviso della ricorrente, sul punto meramente apparente e comunque non calibrata rispetto ai motivi che avevano costituito l’oggetto dell’appello presentato avverso il provvedimento reiettivo del AVV_NOTAIO, in ordine al necessario requisito dei pericolo nel ritardo.
Il secondo motivo di impugnazione riguarda la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel determinare l’ammontare del profitto confiscabile, e pertanto suscettibile di essere attinto dalla misura cautelare del sequestro preventivo, conseguito dalla commissione dei reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Quanto al primo motivo di ricorso deve darsi atto della circostanza che, come anche questa Corte ha affermato, dando solidità ad un orientamento giurisprudenziare sino a quei momento contrastato (si veaa, infatti, ancora ai recente, sia pure con espresso riferimento alle sole fattispecie per le quali è applicabile l’art. 322-ter cod. pen.: Corte di cassazione, Sezione 4 aprile 2022, n. 12513, secondo la quale, ai fini dell’adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen, e sufficiente, qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero
presupposto della confiscabílita del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena; nello stesso senso, anteriormente, ed in termini generali: Corte di cassazione, Sezione UI penale, 20 maggio 2015, n. 20887), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., de contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare atte ragioni che rendono necessaria l’anticipazione cleiretretto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (così: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 11 ottobre 2021, n. 36959; cui hanno fatto seguito, fra le tante, anche: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 15 maggio 2023, n. 20649; idem sezione VI penate, 12 gennaio 2023, n. 826; idem Sezione UI penale, 6 febbraio 2023, n. 4920), di tal che si ritiene che sarebbe viziata, in quanto in contrasto con la previsione di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., il quale impone, a pena di nullità, che i provvedimenti giurisdizionali siano corredati da idonea motivazione, la quale deve, evidentemente, riguardare tutti i profili funzionali alla legittima adozione del provvedimento in questione, quindi anche, nel caso che interessa, il periculum in mora.
Ciò posto si tratta, pertanto, di verificare (senza che sia possibile sindacarne, neppure sotto il profilo della manifesta illogicità – cfr., infat Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807 – il merito, stante il limite fissato dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) se i nrrnmpriimpntn P h hiA n mPnn i i nA motivayinnp P CP i GLYPH non sia meramente apparente.
Osserva, al riguardo, il Collegio che il Tribunale di Firenze ha rilevato che gli attuali indagati, sono i titolari delle quote costituenti il 100% del capita sociale, di tal che gli stessi, ancorche non più titolari della formale gestion della impresa svolta tramite la società commerciale in questione, hanno conservato il potere, per altro a quanto risulta già da costoro esercitato, d nominare gli organi operativi della compagine sociale, i quali potrebbero, pertanto, essere in sostanza ì continuatori della volonta imprenditoriale della proprietà, cioè degli indagati.
In tale senso appare significativo il dato, prudentemente segnalato dal Trihunale mediceo come fattore di rischio, che gli attuali ornarli operativi della società ora ricorrente sono rappresentati da soggetti persone fisiche legati da pregressi rapporti fiduciari con la proprietà, di tal che appare del tutt
‘ ragionevole ritenere che gli stessi non siano soggetti i cui interes imprenditoriali non coincidano con quelli personali degli attuali indagati.
Va, peraltro, anche segnalato che nella ordinanza impugnata, ad ulteriore comprova della esistenza del periculum nella persistente disponibilità in capo alla RAGIONE_SOCIALE – soggetto che, essendo eventualmente attributario dei profitti conseguiti con i reati in provvisoria contestazione, non può certo essere considerato terzo rispetto ad essi e, pertanto, i.pgittímampnlye successiva con.isca (1130 stessi, dei beni sequestrati – si pone in evidenza come le possibili scelte imprenditoriali che la predetta compagine societaria è chiamata ad assumere siano, tanto più a causa della presente vicenda giudiziaria, ad alto rischio, con accresciuto pericrAo di dispersione dei beni astrattamente suscettibili di futura confisca.
La presenza nella ordinanza censurata di una ampia e certamente non apparente motivazione rende in definitiva del tutto inammissibile la doglianza presentata per prima dalla ricorrente difesa.
Quanto alla successiva ragione impugnatoria, con la quale e dedotta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Firenze nel quantificare il probabile profitto conseguito attraverso la commissione dei reati in provvisoria contestazione, osserva la Corte che la tesi svolta dalla ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio, secondo fa quale avrebbe errato il Tribunale nel determinare questo, con la espressione “tutto ciò che deriva dalla commissione del reato”, nella forma del profitto “lordo”, laddove avrebbe dovuto depurarla dalle “somme che la società utilizza per la realizzazione di attivita lecite”, dovendo tenersi conto, prosegue la ricorrente, nella quantificazione del profitto confiscabile “dei costi leciti dell’impresa”, non è condivisibile.
In sintesi, la ricorrente si lamenta del fatto che in tale modo il sequestro avrebbe attinto non il profitto conseguito, ma il ricavo non depurato dai costi affrontati per il conseguimento del reddito.
Osserva il Collegio che, per le ragioni che ora saranno esposte, la doglianza e infondata.
E’, infatti, pur vero che nel determinare il profitto confiscabile – laddove il soggetto sottoposto ad indagine nell’ambito del quale è stata disposta la misura. cautelare ahiatoria, svolga non solo a ttività illecite produttive di reddito ma accosti a queste anche attività legittime – l’organo giudiziario
debba scomputare il reddito preveniente darle prime, costituente profitto illecito, da quello derivante dalle seconde, non attingibile, neppure in sede cautelare, da misure segregative, ma fatta salva la precisazione che precede, deve, per altro verso, rilevarsi – come questa Corte ha già osservato, con indicazioni ermeneutiche che qui si intendono ancora sostenere – che, nel determinare il valore dei beni da sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non devono essere detratti dal profitto del reato i costi sostenuti dal reo per la realizzazione dell’attività criminosa, pur intrinsecamente leciti, in quanto, ai finì detta determinazione del profitto, non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio del profitto netto, che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e sottrarrebbe, contemporaneamente, il reo a qualunque rischio di perdita economica (Corte Gli cassazione, Sezione penale, 31 gennaio 2019, n. 4885).
Non essendo, pertanto, riscontrabile alcuna violazione di legge nel criterio di determinazione del profitto seguito dal Tribunale di Fiorenze. il secondo motivo del ricorso presentato nell’interessa della RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato e con esso l’intera impugnazione, conseguendo a ciò, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento ciPRe cpp prorPguali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pcucessuab.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente