Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50319 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50319 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a VARESE il DATA_NASCITA
avNOME l’ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VARESE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, depositate telematicamente in replica alla requisitoria del PG, che ha insistito per l’annullamento delléordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 aprile 2023, il Tribunale del riesame di Varese h rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOMENOME NOME NOME il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/Tribunale di Varese data 3 aprile 2023 avente ad oggetto l’area della cave ex Marchirolo nonché di quattro automezzi ivi rinvenuti meglio descritti nel verbale di sequestro eseg dalla PG in data 29 marzo 2023, automezzi di proprietà dell’istante, quale t interessata, nell’ambito di un procedimento penale per violazione dell’art. comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006, ascritta all’indagato NOME COGNOME, dipendent dell’RAGIONE_SOCIALE, per aver realizzato e gestito una discarica non autorizzata nell’area sottoposta a sequestro.
AvNOME l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia – procur speciale, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge e il c lato vizio di motivazione mancante e/o apparente, per l’omesso esame e omessa pronuncia su punti decisivi dei motivi di riesame offerti in valutazione aliri e conseguente nullità dell’ordinanza.
In sintesi, premessa l’illustrazione dei motivi di riesame proposti, la censura l’ordinanza impugnata per non aver preso in considerazione gli argomen addotti in sede di riesame da parte della terza proprietaria dei mezzi sotto stro, ossia, per quanto rileva, la questione dell’effettiva titolarità o dispon beni sequestrati in capo all’istante e l’esistenza o meno di relazione di c mento concorsuale con l’indagato. I giudici del riesame si sarebbero limitati a tinare la posizione di quest’ultimo, ritenendo sussistere il fumus del reato, omettendo però di prendere in esame la posizione della terza interessata, che a speso numerosi argomenti, anche di natura documentale (come una contestazione disciplinare mossa al dipendente), per evidenziare l’assenza di qualsiasi col mento concorsuale con il COGNOMECOGNOME COGNOME più in un’ipotesi di affidame incolpevole e legittimato dal rapporto di lavoro in essere, che rendeva scus l’ignoranza in ordine la possibile uso illecito dei mezzi da parte dell’indagat
L’ordinanza sarebbe altresì censurabile in punto di periculum in mora, atteso che l’affermazione secondo cui apparirebbe probabile che il COGNOME, riavu mezzi, potrebbe altrove attivarsi per ripristinare l’attività di gestione non
zata di rifiuti, apparirebbe del tutto apodittica o congetturale rendendo incomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, atteso che i mezzi sono di propriet dell’istante e che il dipendente è verosimile che venga licenziato dopo la contestazione disciplinare che lo ha raggiunto e, comunque, ciò che avrebbe dovuto essere scrutinata era la posizione dell’istante, terza interessata quale proprietaria dei mezzi ed estranea a qualsiasi collegamento concorsuale con l’indagato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 8 ottobre 2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per il rigetto del r corso. In sintesi, premette il PG che il decreto di sequestro preventivo in oggetto è stato emesso con finalità impeditiva della reiterazione del reato (realizzazione e gestione di discarica abusiva, art. 256, comma 3, TUA), dell’aggravamento o della protrazione delle sue conseguenze. L’adozione del provvedimento, emesso dapprima in via d’urgenza dal pubblico ministero e seguito dalla convalida e dall’emissione di autonomo provvedimento da parte del Gip, faceva seguito a servizi di osservazione e controllo, assistiti anche da un impianto di videosorveglianza, che monitoravano un traffico intenso (non meno di 380 viaggi) di mezzi impegnati nello scarico, nel prelevamento e nello “spianamento” dei rifiuti nell’area non autorizzata, rifiuti successivamente coperti con terreno di coltura. Veniva documentato il ruolo gestorio dell’indagato COGNOME, ripreso anche nell’atto di ricevere denaro da parte degli smaltitori, per o più identificati nei dipendenti di imprese edili operative in cantieri limitrofi all’area di discarica. Dal decreto di seques preventivo richiamato nell’ordinanza impugnata si evince che tanto l’area quanto i mezzi caduti in sequestro erano impiegati per l’esercizio dell’attività abusiva d smaltimento dei rifiuti. Trattandosi di sequestro impeditivo, deve allora trovare applicazione il consolidato principio per il quale «oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti» (Così Sez. 3, n. 17865 del 2009, Rv. 243751 – 01, con riferimento al sequestro preventivo, per il reato di lottizzazione abusiva, di un complesso immobiliare destinato a residenza turistico alberghiera). Ne discende l’irrilevanza dei motivi di ricorso incentrati sulla dimostrazione dell’estraneità della titolare dell’area e dei mezzi in sequestro al reato indiziat che assumerebbero rilievo nel solo caso in cui si trattasse di sequestro disposto ai soli a fini della futura confisca. La continuità dell’attività esercitata sull’area e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
i mezzi di proprietà della ricorrente conclama del resto che gli assetti proprietari non hanno impedito all’indagato di svolgere liberamente l’attività censurata e necessitante di contenimento, la cui reiterazione non può certamente ritenersi efficacemente preclusa dalla circostanza (peraltro non documentata) che la COGNOME avesse impartito specifiche prescrizioni e irrogato al dipendente indagato una sanzione disciplinare. La Cassazione ha del resto affermato che la pretesa “buona fede” del terzo proprietario dei beni in sequestro non assume rilievo se non è in grado di escludere che la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 2018, Rv. 274691 – 01).
AVV_NOTAIO ha depositato in data 20 ottobre 2023 conclusioni scritte in replica alla requisitoria del PG, insistendo per l’annullamento dell’ordi nanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è infondato.
Ed invero, risulta dagli atti che il 29 marzo 2023 i RAGIONE_SOCIALE della stazione di Cunardo, procedevano al sequestro di un’area denominata ex cava Marchirolo, in quanto, all’esito di una complessa indagine di PG, si appurava che la stessa era adibita a discarica non autorizzata di rifiuti, registrandosi infat un inconsueto e non,giustificato traffico di mezzi (circa 380 accessi), intestati a ditte con cantieri edilifattività ed operanti in quella zona, che conferivano e prele vavano rifiuti, mentre alcuni di essi provvedevano ad eseguire lavori di spianamento. Sul posto, per quanto qui rileva, veniva riscontrata frequentemente la pree L9.1..tap4A NUMERO_DOCUMENTO senza dell’indagato COGNOME COGNOME appariva il gegt -5re icevendo in più occasioni del denaro y.il quale risulta dipendente dal 2009 della ditta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, terza interessata, in quanto proprietaria dei quattro mezzi ivi rinvenuti e sottoposti a sequestro.
I giudici del merito ritenevano quindi sussistere sia il fumus del reato di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata in capo all’indagato, nonché il periculum in mora atteso che, rispetto ai mezzi pesanti in sequestro, ne era evidente la destinazione ed asservimento all’attività illecita.
La difesa, come anticipato, ritiene sussistere una violazione di legge sia in relazione al fumus che al periculum, sostenendo in sintesi che il Tribunale non avrebbe esaminato le argomentazioni svolte in sede di riesame dalla difesa che si fondavano, da un lato, sulla qualità di proprietaria dei mezzi, terza estranea al reato, dell’istante nonché sull’inesistenza di qualsiasi collegamento concorsuale tra la stessa e l’indagato dal quale, anzi, la stessa aveva preso le distanza al punto da elevare al dipendente una contestazione disciplinare per quanto accaduto, essendo l’istante del tutto ignara dei traffici illeciti posti in essere dal suo dipendent quindi in totale buona fede.
Le ragioni prospettate dalla difesa, pur suggestive, arricchite nella memoria difensiva di replica alla requisitoria del PG, non colgono nel segno.
4.1. Ed infatti, quanto al fumus del reato, gli elementi sinora acquisiti in sede di indagini preliminari, danno conto di un’attività illecita posta in essere, tr gli altri soggetti che frequentavano la ex cava Marchirolo, anche dal COGNOME, dipendente della ricorrente, proprietaria dei mezzi, attività a pieno titolo integrante gli estremi del reato di discarica non autorizzata ex art. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006.
Sul punto, la circostanza che la COGNOME non fosse a conoscenza dell’attività del suo dipendente non incide sulla legittimità del disposto sequestro, tenuto conto del fatto che il sequestro preventivo è stato disposto per finalità impeditive ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e non funzionalmente alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Pacifico è infatti nella giurisprudenza di questa Corte che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (in motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca: Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691 – 01).
Non rileva, dunque, agli effetti del sequestro disposto, la prospettata buona fede dell’istante, a fronte di una motivazione, allo stato, del tutto idonea a giust ficare il mantenimento del vincolo cautelare, essendo evidente, come motiva il
GIP, la destinazione ed asservimento dei mezzi sequestrati all’attività illecita come descritta.
4.2. Quanto, poi, al periculum, come anticipato, i giudici del merito hanno motivato in ordine alle ragioni fondanti il sequestro preventivo dei mezzi, avendo in particolare precisato il Tribunale del riesame che se è ben vero che il sequestro dell’intera area in astratto apparirebbe sufficiente a impedire la consumazione del reato, non può escludersi che l’indagato – che aveva la piena ed effettiva disponibilità dei mezzi e che potrebbe tornare ad averla in considerazione del suo ruolo all’interno della ditta gestita dall’istante (che, allo stato, non risulta aver prov duto al paventato licenziamento del dipendente-indagato, sicché la possibilità ravvisata dal tribunale non può considerarsi ipotetica ma reale) – ben potrebbe riattivarsi per ripristinare altrove l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti, a definita assai vivace considerato il numero di ingressi registrati nel corso delle indagini, con altrettanta floridezza del relativo ritorno economico.
I giudici del merito, pertanto, a fronte di tale apparato argomentativo focalizzato in particolare sulla posizione dell’indagato dipendente di fiducia della ditta RAGIONE_SOCIALE dell’istante, terza proprietaria degli mezzi sequestrati, dimostrano di aver correttamente inteso quanto già affermato più volte da questa Corte secondo cui, in tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del “periculum in mora”, sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che ap paiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l’indagato (Sez. 2, n. 47007 12/10/2016, Rv. 268172 – 01). Ed è indubbio che il rapporto lavorativo tra la terza estranea proprietaria degli automezzi e l’indagato, che ha consentito a quest’ultimo di agire indisturbato e senza controllo, disponendo dei beni aziendali a suo piacimento per porre in essere un’attività illecita protrattasi nel tempo rende, all’evidenza, del tutto fondata la sussistenza del periculum nei termini ipotizzati nel provvedimento impugnato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 27 ottobre 2023
Il Consigl ere estens
Il Presidente