Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50493 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50493 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRAGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIB. LIBERTA di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME, quale terza interessata, estranea al reato, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Agrigento, con la quale è stato rigettato l’appello avente ad og la richiesta di dissequestro e di restituzione del carrello di traino box per trasporto cavalli TARGA_VEICOLOTARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO proprietà della ricorrente, che era stato sottoposto al vincolo reale del sequest preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla contestaz provvisoria, in capo a NOME COGNOME, del reato di cui all’art. 544 quinquies cod. pen., per aver organizzato e partecipato ad una gara clandestina di cavalli, il quanto il suddetto mezzo trasposto era stato a lui affidato dalla proprietaria ricorrente. In particolare, la ricorren violazione di legge e difetto di motivazione, posto che il giudice di merito si è lim confermare il provvedimento di rigetto dell’istanza emesso dal Gip del Tribunale di Agrigent ritenendo che il bene sottoposto al vincolo, sebbene di proprietà della ricorrente, estrane reato, fosse nella materiale disponibilità dell’indagato, senza soffermarsi adeguatamente sul s stato di buona fede in ordine all’uso illecito del carrello di traino. Evidenzia che tale mez stato affidato all’ indagato, amico del suo fidanzato, mentre ella si trovava lontana dalla S appena due giorni prima dell’episodio in contestazione, solo per essere custodito, e non p farne uso, peraltro, trattandosi di mezzo privo di copertura assicurativa e in assenza di revis Il giudice a quo ha richiamato la presenza di stampe personalizzate, apposte sul mezzo, riconducibili a tale NOME COGNOME, non indagato nel presente procedimento, per sostenere sussistenza in capo all’indagato, NOME COGNOME, di una posizione di possesso uti dominus del bene che veniva liberamente utilizzato per i propri scopi. Sulla base di tali elementi, di non indicativi, il giudice ha escluso lo stato di incolpevole ignoranza in ordine all’utilizz del mezzo, senza tuttavia considerare gli elementi fattuali addotti, quali l’assenza proprietaria dalla Sicilia, la consegna del box appena due giorni prima la gara clandestin rinvenimento all’interno di un capannone, l’assenza di copertura assicurativa e di revisione mezzo, l’apposizione di stampe personalizzate applicate sul mezzo, riconducibili a soggetto no indagato nel procedimento penale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.11 Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, il ricorso per cassazione avve una misura cautelare reale è ammesso dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di “violazione di legge” rientra mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in
quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l’illog manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo speci autonomo motivo di ricorso di cui alla lett e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n 28/01/2004, COGNOME). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazion legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denun il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’ar comma, 3 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ( Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611). Quest’ultimo vizi ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscib apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, no infatti perso l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pert difetti logici della motivazione.
1.2. Nel caso sub iudice, il Tribunale ha affermato la sussistenza di elementi che appaiono indicativi dell’effettiva disponibilità del bene da parte dell’indagato, specificando qua questi elementi ed indicando i dati di fatto a sostegno di tale affermazione. Il giudice a quo ha infatti affermato che la mera intestazione formale del bene gravato da sequestro, sia solo u degli indici oggettivi da cui desumere la disponibilità materiale del bene in capo alla propri posto che dalle risultanze investigative in atti emerge che il carrello sia stato me disposizione dalla ricorrente, per un periodo indeterminato, a soggetti terzi, desumen l’insufficienza della qualifica formale di terza proprietaria ai fini della revoca del provve Inoltre, il giudice di merito ha evidenziato che sul carrello di traino erano apposte due st personalizzate riportanti la dicitura “COGNOME NOME“. Da tali elementi di fatto ha desunto ch solo la detenzione ma anche il possesso uti dominus del bene fosse stato trasferito dalla proprietaria a terzi, i quali ne usufruivano per i propri fini, tanto da personalizzarne l estetico apponendo RAGIONE_SOCIALE stampe riconducibili ad altri soggetti. In ordine alla disponibili bene in capo a soggetti terzi, non proprietari della res, l’apparato esplicativo a supporto della decisione è pertanto del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico esperito dal g quo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
Deve infine precisarsi che, trattandosi di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, co 1, cod. proc. pen., dunque, motivato dal pericolo che la libera disponibilità di una cosa perti ad un reato possa aggravare o protrarre le conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati, la mera buona fede del terzo estraneo all’illecito, proprietario della res, non rileva se vi è un collegamento tra la cosa e il reato, in quanto il sequestro preventivo non finalizzat confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e autore. Si è affermato che possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà
di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia costituire pericolo di aggravamento o di protrazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato ovvero d agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 25/10/2018 Rv. 274691; Sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022, Rv. 283701).
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a sup scrutinio di legittimità. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del disc giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fatti disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avv di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di e valenza dimostrativa determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D’altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incident che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertament preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale
Il ricorso deve, dunque, dichiarato inammissibile. Dalla declaratoria di inammissibilit ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre ch pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023
Il Consigliere estensore