Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46994 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46994 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 27/12/1987, avverso l’ordinanza del 21/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME che ha c dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, disporsi l’annullamen rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette le richieste del difensore di parte ricorrente, avv. NOME COGNOME concluso per l’accoglimento del ricorso, con annullamento dell’ordinan impugnata o, in subordine, il rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice d’appello avverso l’ordinanz materia di misura cautelare reale, ha rigettato il gravame proposto da NOME Giovanni, amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE volto ad ottener dissequestro della medesima società, disposto in data 05/10/2022 dal Tribuna di Noia per il reato di bancarotta distrattiva, in danno della RAGIONE_SOCIALE in considerazione anche dell’esposizione debitoria nei confronti dell pari ad euro 14.043.826,00.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Barra.
2.1. Col primo motivo lamenta la violazione degli artt. 321, comma 1, e 1 cod. proc. pen., per motivazione apparente circa l’attualità del periculum in mora.
Ha evidenziato parte ricorrente che il sequestro era stato disposto per ev ulteriori atti dispositivi dei beni distratti, in pregiudizio ulteriore dei cred dovendo lo stesso convertirsi, in caso di condanna, in sequestro conservativ sensi dell’art. 323 cod. proc. pen., o essere seguito dalla confisca.
Tuttavia, atteso che era sopraggiunto un accordo transattivo tra la RAGIONE_SOCIALE e la curatela fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, importo pari a euro 300.000,00 a soddisfacimento di tutte le pretese della m creditoria, ciò determinava l’insussistenza del pericolo indicato nell’ord genetica, essendosi in sostanza fatto fronte all’intera esposizione debitoria il rischio di aggravare le conseguenze del reato doveva dirsi del tutto scongi
Asserendo che l’accordo in questione non potesse avere effetto sugli ill penali commessi, sulle sanzioni conseguenti e sulla necessità di evitare il re di condotte criminose, il giudice d’appello aveva negato la revoca del sequ sulla base di una motivazione meramente apparente, tanto più in regione de giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il periculum in mora, ai fini del sequestro preventivo, deve presentarsi concreto ed attuale, ovvero tale emergere con ragionevole certezza la possibile utilizzazione del bene pe commissione di ulteriori reati o per l’aggravamento o la prosecuzione di quell cui si procede.
Ha rimarcato, ancora, parte ricorrente come la società in sequestro f stata costituita il 22/01/2015, 7 anni prima del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (avvenuto il 16/06/2022), allorché quest’ultima era in a mentre i trasferimenti dei beni oggetto di accusa di bancarotta distrattiva avvenuti non oltre il 2018: dato temporale che non poteva non essere consider nella valutazione di concretezza e attualità del periculum di reiterazione dei reati.
Al riguardo, infine, si rimarca come impropriamente COGNOME NOME foss stato indicato come socio di maggioranza della società in sequestro, avendo qu ceduto le sue quote a favore del figlio, COGNOME NOME, in data 30/07/2020.
2.2. Col secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli art 321, comma 1, cod. proc. pen. e 216, comma 1, numero 1, r.d. 267/1942, p essere la motivazione del provvedimento impugnato apparente in ordine al sussistenza del fumus commissi delicti, avendo omesso di considerare la proporzionalità tra quanto in sequestro e l’oggetto delle condotte distratti
Ed infatti, il provvedimento impugnato era motivato essenzialmente sul
violazioni di carattere tributario, che nulla avevano a che fare col delitto base del sequestro e non erano state oggetto di imputazione.
In realtà, focalizzando l’attenzione sull’assunta bancarotta distr inerente attrezzature e merci, la produzione del verbale contenente la deposiz del luogotenente della Polizia, NOME COGNOME mirava a dimostrare che non fosse trattato di cessioni fittizie, essendo stato versato un corrispettivo che le uniche fatture non saldate riguardassero solo acquisti di merci, che fosse uno stato di insolvenza all’epoca delle dette cessioni e che esse non av provocato il fallimento della cedente.
Su tali elementi, tuttavia, il giudice d’appello aveva omesso qualsiv valutazione, anche solo in relazione alla proporzionalità tra l’intero patr aziendale in sequestro e l’importo delle merci non pagate, che il menzionato aveva indicato in un valore pari a tre milioni di euro.
Per giunta, la cessionaria aveva una sua autonomia organizzativa, era n 7 anni prima del fallimento e non aveva acquisito l’intero know-how e l’avviamento della cedente: per cui, stando alla giurisprudenza di questa Corte, non si s potuto disporre il sequestro preventivo dell’intero complesso aziendale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione del Procuratore Generale circ l’ipotizzato GLYPH difetto GLYPH di GLYPH legittimazione GLYPH dell’istante GLYPH all’impugnazione GLYPH del provvedimento, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, per esse questa ora in sequestro giudiziario e gestita da un amministratore nominato Tribunale. Infatti, come già evidenziato in precedenza da questa Corte: «sogge attivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, anche nel caso di no di un amministratore giudiziario a seguito di sequestro finalizzato alla confi prevenzione delle quote e dell’azienda di una società, è l’amministratore di qu in quanto il sequestro non comporta la modificazione del contratto di società sostituzione degli organi della persona giuridica, rivestendo l’amministr giudiziario, ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di mero custode dei beni sequestrati e non di legale rappresentante o nu amministratore della società oggetto di sequestro» (Sez. 5, n. 14689 21/02/2020, Rv. 279151-01).
Analoga conclusione non può che valere per la nomina dell’amministratore giudiziario in caso di sequestro preventivo, tanto più che l’art. 104-bis, com
bis, disp. att. cod. proc. pen. rinvia (per i casi in cui il sequestro preventi per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assic l’amministrazione) proprio al libro I, titolo III, d.lgs. 159/2011, per individ disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obb dello stesso e della gestione dei beni»: e, dunque, anche all’art. 35, comma citato d.lgs., che delinea, si ripete, per l’amministratore il ruolo di mer dei beni sequestrati.
Come anticipato, il ricorso va disatteso.
Infatti, il provvedimento impugnato ha evidenziato che:
l’ipotesi d’accusa inerisse, oltre la bancarotta fraudolenta, anche reati che avevano portato ad un’esposizione debitoria verso l’Erario pari ad e 14.043.826,00, da parte della fallita, che aveva proceduto con la cessi al fine di impedire il soddisfacimento delle pretese creditorie;
tramite la registrazione di operazioni contabili fittizie, secondo i NOME NOME, si erano generati ingiustificati crediti IVA, poi util dalla stessa fallita per compensare debiti IVA propri e altrui, in quest’u caso tramite l’accolto, i quali venivano estinti senza l’effettivo paga di denaro, con conseguente insorgere del rilevante debito verso lo Stat
il bilancio della RAGIONE_SOCIALE risultava artificiosamente at sol perché basato su dati falsi;
la RAGIONE_SOCIALE era stata lentamente svuotata a favore del la RAGIONE_SOCIALE;
era dunque necessario evitare che il Barra ponesse in essere analoghi anche con riferimento a quest’ultima società;
irrilevante era dunque l’accordo transattivo con la curatela, ininfluente illeciti già commessi e su quelli futuri che avrebbero potuto esserlo in della revoca del sequestro.
L’ordinanza genetica, peraltro, ha chiaramente evidenziato (ed il punto n risulta censurato e deve ritenersi oramai cristallizzato) la superfluità di un vincolo, per garantire il credito tributario, proprio perché quello appos svolgeva tale funzione. In particolare, si legge in essa: “la possibilità di sui medesimi beni un ulteriore vincolo strumentale alla loro confisca (il sequ preventivo a fine di confisca diretta del profitto del reato di sottrazione fra di cui all’art. 11 dlgs 74/00), giacché tale ulteriore vincolo risulterebbe inu apposto qualora dei beni venga disposta la confisca in relazione al rea bancarotta o se il precedente sequestro preventivo sia mantenuto a conservativi, in quanto tali esiti impedirebbero al secondo sequestro, dispos
relazione al reato tributario, di esplicare l’effetto cui è preordinato, confisca del profitto di tale reato”.
È tanto vero quanto appena detto che, nel giustificare il sequestro equivalente dei beni degli amministratori delle società, nella detta ordi genetica si fa espressa menzione della strumentalità del sequestro in esame al di soddisfare il debito tributario: “L’eventuale capienza dei beni di cui disposto il sequestro in via diretta in relazione al reato di bancarotta frau o, comunque, la loro idoneità a soddisfare il debito tributario (privilegiato 2752 c.c.)” non impediscono “di disporre anche il sequestro per equivalente beni degli amministratori della società”.
Del resto, il capo 1 della rubrica risulta espressamente connesso al capo ove si legge che “gli atti fraudolenti di cui ai capi 1) e 3)” erano “idonei a in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva” final recupero delle imposte evase per C 14.043.826,00.
Da quanto detto e, si ripete, in larga parte – specie circa il rilevan debito tributario ancora in essere – non oggetto di contestazione alcuna, da ricorrente, si desume con assoluta chiarezza che la motivazione dell’ordin impugnata sia scevra da vizi logici di sorta, avendo semplicemente preso atto quanto sottratto alla fallita, potrebbe, se lasciato nella libera disponibi indagati, verosimilmente essere ulteriormente trasferito e disperso i definitiva, pregiudicando le ragioni creditorie dello Stato per i crediti tribu
E, alla luce dello spregiudicato modus operandi del ricorrente, l’ordinanza ha dato correttamente atto della necessità di evitare che questi ponga in essere della stessa specie di quelli per i quali si procede: ciò che, peraltro, dipe carica rivestita dal ricorrente, di legale rappresentante della società amministra grazie ad essa, indipendentemente da chi ne sia socio.
Al riguardo, poi, del tutto generica e, dunque, inammissibile è la deduzi circa l’assunto difetto di motivazione sulla proporzionalità della misura.
Parte ricorrente rimarca come il teste d’accusa, il luogotenente di Pol NOME COGNOME, abbia chiarito che dei beni venduti dalla fallita alla S Glass s.r.IRAGIONE_SOCIALE, per sette milioni e mezzo di euro, quest’ultima risultava aver alla Sovem RAGIONE_SOCIALE s.r.lRAGIONE_SOCIALE quattro milioni e mezzo di euro. Tuttavia, nulla dedotto con l’appello, e comunque in questa sede, circa l’oggettivo super valore di quanto in sequestro, al fine di rimarcare l’assunta sproporzione misura de qua. Sicché non si comprende quale sia la lacuna motivazionale in cui sarebbe incorso il giudice d’appello e cosa avrebbe sul punto omesso di statui
Infondate in diritto sono, infine, le ulteriori deduzioni di parte ricorre Anche a prescindere da quanto detto, circa la strumentalità del seques
pure al fine di far fronte al rilevantissimo debito tributario della fallita, esser vero che la bancarotta fraudolenta distrattiva di un ramo di az presuppone la cessione, oltre che di singoli beni e rapporti giuridici, dell’avviamento commerciale (Sez. 5, n. 31703 del 03/03/2015, Rv. 264347-01) ma esser vero pure che integra certamente il reato la distrazione di quest’ il trasferimento di tutti gli elementi positivi – clientela, locali, auto attrezzature – determinanti il detto avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/ dep. 2018, Rv. 272108-01). E nella specie nulla si contesta circa quanto affer nell’ordinanza genetica, secondo cui: «dal 2016, subito dopo la creazione d “RAGIONE_SOCIALE“, la “RAGIONE_SOCIALE” ha determinato un volontar svuotamento del proprio patrimonio attraverso la cessione dei propri dipenden di beni strumentali in favore di quest’ultima per un valore di C 288.759,35 rimanenze di magazzino per un valore di C 1.706.762,68; per poi proseguire co il trasferimento di merci, negli anni 2016-2018, per un valore di C 9.606.55 ma pagati solo per C 4.539.043,65». Tanto che la fallita restò, di fatto, p qualsivoglia capacità operativa, del tutto svuotata.
Ed ancora, pure a non considerare che la fallita, per quanto acclarato nessun modo contrastato da parte ricorrente, fosse solo per i menzionati art contabili in apparente attivo, al momento delle cessioni, andrebbe comunq tenuto presente che non occorre che la distrazione abbia direttamente causat dissesto e che esso sia stato voluto o comunque prefigurato dall’agente, ess sufficiente, per l’integrazione del delitto di pericolo in esame, che di fallimento siano effettivamente intervenuti e che la condotta abbia causato distrazione e correlata diminuzione patrimoniale a scapito dei creditori, ove remota e non diretta a causare il dissesto, come si desume chiaramente dall’ 223 r.d. 267/1942 (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804-0 Sez. 5, n. 29431 del 06/07/2006, Rv. 235216-01).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Così deciso in data 11/11/2024