Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20663 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20663 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di NOMECOGNOME nata ad Agrigento il 30/03/1950
avverso l’ordinanza del 25/11/2024 del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputata le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso associandosi alla richiesta del Pg e chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25/11/2024 del Tribunale di Agrigento rigettava l’appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto dal Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Agrigento avverso l’ordinanza resa dal Gip del Tribunale di Agrigen in data 31/10/2024, con la quale era stata disattesa la richiesta di seq preventivo impeditivo dell’autovettura di proprietà di NOME, indagata il reato di cui all’art. 255, comma 1, d.lgs 152/2006.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procurator della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, articolando i motivi di seg enunciati.
Il ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 321, comma cod. proc. pen.
Argomenta che il Tribunale, pur correttamente richiamando i presupposti applicativi della necessaria strumentalità tra il bene oggetto di sequ impeditivo ed il reato commesso e del rischio di reiterazione di un reato, av erroneamente escluso, pur in presenza di un comportamento certamente abituale dell’indagata, la sussistenza di un pericolo concreto, pur essendo avven l’abbandono di rifiuti, perseguito dall’art. 255 d.lgs 152/2006, a distanza di chilometri dall’abitazione dell’indagata.
Evidenzia, poi, anche la violazione dell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. c riferimento alla interpretazione della strumentalità funzionale.
Argomenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’abbandono di rifiuti solidi urbani autoprodotti, in aperta campagna, necessitando di spostamento di diversi chilometri dal domicilio dell’indagata rende l’ dell’autovettura “mezzo strumentalmente necessario” e funzionalmente collegato alla condotta di abbandono.
Rimarca, infine, che la prova del pericolo di reiterazione del reato è desumi dalla disponibilità della vettura da parte dell’indagata e nel comportamento d predetta dimostrativo di scarsa educazione civica e di inesistente rispett l’ambiente. GLYPH
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Chiede, pertanto, l’annullamento della elai213:z1mpugnata.
3. Il difensore dell’indagata ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Pg ha depositato requisitoria nella quale ha concludo chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso difensore dell’indagata ha depositato conclusioni scritte, associandosi alle rich del Pg e chiedendo, in subordine il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse i materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in t
sia nozione dovendosi comprendere sia gli
errores in iudicando
o
in procedendo, quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argornentativo po
a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a render
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932
29/05/2008, COGNOME Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093;
sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
2. Nella specie, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censur merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento de
cautelare.
provvedimento di accoglimento
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3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in f concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce del principio di diritto suesposto, non è consentito proporre in questa sede.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30/04/2025