Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20333 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20333 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Napoli il 16/03/1976 avverso l’ordinanza del 27/12/2024 del TRIBUNALE di NOME COGNOME
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni in data 5/04/2025 del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 dicembre 2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva disposto nei suoi confronti, pro-quota , il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di Euro 906.954,00, costituente il profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e del delitto di autoriciclaggio, di cui ai capi 1) e 4) dell’imputazione provvisoria, nonchØ avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di partecipazioni societarie di valore equivalente al profitto del delitto di autoriciclaggio di cui allo stesso capo 4).
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di NOME COGNOME Ł affidato a tre motivi.
2.1. Il primo motivo COGNOMEdenuncia la violazione degli artt. 216 L.F., 648ter e 648quater cod. pen., 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., nonchØ il vizio di motivazione apparente, ed Ł articolato in piø censure.
Con la prima censura Ł dedotto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa e diretta del denaro costituente profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale Ł legittimo solo a condizione che sia dimostrato che l’autore della distrazione abbia conseguito, per effetto della commissione dello stesso, un effettivo accrescimento della propria sfera patrimoniale, diversamente
versandosi in una forma occulta di sequestro del profitto del delitto di bancarotta finalizzato alla confisca per equivalente: aspetto, questo, negletto dal Tribunale.
Con una seconda censura si lamenta che il vincolo di indisponibilità era stato apposto anche su beni personali del ricorrente, quale amministratore della ‘RAGIONE_SOCIALE, società beneficiaria della somma costituente profitto del delitto di bancarotta patrimoniale commesso in danno della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, e ciò ancorchØ non si fosse dimostrato che la società costituiva un mero schermo dell’autore del fatto illecito.
Con una terza censura si eccepisce l’illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di altri beni mobili intestati al ricorrente, disposto in relazione al delitto di autoriciclaggio; delitto, questo, in concreto non configurabile, essendoci piena sovrapposizione tra la condotta distrattiva integrante la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la condotta dissimulatoria della provenienza illecita dei beni integrante il delitto di autoriciclaggio.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 216 L.F., 648ter e 648quater cod. pen., 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. nonchØ il vizio di motivazione apparente, in relazione al sequestro preventivo delle quote della società RAGIONE_SOCIALE
¨ dedotto che l’illegittimità di tale misura deriverebbe sia dall’estraneità della detta società alle vicende oggetto di accertamento nel presente procedimento penale, sia dall’assenza di dimostrazione dell’inquinamento dell’intera attività della stessa: rilievo, questo, disatteso dal Tribunale del riesame con motivazione apparente, ossia, affermando che si trattava, comunque, di res nella disponibilità del COGNOME.
2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 216 L.F., 648ter e 648quater cod. pen., 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. nonchØ il vizio di motivazione apparente in relazione all’indicazione delle ragioni sottese al periculum in mora.
Si evidenzia come il vuoto argomentativo riscontrato nel provvedimento genetico in ordine all’attualità e alla concretezza del detto periculum – per essere tautologico il riferimento alla volatilità del denaro e alla possibilità della reiterazione di complesse operazioni finanziarie volte a camuffarne la provenienza illecita – non sarebbe stato emendabile dal Tribunale del riesame alla stregua della lezione interpretativa al riguardo impartita dal diritto vivente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le sole ragioni di seguito indicate.
Nell’ordinanza impugnata l’esistenza del fumus dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di autoriciclaggio, oggetto di addebito provvisorio nei confronti del ricorrente NOME COGNOME Ł stata giustificata evidenziando come questi, da amministratore formale della ‘RAGIONE_SOCIALE, avesse contribuito alla distrazione della somma di Euro 906.954,00, prelevata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE, posta in liquidazione giudiziale, da NOME COGNOME che ne era stato socio fondatore e amministratore fino al 9 giugno 2020 – a titolo di ‘restituzione finanziamento soci’, e alla successiva dissimulazione della provenienza illecita della stessa somma, consentendone il reinvestimento nella società da lui amministrata.
Dunque, secondo l’argomentazione sviluppata nel provvedimento sottoposto ad esame, poichØ la condotta di distrazione e la condotta di dissimulazione non sarebbero sovrapponibili, essendo la
prima – integrata dal prelievo della somma di denaro da parte di COGNOME a titolo di ‘restituzione del finanziamento soci’ – ontologicamente e cronologicamente distinta dalla seconda – integrata dal reinvestimento della stessa somma nella ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘ new-company ‘, riconducibile a COGNOME e al genero NOME COGNOME, che avevano proseguito l’attività aziendale della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, utilizzandone le relative risorse strumentali -, legittimamente sarebbe stata elevata nei confronti del ricorrente la duplice contestazione di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 L.F e 110 e 648ter .1. cod. pen. ed altrettanto legittimamente sarebbe stato disposto il sequestro, pro-quota , della somma di denaro costituente profitto dei reati predetti. Infatti, quand’anche non fosse stata legittimamente appresa nei confronti di NOME COGNOME la somma predetta a titolo di sequestro preventivo del profitto del reato di bancarotta, con riguardo al quale non Ł consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la relativa ablazione si sarebbe dovuta considerare, comunque, legittima, perchØ in riferimento al delitto di autoriciclaggio Ł prevista dall’art. 648quater cod. pen. la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto o del prodotto del reato.
La motivazione così sintetizzata Ł corretta solo con riguardo al profilo della sussistenza del fumus dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di autoriciclaggio.
Escluso che sia apparente, essendo tale, secondo il diritto vivente, solo quella che presenta «vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), deve riconoscersi che la stessa non Ł neppure inficiata da ” errores in iudicando “. ¨, infatti, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che «Sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un’autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell’ordine giuridico economico, mediante l’inquinamento delle attività legali» (Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, Rv. 284477; Sez. 5, n. 1203 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277854).
Nel caso al vaglio, infatti – secondo quanto illustrato nel provvedimento impugnato – non vi sarebbe stato un mero trasferimento della somma, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di un’impresa operativa, ma, piuttosto, un’operazione triangolare (in cui la somma prelevata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era stata riversata nella disponibilità di COGNOME, che, poi, l’aveva reinvestita nella RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘) caratterizzata da attitudine dissimulatoria della provenienza delittuosa del denaro.
Colgono, invece, nel segno i rilievi riguardanti la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei delitti di cui agli artt. 216 L.F. e 648ter. 1. cod. pen., disposto, pro-quota (nella misura di Euro 50.000,00), nei confronti del ricorrente.
3.1. In effetti, ove le somme di denaro sottratte alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ siano confluite nel patrimonio della sola RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘, ossia della società utilizzata per commettere il delitto di cui all’art. 648ter .1, cod. pen., non ne sarebbe consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta – in quanto profitto sia della bancarotta fraudolenta patrimoniale che dell’autoriciclaggio – nei confronti di NOME COGNOME, amministratore di diritto della ‘Italian Trade’: questo perchØ le predette somme, non essendo entrate nella sua sfera economico patrimoniale, non potevano averla incrementata (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436 – 01).
3.2. Ma nei confronti del ricorrente non sarebbe consentito neppure il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente: e ciò, sia con riguardo al profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia con riguardo al profitto del delitto di autoriciclaggio.
Del profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non Ł, infatti, prevista la possibilità di confisca per equivalente, di modo che il sequestro preventivo ad essa finalizzato, ove disposto, Ł illegittimo (Sez. 5, n. 36223 del 28/06/2024, COGNOME, Rv. 286945 – 01; Sez. 5, n. 31186 del 27/06/2023, COGNOME, Rv. 285072 – 01).
Quanto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del delitto di autoriciclaggio occorre richiamare le indicazioni direttive contenute nella sentenza Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756. Secondo le Sezioni Unite «La confisca del profitto, anche quella per equivalente, assolve sempre ad una funzione recuperatoria»: infatti, «Se, da un lato, Ł vero che la confisca per equivalente ha una funzione sanzionatoria perchØ con essa si “rompe” il nesso di pertinenzialità sul piano qualitativo tra bene e reato, per cui, invece di confiscare le esatte cose che sono entrate nella sfera giuridica dell’autore, se ne confiscano altre, dall’altro lato, Ł anche vero che le cose confiscate hanno lo stesso valore del provento, con la conseguenza che questa “rottura” non incide sull’essenza recuperatoria della confisca»; sicchØ «La confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto»GLYPH.
Ne viene che, poichØ anche la confisca per equivalente del profitto del reato ha funzione recuperatoria, essendo volta a «’bonificare’ il patrimonio dell’agente, eliminando l’arricchimento illecito da questi conseguito e, quindi, riportando la sua sfera giuridica alla consistenza precedente al delitto» (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, in motivazione), Ł evidente che il sequestro preventivo ad essa finalizzato presuppone la dimostrazione dell’esistenza nella sfera di disponibilità del soggetto cui il reato sia addebitato di un valore corrispondente al bene costituente profitto del reato medesimo.
3.3. Nel provvedimento impugnato, invece, la dimostrazione di tale imprescindibile presupposto Ł mancata. Nulla Ł stato detto in ordine agli elementi di fatto atti a comprovare il personale arricchimento conseguito da NOME COGNOME per aver dato un contributo alla realizzazione del delitto di autoriciclaggio di cui al capo 4): ad esempio, l’essere stata la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di cui egli era amministratore, un mero schermo utilizzato per dissimulare la riconducibilità alla sua persona dei beni sociali.
Tanto impone l’annullamento del provvedimento impugnato affinchØ il giudice del rinvio rinnovi l’esame sul punto attenendosi ai principi enunciati.
Assorbite le ulteriori censure sviluppate in ricorso (segnatamente, quelle di cui al secondo e al terzo motivo), va disposto annullamento dell’ordinanza impugnata, nei limiti sopra indicati, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso il 23/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
NOME COGNOME