Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42774 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del TRIBUNALE LIBERTA’ di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nei motivi dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 23 aprile 2024, in parzia riforma del decreto di sequestro preventivo emesso il 29 marzo 2024 dal Giudic per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, disponeva nei confronti ricorrenti il sequestro preventivo limitatamente alla somma di euro 92.213,00 esso compresa la somma di euro 37.295,00 sottoposta a vincolo in contant revocando il sequestro limitatamente all’importo di euro 77.581.20,
1.1 Avverso l’ordinanza ricorrono per Cassazione i difensori di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, premettendo quanto segue:
il pubblico ministero disponeva la perquisizione domiciliare della sede di RAGIONE_SOCIALE con conseguente sequestro delle registrazioni del sistema videosorveglianza interno all’esercizio commerciale; in attuazione del decre militari della Guardia di finanza disponevano tra l’altro il sequestro probatori somma di euro 37.250,00 che veniva poi convalidato;
pochi giorni dopo la convalida il sequestro probatorio il pubblico minis presentava la richiesta di sequestro preventivo che veniva poi disposto dal gi per le indagini preliminari nei confronti di NOME e di RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di euro 169.794,20, nonché della ulteriore somma di euro 37.285,00, già sottoposta a sequestro probatorio.
Ciò premesso, i difensori lamentano COGNOME vur’j jna perquisizione non i COGNOME autorizzata (nonché una indebita estensione, sia per oggetto che per finalità, perquisizione autorizzata), una acquisizione di denaro illegittima, un sequ preventivo operato al di fuori di ogni previsione normativa, di iniziativa dalla giudiziaria e convalidato dal Pubblico ministero senza l’esistenza dei presup di urgenza, con violazione degli artt. 13 e 14 Cost., quest’ultimo in relazione 6 CEDU e 1 protocollo 1 CEDU: sia il Pubblico ministero che il giudice per le indag preliminari avevano apertamente dichiarato che la somma oggetto del sequestr probatorio non aveva nulla a che fare con il reato contestato (art. 648-te pen.), sequestro probatorio che difettava di ogni plausibile motivazione ab origine; inoltre, il decreto che autorizzava la perquisizione era finalizzato a reper (telecamere e per ipotesi di reato diverse), per cui il denaro non poteva oggetto di ricerca coatta nel domicilio e di apprensione materiale senz preventivo provvedimento del giudice. 0
1.2 I difensori rilevano la mancanza del fumus commissi delicti, visto che la COGNOME aveva ricevuto in prestito denaro che si assumeva derivante da re tributari commessi da altri, lo aveva versato nelle casse sociali e la società l utilizzato (come da piano omologato dal tribunale) per soddisfare le ragioni fisco, per cui non vi era stato alcun impiego in attività economiche o finanz
né un investimento produttivo di ricchezza, né alcun inquinamento di mercat finanziario; errata era la tesi fatta propria dal Tribunale di Trieste secondo era necessaria, per integrare il reato, la efficacia dissimulatoria della cond
1.3 I difensori eccepiscono la violazione dell’art. 648-quater cod. pen., 125 cod. proc. pen., 240 e 240-bis nonché 329 e 648-quater cod. pen. per mancanza di motivazione sul profitto da confiscare: il profitto non era costituito da t migliaia di euro ricevute per soddisfare il fisco nell’ambito di una proc concorsuale; inoltre, mancava la prova della pertinenzialità del contante tro nel 2024, con il reato che sarebbe stato commesso nel 2021, avendo peraltro COGNOME fornito la prova che le somme in contanti non derivavano in alcun modo dal reato, ma che erano della RAGIONE_SOCIALE, società non indagata: lo stesso Pubbl ministero aveva scritto nella richiesta che il denaro era presumibilmente f delle vendite in nero effettuato, ed aveva poi chiesto il sequestro prevent relazione all’art. 648-ter cod. pen. affermando che si trattava di profitto d di investimento di proventi illeciti.
1.4 I difensori lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 240 648-quater cod. pen. e 125 cod. proc. pen. in quanto non esistevano i presuppost per una confisca per equivalente, e di ciò difettava in assoluto la motivazio denaro sequestrato nel novembre 2023, codì come quello sequestrato nel marzo 2024 era pervenuto in tempi notevolmente successivi al preteso reato “impiego”, non era di sua derivazione, né di altra illecita fonte; non si andare a colpire un equivalente del denaro, perché ciò sarebbe stato possibile qualora l’accrescimento patrimoniale derivante dal reato non fosse stato rintracciabile.
1.5 I difensori eccepiscono la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e l applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per mancanza di ogni seria motivazi del pericolo nel ritardo.
1.6 I difensori lamentano la violazione degli artt. 125, 240, 240-bis e 648-quater cod. pen. per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla titolarità del de in capo a soggetto estraneo (RAGIONE_SOCIALE), considerato che si tratta somme derivanti dall’attività di vendita effettuata dallo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
111 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, nello stesso si dà atto che la somma di C 37.285,00 è stata avanzata dal Pubblico Ministero richiesta sequestro preventivo, accolta dal giudice per le indagini preliminari, per cui è stata alcuna violazione di norme, posto che è irrilevante che la somma fo
stata in precedenza sottoposta a sequestro probatorio (poi revocato) e pertinenti sono le eccezioni relative alla disposta perquisizione; quant eccezione secondo cui la somma non avrebbe nulla a che fare con il rea contestato (art. 648-ter cod. pen.), si deve rilevare che corretto è il operato dal Tribunale alla sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte, che precisato che “ai fini della confisca diretta del petitum delicti rappresentato da una somma di denaro, è indifferente l’identità fisica del numerano oggetto di ablaz rispetto a quello illecitamente conseguito” (Sez.U. n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037).
1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, come già rilevato in preceden sentenza di questa Corte sul ricorso proposto dalle medesime ricorrenti, si ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimen cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimit per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di “violazione di rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma an vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a soste del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenz completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 658 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv 245093). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazio la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specif autonomo motivo di cui all’art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: n. 5876 del 28/01/2004, RAGIONE_SOCIALE.C. RAGIONE_SOCIALE in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Nel caso in esame, relativamente al reato presupposto commesso da NOME COGNOME vi è ampia motivazione nelle pagine da 3 a 7 dell’ordinanza impugnata quanto alla tracciabilità del denaro, si deve ribadire l’orientamento da consolidatosi in questa Corte secondo cui “Ai fini della configurabilità del re cui all’art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego pr connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertam della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mer qualunque forma di inquinamento proveniente dall’utilizzo di beni di provenienz illecita” (Sez.2, n. 24273 del 18/02/2021, COGNOME, Rv. 281626).
Ancora, il Tribunale ha motivato sia sulla sussistenza dell’eleme soggettivo, rilevando che nei bonifici effettuati a favore della RAGIONE_SOCIALE riport alcuni casi la causale di “acquisto immobile” senza che non sia stato regis alcun contratto di compravendita immobiliare tra le parti e che non vi er
rapporti economici che potessero giustificare le sovvenzioni elargite (pag.12); ha osservato, quanto al fatto che la somma sequestrata sarebbe servita quale contante per la cassa della società RAGIONE_SOCIALE, che la somma era occultata in un bagno dentro a contenitori del tipo destinato a rifiuti e che era nella disponibilità della COGNOME; relativamente poi ai fatto che la somma sia servita per provvedere a pagamenti in favore della Agenzia delle Entrate, ciò non incide affatto sul profitto conseguito, posto che il reato si concretizza quando vengono destinati ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, con la consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa.
1.2 II Tribunale ha anche motivato sulla sussistenza del requisito del periculum a pag.17 dell’ordinanza impugnata, con motivazione anche in questo caso esente da censure che possano essere qualificate come violazione di legge.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2024