Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA in Romania; nel procedimento a carico di NOME avverso la ordinanza del 20/02/2024 del tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 20 febbraio 2024, il tribunale del riesame di Potenza, adito con atto di appello nell’interesse di COGNOME NOME quale terza interessata avverso l’ordinanza del 15.12.2023, con cui il tribunale di Lagonegro aveva rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo di un autocarro targato TARGA_VEICOLO, in relazione all’art. 256 comma 1 del Dlgs. 152/06, rigettava l’istanza.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso COGNOME NOME mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
3. Deduce, con il primo, la violazione dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la res ed il reato, posto che in ordine al veicolo sequestrato, alla cui guida al momento dell’accertamento era il figlio NOME, era sopravvenuta, seppur successivamente ai fatti, la dovuta comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, unico dato originariamente carente che aveva giustificato il sequestro. Da quel momento, la res sarebbe divenuta suscettibile di usi leciti tali da far caducare ogni rischio di reiterazione del reato e ogni conseguenza dannosa o pericolosa dello stesso. Il tribunale non avrebbe quindi fornito motivazione sul nesso di pertinenzialità tra la res e il pericolo di reiterazione del reato, a fronte del fatto per cui il veicolo non risulterebbe attualmente strumentale, in via potenziale, rispetto al reato ex art. 256 comma 1 del Dlgs. 152/06 in ordine al quale era stato disposto il sequestro.
Sarebbe poi eccentrica e presuntiva la previsione di una nuova riassunzione dello NOME, figlio della ricorrente, presso la ditta con cui lavorava al momento dei fatti, nel quadro di una nuova prospettiva di illiceità.
4. Con il secondo motivo deduce l’omessa motivazione in ordine alla scusabilità della ignoranza della legge penale e sulla oggettiva impossibilità da parte della COGNOME e dello NOME di verificare la regolare iscrizione dell’autoveicolo nell’elenco previsto per legge ad opera della impresa presso cui lavorava lo RAGIONE_SOCIALE al momento del fatto, come tale deputata a tali incombenze. Si rappresenta che solo in capo all’impresa di riferimento nel caso concreto sarebbe esistito un obbligo di comunicazione all’apposito RAGIONE_SOCIALE di ogni variazione rilevante, tra cui le modifiche alle dotazioni dei veicolo in uso alla società titolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. Anche a volere aderire all’indirizzo per cui in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l’insussistenza del “funnus commissi delicti” e del “periculum in mora”, posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l’indagato non ha interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene. (Sez. 3 – ,
Sentenza n. 10242 del 15/02/2024 Rv. 286039 – 01), deve rappresentarsi quanto segue. Il tribunale ha evidenziato come sia solo sopravvenuta, rispetto ai fatti, la iscrizione del veicolo in questione, tra i mezzi in dotazione alla RAGIONE_SOCIALE, quale ditta presso cui lavorava, all’epoca della vicenda, il figlio della ricorrente, NOME, ed inoltre emerge altresì la circostanza per cui, nelle more, dopo i fatti, è cessato il rapporto di lavoro tra lo COGNOME e la predetta impresa oltre che il contratto di comodato d’uso del veicolo in questione, stipulato tra la istante RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. Consegue che al momento della decisione del tribunale non poteva che farsi riferimento a un veicolo non più riconducibile in alcun modo alla RAGIONE_SOCIALE, con ogni eventuale titolo abilitativo connesso alla stessa società. In tale quadro, e posto che si contesta, a ben vedere, un trasporto senza titolo nei confronti di NOME, senza che tale trasporto sia ricondotto, allo stato, anche alla società RAGIONE_SOCIALE, così che, piuttosto, si configura, anche alla luce del ricorso, un utilizzo del veicolo che veniva effettuato in proprio dal figlio della istante oltre che, a suo dire, da altr parenti, (e ciò anche in una prospettiva futura), appare coerente e ragionevole la tesi del tribunale della persistenza del periculum che la libera disponibilità dell’autocarro possa agevolare altre condotte della stessa specie, a fronte della rappresentata necessità, da parte della ricorrente, di affidarlo a componenti della sua famiglia, tra cui lo stesso COGNOME, che, si ribadisce, non si ritiene, allo stato, che avesse operato esclusivamente nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE e in ragione del rapporto di dipendenza. Così che l’ipotesi di una futura nuova instaurazione di rapporti lavorativi con la RAGIONE_SOCIALE, da una parte, appare una considerazione aggiuntiva rispetto ad un quadro già solido in termini motivazionali, dall’altra, risulta essere una considerazione non estranea alla tesi principale del pericolo di reiterazione in sé, costituendo solo una possibile modalità concreta di esplicazione. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Riguardo alle ulteriori doglianze sulla scusabilità della ignoranza della legge è sufficiente ribadire che non emerge allo stato una contestazione di una condotta svolta dallo COGNOME come dipendente della RAGIONE_SOCIALE, così che si imponeva alla titolare del veicolo si consentire l’uso in materia di rifiuti del mezzo solo nel rispetto ineludibile RAGIONE_SOCIALE norme. Peraltro, esiste sul punto una risposta, atteso che il tribunale oltre ad evidenziare il persistente periculum ha premesso di condividere le considerazioni del giudice monocratico autore della ordinanza impugnata in quella sede, comprensive anche della esclusione, argomentata, della buona fede.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere
per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 10/07/2024.