Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20197 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20197 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Bassano del Grappa il 27/12/1997, avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del Tribunale della Libertà di Vicenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME che, richiamati i motivi di ricorso, ne ha invocato l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 febbraio 2024 il Tribunale della Libertà di Vicenza ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza il 29 dicembre 2023, col quale era stato disposto il sequestro preventivo dell’autovettura Fiat TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO intestata al COGNOME nell’ambito del procedimento pendente a suo carico per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/90.
Avverso l’ordinanza del Tribunale Pizzato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo, ex art. 606, comma 1, lett b, cod. proc. pen., denuncia erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale h evidenziato che le attività di indagine hanno permesso di raccogliere elementi univoci circa l’utilizzo del mezzo per il trasporto e la cessione della droga, circostanza asseritamente non riscontrata nel corso delle indagini, e, comunque, insufficiente a giustificare il disposto sequestro.
2.2. Col secondo motivo di ricorso, ex art. 606, comma 1, lett b, cod. proc. pen., denuncia erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. relativamente alla asserita mancanza di attualità del periculum in mora, avendo secondo prospettazione difensiva il tribunale trascurato di considerare che dall’epoca del fatto -da cui era trascorso un considerevole lasso di tempo- l’odierno ricorrente non aveva più commesso alcun reato.
2.3. Invoca, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.2. Osserva il collegio, come già anticipato, che il sequestro, disposto ex art. 321, comma 1, cod proc pen., è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari in quanto il veicolo è stato ritenuto cosa pertinente al reato, e che il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi su istanza ex art. 324 cod proc pen con cui si contestava l’esistenza così del fumus commissi delicti come del periculum in mora, ha enucleato elementi ritenuti di chiaro valore indiziario nel rinvenimento di stupefacente il 13 maggio, il 7, 12 e 16 giugno 2023 in luoghi in cui l’odierno ricorrente era stato osservato recarsi e nascondere lo stupefacente e negli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali; ha quindi confermato la
qualificazione dell’autovettura come cosa pertinente al reato, atteso che le attività di osservazione svolte hanno attestato che della stessa l’indagato si serviva, quale mezzo di locomozione per raggiungere i luoghi di nascondimento dello stupefacente, tant’è che il 7 luglio 2023 all’esito di perquisizione veicolare a bordo dell’auto sono stati rinvenuti due involucri rispettivamente contenenti grammi 5,6, e 4,1 di cocaina; ha escluso la rilevanza dell’eventuale contestuale utilizzo dell’auto da parte dell’indagato per finalità lecite.
Ha valorizzato, quanto al periculum in mora, la prova, indiziaria, di una fiorente ed organizzata attività illecita da parte del ricorrente, e sottolineato l’utili dell’autovettura non solo per occultare la sostanza, ma anche per spostarsi sul territorio per cederla ai clienti, attività cessata solo a seguito della scoperta d parte dello stesso dell’esistenza dell’indagine.
1.3. Manifestamente infondate sono, dunque, le censure svolte in ordine all’assente nesso di pertinenzialità dell’autovettura rispetto alla condotta illecit contestata.
Quella resa dal Tribunale è motivazione congrua, corretta in diritto, posto che l’espressione ‘cose pertinenti al reato’, cui fa riferimento l’art. 321 cod. proc. pen è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall’art. 253 cod. e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, fatta eccezione per quelle connesse a quest’ultimo da un rapporto solo occasionale, che non può ritenersi nel caso di specie, laddove l’autovettura -secondo quanto risulta allo stato delle indagini- era stata strumentale al trasporto di stupefacente per la custodia e per la cessione, ciò in svariate occasioni oggetto di osservazione da parte degli invéstigatori.
2. Manifestamente infondato anche il secondo motivo.
L’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., richiede, per poter disporre il sequestro preventivo di una cosa pertinente al reato, che vi sia il pericolo che la sua libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, che -eventualmente- possono anche essere diversi da quello per cui si procede, non essendo richiesto, come per le misure cautelari personali dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che il pericolo d commissione di nuovi reati riguardi reati della stessa specie, con la conseguenza che risulta sufficiente a ritenerlo sussistente il pericolo che mediante la cosa pertinente al reato per cui si procede possano essere commessi altri reati, anche non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede (cfr. anche Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, COGNOME, Rv. 252029; nonché Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018, COGNOME, Rv. 272928; Sez. 6, n. 56446 del
07/11/2018, COGNOME, Rv. 274778; Sez. 3, n. 42129 de108/04/2019, M., Rv.
277173).
In tema di sequestro preventivo impeditivo, il
“periculum in mora”
deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame
funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui
si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 277173
– 01).
Non solo l’esistenza, nel caso di specie, ma anche l’attualità di un siffatto pericolo
è stata correttamente ravvisata dal Tribunale, che ha attestato come la sistematicità e regolarità delle condotte delittuose poste in essere dall’odierno
ricorrente sia cessata, solo, con la notizia dallo stesso assunta dell’esistenza dell’indagine, e non certamente in virtù di autonoma personale scelta
dell’indagato, la cui perdurante affezione all’illecito è confermata dal contenuto dell’ultima conversazione intercettata in ambientale, il 26 giugno 2023, avente ad
oggetto non solo la ‘confessione’ di molteplici condotte di reato, ma, anche, la plausibilità di estradizione all’estero in correlazione con le stesse.
3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025
La Consi liera est.
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Il Presidente