Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11971 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11971 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 11/04/1986
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del TRIB. LIBERTA di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 dicembre 2024 il Tribunale di Trento ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro dell’autovettura marca Wolkswagen TARGA_VEICOLO emesso in data 29.10.2024 dal Gup del locale Tribunale.
Premesso che NOME é sottoposto a procedimento penale nell’ambito di una complessa operazione in materia di traffico di stupefacenti in cui sono indagati altri ventiquattro soggetti, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, il Tribunale di Trento ha fondato il rigetto dell’appello sulla ritenuta sussistenza del rapporto di pertinenzialità dell’autovettura in sequestro con i reati contestati, atteso che la Nota della Questura di Bolzano del 26.10.2024 ha chiarito in modo inequivoco che detta vettura é stata utilizzata in entrambi gli episodi contestati sia come vettura per il trasporto della droga che come vettura “staffetta”, ovvero con la funzione di anticipare quella che materialmente trasportava la sostanza stupefacente al fine di eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. Ha ritenuto quindi che si sia trattato in entrambi i casi di bene costituente corpo del reato, ritenendo assorbito il secondo motivo di appello atteso che non é necessario soffermarsi sulla provenienza illecita del denaro utilizzato per l’acquisto del veicolo che in ogni caso risulta provata.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce, in punto di rapporto di pertinenzialità tra l’autovettura sottoposta a sequestro preventivo ed i reati contestati all’imputato, l’inosservanza dell’art. 321 cod.proc.pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pertinenzialità dell’autovettura in sequestro rispetto ai reati contestati all’imputato ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Si censura l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo cui il rapporto tra la VW Golf 7 dell’imputato ed i reati allo stesso contestati sarebbe stato “non occasionale, stabile, specifico ed indissolubile” in quanto: 1) nei quattro episodi di compravendita di droga complessivamente contestati al prevenuto l’autovettura de qua sarebbe stata utilizzata come staffetta solo in due, uno solo dei quali contestato nel presente procedimento cosicché appare del tutto illogico sostenere che il vincolo di strumentalità tra la autovettura VW Golf 7 ed il reato sia di natura non occasionale, stabile, specifico ed indissolubile, 2) contraddittorio é sostenere che tutte le vetture Golf intestate ai fratelli
Qaissouni fossero utilizzate indistintamente per il trasporto diretto e come staffette ed al tempo stesso affermare che l’uso dell’autovettura VW Golf 7 del prevenuto fosse non occasionale, stabile, specifico ed indissolubile; 3) non è chiaro il motivo per cui si sia proceduto al sequestro della vettura VW Golf 7 e non già della Golf 7 tg. D3483RW del fratello NOME ove sono stati rinvenuti gr. 200 di cocaina.
COGNOME Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso é inammissibile.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv.285608).
Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893-01).
Deve, pertanto, essere escluso nel caso in esame che, a fronte dell’approfondita valutazione in ordine alla ricorrenza della pertinenzialità tra l’autovettura in sequestro ed i reati contestati, in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilo del vizio di motivazione in ordine a detti presupposti posto che il giudice dell’appello ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.
Quanto alla violazione dell’art. 321 cod.proc.pen., il motivo è parimenti inammissibile, atteso che l’asserita inosservanza della predetta norma in realtà si fonda sull’affermazione contenuta nell’ordinanza gravata secondo cui il rapporto tra la VW Golf 7 dell’imputato ed i reati allo stesso contestati sarebbe stato “non
occasionale, stabile, specifico ed indissolubile”, palesandosi quale doglianza che attinge profili non censurabili in questa sede.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/3/2025