Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9919 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9919 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata in Colombia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/09/2025 del Tribunale di Sondrio
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/09/2025, il Tribunale di Sondrio rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso, ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio in data 09/07/2025 in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, avente ad oggetto l’autovettura TARGA_VEICOLO di proprietà della predetta indagata.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 240, 240bis cod.pen. e 321 cod.proc.pen.
fr Lamenta che l’ordinanza impugnata non aveva motivato in ordine alla adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura cautelare; rimarca che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell’applicazione della misura cautelare reale si deve realizzare “un giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni”, mentre, nella specie, nulla era stato argomentato in ordine alla valutazione tra costi e benefici dell’applicazione della misura ed alla sua proporzionalità.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 240,240-bis cod.pen. e 321 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale, nel ritenere l’autovettura in sequestro stabilmente collegata al delitto contestato, non aveva fatto buon governo dei principi giurisprudenziali richiamati, in quanto la motivazione espressa in ordine al collegamento stabile tra l’autovettura in sequestro ed il reato contestato era contraddittoria; l’autovettura, infatti, non presentava modifiche finalizzate alla commissione del reato nè le condotte contestate erano abituali, in considerazione del numero ridotto (appena tre) e dello stato di incensuratezza dell’indagata.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 240,240-bis cod.pen. e 321 cod.proc.pen. e contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione.
Lamenta che la motivazione espressa dal Tribunale del riesame in ordine alla prognosi relativa alla commissione di futuri reati agevolati dalla disponibilità del veicolo in sequestro sarebbe carente e non condivisibile.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
1. Il primo motivo dì ricorso è inammissibile.
La doglianza attiene a questioni che non sono state sollevate con la richiesta di riesame e nemmeno risultano essere state sottoposte al Tribunale nel corso dell’udienza camerale di cui all’art. 324 cod. proc. pen., cosicché esse, essendo state dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, incorrono nella sanzione dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
2.11 secondo motivo di ricorso è infondato.
Va osservato che l’espressione “cose pertinenti al reato”, cui fa riferimento l’art. 321 cod. proc. pen., è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall’art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, pur non estendendosi sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la “res” e l’illecito penale, sicché il limite dell’oggetto del sequestro preventivo è costituito dal rapporto di pertinenza al reato della “res” sottoposta a misura cautelare reale (Sez.3, n.9149 del 17/11/2015, dep.04/03/2016, Rv.266454 – 01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 – dep. 18/06/2014, Rv. 259850; Sez. 3, n. 2048 del 03/05/1996, Rv. 205823 – 01).
In materia di stupefacenti, con riferimento al veicolo utilizzato dall’autore del reato nel corso dell’attività criminosa, costituisce orientamento consolidato l’affermazione che sussiste il nesso di pertinenzialità ogni qualvolta sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile. Non è sufficiente, dunque, il semplice impiego dell’auto per il trasporto della sostanza stupefacente, ma è necessario un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima un rapporto funzionale con essa, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate eventualmente al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell’organizzazione esecutiva del reato (Sez 6, n. 3711 del 09/01/2013, Rv. 254573; Sez.6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv.252591 – 01; Sez 6 n. 24756 del 01/03/2007, Rv.236973 – 01).E si è anche precisato che la confisca facoltativa prevista dall’articolo 240, comma primo, del codice penale è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rilevatore dell’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile (ex multis, Sez.3, n.10091 del 16/01/2020, Rv.278406 – 01; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Rv 263111 – 01).
Nella specie, il Tribunale ha correttamente evidenziato l’utilizzo sistematico dell’automezzo da parte dell’indagata, sia per il trasporto e la consegna della droga che per gli incontri con l’acquirente finalizzati al ritiro del corrispettivo della vendit della cocaina, con una reiterazione delle condotte nel tempo che comprovava la relazione di asservimento dell’autovettura all’attività di spaccio e lo stretto nesso strumentale tra la res ed il reato; il reiterato e funzionale utilizzo dell’autovettura, quindi, ha giustificato il sequestro preventivo, e ciò al fine di evitare che la perdurante disponibilità della cosa pertinente al reato potesse protrarre o aggravare le conseguenze di esso.
Va, quindi, ribadito che, in materia di stupefacenti, con riferimento al veicolo utilizzato dall’autore del reato nel corso dell’attività criminosa, sussiste il nesso di pertinenzialità, che ne giustifica la sottoposizione al vincolo cautelare reale, ogni qualvolta sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che si configura in presenza di stabile inserimento di esso nell’organizzazione esecutiva del reato, inteso quale uso reiterato e funzionale del veicolo per il perseguimento della finalità illecita; il collegamento stabile del veicolo con l’attività criminosa va inteso, dunque, non in senso esclusivo ma come utilizzo reiterato dello stesso nelle fasi connesse all’esecuzione dell’attività illecita.
Non può, quindi, ritenersi integrata la lamentata violazione dell’art. 321 cod.proc.pen, con conseguente infondatezza della doglianza proposta.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Nella specie, il Collegio cautelare ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione alla sussistenza del requisito del periculum in mora, evidenziando e richiamando, a tal fine, lo stretto nesso strumentale tra la res ed il reato e le modalità della condotta, dimostrative della stabile organizzazione dell’attività di spaccio. A fronte di siffatta non apparente motivazione, la ricorrente propone doglianze che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione del provvedimento impugnato.
Tali censure sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altri inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/01/2026