Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33529 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33529 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Reggio Calabria sentita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME;
Letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Pro Gen. NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dai difensori RAGIONE_SOCIALE‘imputata, che hanno insistit l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 1° aprile 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto da NOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 bis cod.proc.pen., avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di dissequestro RAGIONE_SOCIALE‘autovettur Panda TARGA_VEICOLOta TARGA_VEICOLO, oggetto di sequestro preventivo adottato dal GIP del local
Tribunale il 4 giugno 2024 e finalizzato alla confisca RAGIONE_SOCIALE‘autovettura, di cui era intestataria. Secondo le indagini svolte dalla polizia giudiziaria, l’auto era stata utilizzata dal marito RAGIONE_SOCIALE‘istante (COGNOME NOMENOME, come staffetta rispetto all’altra autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente di tip marijuana, relativo al traffico di stupefacenti organizzato dall’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 oggetto di contestazione provvisoria. Il Tribunale ha pure negato la buona fede RAGIONE_SOCIALEa COGNOME rispetto a tale illecita attività del coniuge, attesi i precedenti RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, mediante difensori di fiducia, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Dopo una premessa riepilogativa dei fatti che avevano portato al sequestro RAGIONE_SOCIALE‘auto, assume:
che il provvedimento del P.M. risulterebbe emesso in palese violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100, comma 2. E, come stabilito dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa S.C., tale violazione è sanzionata a pena di nullità;
la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 321 cod.proc.pen. per l’insussistenza del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato ipotizzato;
la carenza assoluta di motivazione sul periculum in mora in ragione del fatto che il GIP non aveva svolto alcuna autonoma valutazione in RAGIONE_SOCIALE all’effettiva utilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘autovettura per la commissione del reato e che la stessa potesse essere nuovamente utilizzata a tale scopo;
-14 violazione del principio di proporzionalità in contrasto con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea;
-l’omessa considerazione del principio RAGIONE_SOCIALEa buona fede in capo alla indagata e l’inadempimento del corrispondente onere probatorio a carico RAGIONE_SOCIALE‘accusa, essendo la ricorrente soggetto estraneo alla fattispecie delittuosa contestata.
La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
I difensori debricorrente hanno depositato memoria di replica insistendo nell’annullamento del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
Deve precisarsi che, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, senza che la ricorrente impugni tale specifico punto, il sequestro RAGIONE_SOCIALE‘autovettura di cui si discute non è stato disposto unitamente al suo affidamento alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il perseguimento di propri compiti istituzionali nella lotta al traffi
p
GLYPH
(
di stupefacenti (art. 100, comma 1, d.P.R. n. 309/1990), ma è stata consegnata alla custodia giudiziale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 56138 del 20218, richiamata dal Tribunale) ( la tutela RAGIONE_SOCIALEa posizione del terzo proprietario e inerisce alla fase in cui il bene sequestrato, anziché – oppure dopo – essere affidato alla custodia giudiziale conservativa, venga (sempre che non sussistano esigenze processuali ostative) conferito agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di istituto. Trattasi in questo caso di un impiego lato sensu produttivo del bene, rispetto a cui rileva la tutela RAGIONE_SOCIALEa posizione del terzo proprietario, onde garantire la salvaguardia dei relativi diritti in vista del possibi (a seconda RAGIONE_SOCIALE‘esito processuale o RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘estraneità al reato del soggetto terzo) recupero RAGIONE_SOCIALEa Ig(a disponibilità da parte sua.
Se, però – come, secondo quanto ha rimarcato il Tribunale, è avvenuto nel caso di specie – all’esecuzione del decreto di sequestro si è accompagnata soltanto la custodia giudiziaria finalizzata alla mera conservazione del cespite, nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria applicazione degli artt. 259 cod. proc. pen. e 81 e ss. disp. att., senza l’assunzione di alcun atto relativo all’impiego RAGIONE_SOCIALE‘auto da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia o di organi equiparati, non si è determinata la situazione che, facendo venire in rilievo l’interesse del terzo proprietario a interloquire sul destino del bene, avrebbe richiesto l’attivazione del contraddittorio nei sensi chiariti. La doglianza è, quindi inammissibile perché meramente reiterativa del motivo d’appello già validamente disatteso dal Tribunale.
5. Il secondo motivo di ricorso è pure infondato.
Effettivamente, con riguardo alla tipologia di sequestro finalizzata alla confisca del bene, questa Corte ha in più occasioni affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEe “cose che servirono a commettere il reato” suscettibili di confisca è necessario l’accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla “res” nella realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito sia RAGIONE_SOCIALEe modalità di realizzazione del reato medesimo sicché, nel caso di autovettura usata, come nella specie, per agevolare il trasporto, con altra autovettura, di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, non è sufficiente il semplice impiego, ma è necessario un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale (Sez. 4, n. 43937 del 20/09/2005, Curraj, Rv. 232732), collegamento desumibile anche dall’impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali al mezzo, strumentali per l’occultamento o il trasporto di droga (Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, COGNOME,
Rv. 227886; Sez. 6, n. 34088 del 2 06/07/2003, Lomartire, Rv. 226687; Sez. 4, n. 9937 del 29/02/2000, NOME, Rv. 217376; Sez. 6, n. 3334 del 29/10/1996, COGNOME, Rv. 206885).
Nel caso di specie, pur non risultando essere stato adottato alcun accorgimento o alcuna modifica RAGIONE_SOCIALE‘automobile oggetto di sequestro, il nesso strumentale tra l’autovettura e la condotta contestata quale presupposto necessario per l’adozione del sequestro di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 321 cod.proc.pen. è adeguatamente motivato, sicché sotto tale profilo, il provvedimento è legittimo.
L’ordinanza motiva sulla pertinenzialità RAGIONE_SOCIALE‘autovettura rispetto al reato di associazione dedita al narcotraffico, contestato in via provvisoria al coniuge RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, facendo leva sulla funzione assolutamente rilevante svolta nella consueta organizzazione di reperimento e trasporto RAGIONE_SOCIALEo stupefacente dal mezzo sequestrato, che era in uso esclusivo al coniuge RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, come era emerso dall’articolata indagine (corredata da attività di osservazione e intercettazione) svolta dagli organi investigativi. Tale logica e coerente motivazione di certo non L L 9 a integra à vizio motivazionale taktrertretve–d@ costituire vizio di legittimità.
Anzi, indica in modo adeguato anche l’esigenza di sottrarre con urgenza il veicolo al traffico illecito al quale era stabilmente rivolto, con ciò manifestando l’inconsistenza anche RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste al quarto motivo, ove si allude a difetto di proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa misura, incidente sul patrimonio di persona terza, che, però nel caso di specie, non è stata ritenuta di buona fede.
6. È infatti altresì infondato anche il motivo relativo alla carenza di prova RAGIONE_SOCIALEa buona fede del terzo proprietario. In tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è persona estranea al reato, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale tale misura di sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi 2 e 3, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso RAGIONE_SOCIALEa diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 – 02). Deve in ogni caso aggiungersi che grava sul terzo che assuma la sua estraneità al reato uno specifico onere di allegazione circa l’assenza di una condotta colposa, vale a dire di avere esercitato la diligenza necessaria per ignorare incolpevolmente che il bene sia stato utilizzato per fini illeciti, nella speci del tutto assente. In tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda legittima la successiva confisca, infatti, il terzo che invochi la restituzione RAGIONE_SOCIALE cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa sua pretesa e, in particolare, oltre a titolarità del diritto vantato, anche la buona fede, intesa come assenza di
condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘uso illecito del bene a (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 – 02; Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258394; Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265427).
Onere probatorio che, nel caso di specie, come accertato dal Tribunale, non può ritenersi assolto, non essendo stato neanche contestato dalla ricorrente, nel procedimento, la circostanza di essere moglie RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, sul quale gravavano precedenti specifici, di cui la moglie non poteva non avere contezza, e che effettuava sempre il medesimo servizio, utilizzando in via esclusiva l’autovettura.
7. Il quinto motivo è inammissibile.
Va osservato che (Sez. 4, Sentenza n. 576 del 18/12/2024 (dep. 2025) Rv. 287322 – 01) in tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALEa “doppia devoluzione”, è circoscritta ai motivi dedotti con l’atto d impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal “thema decidendum” sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado de procedimento. Da ciò discende che anche nel presente giudizio trova applicazione il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 3, cod.proc.pen., che sanziona con l’inammissibilità i motivi relativi a vizi RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata non dedotti con l’atto di appello. Tale effetto riguarda il quinto motivo che prospetta l’assenza di vaglio di proporzionalità e adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, non fatta oggetto di motivo di appello ex art. 322 bis cod.proc.pen.
8. In definitiva, il ricorso va rigettato. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 c.p.p., al rig del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così è deciso il 26 giugno 2025.