Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17681 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17681 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/04/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME e COGNOME COGNOME, con ricorso comune, chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Trani nella parte in cui ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 4 luglio 2024 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in relazione al disposto sequestro della somma di euro 15.433,41, quale prezzo del reato di corruzione (art. 318 cod. pen.) di cui al capo 5B) delle provvisorie contestazioni.
2.1 ricorrenti denunciano violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. e 322ter cod. pen.) in relazione alla conferma del sequestro della somma, sequestro che si aggiunge al sequestro dell’autovettura “mercedes benz targata TARGA_VEICOLO“, già individuata come prezzo del reato di corruzione del reato di cui al capo 5B). Sostengono che l’ordinanza impugnata confonde tra sequestro diretto e sequestro per equivalente non avvedendosi che la tangente della corruzione era stata corrisposta dal corruttore proprio attraverso la vendita dell’autovettura, con la conseguenza che l’ammontare complessivo del disposto sequestro deve essere rideterminato, eliminando il sequestro della somma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI ricorsi sono fondati e, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Premesso che ( in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, costituiscono “prezzo” – e non invece profitto – del reato di corruzione le somme ricevute, per sè o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili (Sez. U, n. 9149 del 1996, Rv. 205707; Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno, Rv. 283666), l’ordinanza impugnata, dà atto che, fin dal capo di imputazione provvisoria, risulta che l’autovettura, appresa nella fase esecutiva del sequestro, costituisce la tangente corrisposta al pubblico ufficiale, NOME COGNOME, ingegnere e dirigente presso l’Ente Provincia BAT, attraverso la fittizia vendita dell’autovettura alla COGNOME (coniuge convivente del COGNOME e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha, invece, escluso la sussistenza dell’interesse concreto e attuale dei ricorrenti alla restituzione della somma di 15.433,41 “corrispondente al valore dell’autovettura presuntivamente indicato in sede di richiesta e di emissione del provvedimento cautelare”, sul rilievo che tale somma era stata sequestrata “in via unitaria e complessiva, con riferimento, non già a ciascuno dei singoli capi di imputazione, bensì a tutti i capi di d’imputazione provvisoriamente ascritti agli indagati”.
La motivazione del Tribunale è apparente, e, pertanto, incorre nel denunciato vizio di violazione di legge, perché non sussiste conseguenzialità logica tra la premessa (il sequestro della somma, quale controvalore dell’auto) e la riferibilità della stessa ai reati provvisoriamente ascritti agli indagati per i quali si procede anche per altre ipotesi di corruzione.
2. Il giudice del rinvio, ai fini della decisione, nella valutazione delle deduzioni difensive dei ricorrenti sulla questione della qualificazione come diretta o per
equivalente della somma in sequestro e della sua pertinenza al reato di cui al capo
B5) o ad altri reati contestati ai ricorrenti, terrà conto del più recente orientamento nomofilattico sul tema della qualificaOtone giuridica di beni in relazione alla confisca
(cfr. informazione provvisoria del 26/09/2024, relativa al ricorso n. 31775/2023
COGNOME NOME, sentenza n. 13783/2025, depositata 1’8/04/2025, non mass.).
Premesso che il sequestro dell’autovettura, quale prezzo del reato, corrispondente proprio alla tangente corrisposta, deve essere inquadrato come
sequestro preventivo finalizzato alla confisca cd. diretta in quanto l’automobile rappresenta l’effettivo accrescimento patrimoniale conseguito, le Sezioni Unite,
con la sentenza depositata nelle more del deposito della presente decisione, hanno affermato che la confisca di somme di denaro deve essere qualificata come diretta
solo in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene.
La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale.
Una conclusione che ha rivisto i precedenti di questa Corte secondo cui era, in ogni caso, da considerarsi diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, la confisca di somme di denaro (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). Le Sezioni Unite hanno, infine, precisato che i principi dettati in tema di confisca operano anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca / per il quale l’obbligo motivazionale del giudice, ai fini della qualificazione come diretta o per equivalente delle somme di denaro, va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedinnentale e agli elementi acquisiti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, competente ai sensi dell’art. 324, co.5, C.P.P.
Così deciso il 4 aprile 2025
La Consigliera relatrice
Il Presidente