Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Valderice il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del Tribunale della Libertà di Trapani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento dell’Il gennaio 2024 il giudice per le indagini preliminari di COGNOME ha emesso, a carico dell’odierno ricorrente COGNOME NOME -indagato tra gli altri in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen., 4, commi 4-bis e 4-ter, I. 401/89 (capi a e b), nonché di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56 e 648-ter.1 cod.pen. (capo c, in concorso con COGNOME NOME), e di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen., e 4, 4bis e 4-ter della I. 401/89 e art 3 I. 146/2006 (capo d)- ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari (ritenuta la gravità indiziaria in relazio per ciò che lo riguardava, ai capi a, b e d), nonché, nei confronti degli indagati COGNOME NOME e COGNOME NOME, decreto di sequestro preventivo «visto l’art. 321, comma 2°, c.p.p., 240 c.p., 5-bis L. 13/12/1989, n. 401», «(diretto) del profitto del reato di cui ai capi a), b), d) , ovverossia dell’importo di € 23.000.000, o comunque dei saldi attivi dei conti e depositi, da rilevare previa interrogazione dell’Archivio dei Rapporti, istituito dall’art. 37, comma 4, del decreto legge 4 lugl 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, fino alla concorrenza dell’importo di C23.000.000,00; in via subordinata, in caso di indisponibilit dei suddetti importi, nei confronti degli indagati COGNOME NOME NOME sequestr preventivo (per equivalente) dei beni (immobili, mobili, anche registrati, e/o preziosi e/o quote sociali, etc.), nella disponibilità degli stessi, fino alla concorre – di C 23.000.000,00 per COGNOME NOME, » .
2. Il 13 febbraio 2024 del Tribunale della Libertà di Palermo, adito dalla difesa di COGNOME con istanza ex art.309 cpp, ha annullato il provvedimento impugnato, dichiarando l’incompetenza per territorio del giudice delle indagini preliminari di COGNOME in favore del giudice delle indagini preliminari di Trapani, e ordinato la liberazione dell’appellante: «visti gli artt. 27, 309 c.p.p., in accoglimento de richiesta di riesame sopra specificata, proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, c.RAGIONE_SOCIALE. generalizzato, ritenuta la competenza per territorio del GIP presso il Tribunale di Trapani, annulla l’ordinanza emessa dal GIP del tribunale di COGNOME in data 11.1.2024, limitatamente alla posizione del suddetto indagato, di cui ordina per l’effetto l’immediata liberazione, ove non detenuto per altra causa. Ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COGNOME per le determinazioni di sua competenza ».
Il successivo 14 febbraio 2024 COGNOME, a mezzo del suo difensore -con istanza che si riporta testualmente- “considerato quanto sopra e che, comunque, a parere della difesa non appaiono sussistere i presupposti (sia del fumus che del periculum in mora) per il mantenimento della misura cautelare reale di cui si discute” ha
avanzato al giudice delle indagini preliminari di COGNOME istanza di revoca del sequestro disposto ex art. 321 cod.proc.pen..
Il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 16 febbraio 2024, su conforme parere del pubblico ministero, ha rigettato la richiesta de qua con provvedimento che si trascrive nel suo tenore letterale: «rilevato che l’ordinanza del 13.02.2024 del Tribunale del riesame di Palermo non risulta ancora definitiva, e peraltro la ritenuta incompetenza territoriale di questo giudicante è stata affermata in procedimento relativo alla sola misura cautelare personale, non reale; ritenuto altresì che, anche nei casi di ritenuta incompetenza del giudice procedente, la misura cautelare reale può comunque essere adottata in presenza dei presupposti di cui all’art. 321 c.p.p., senza che sia richiesta la valutazione dell condizioni di urgenza che, a mente dell’art. 291 c.p.p. co.2, trova applicazione nella sola materia cautelare personale, per una specifica scelta del legislatore, evidentemente ricollegabile alla diversa natura degli interessi coinvolti; ritenuto immutato il quadro indiziario ed immutati i presupposti del sequestro come illustrati nell’ordinanza applicativa dell’11.1.2024; P.COGNOME.COGNOME. rigetta l’istanza revoca della misura cautelare reale. …».
COGNOME ha proposto appello avverso l’ordinanza testé indicata innanzi al Tribunale della Libertà di Trapani, Sezione per le Impugnazioni delle Misure Cautelari Reali.
Con l’appello la difesa, rilevato che con l’istanza di revoca era stata sollecitata una rivalutazione della sussistenza del fumus e del periculum, rivalutazione risolta dal giudice per le indagini preliminari col solo richiamo all’ordinanza genetica, ha dedotto: a) “l’incompetenza per territorio del Tribunale di COGNOME: violazione dell’art. 8, comma 3, cod.proc.pen.” b) l’insussistenza del fumus commissi delicti; c)l’insussistenza e, comunque, il difetto di motivazione in ordine al periculum in mora; d) l’esorbitanza del quantum della somma posta sotto sequestro (diretto e per equivalente).
Il Tribunale della Libertà di Trapani ha, con ordinanza del 7 marzo 2024 «in parziale accoglimento dell’appello annulla il decreto del gip presso tribunale di COGNOME del 16 febbraio 2024, limitatamente all’importo del sequestro, che riduce al valore di euro 1.409.731,61 ; ritenuta altresì la competenza per territorio del gip presso il Tribunale di trapani, ordina la trasmissione degli a al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di COGNOME, per le determinazioni di competenza in ordine alla rilevata incompetenza per territorio; conferma nel resto l’impugnato decreto. ».
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Trapani COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi e invocando l’annullamento dell’ordinanza impugnata con l’adozione delle statuizioni consequenziali anche in ordine alla perdita di efficacia della misura in atto.
2.1. Col primo ha lamentato violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 321 cod.proc.pen. e 240 cod.pen., nonchè in relazione all’art. 322-bis cod.proc.pen..
Richiamato in via preliminare il disposto dell’articolo 325, comma 1, cod. proc pen. come interpretato da giurisprudenza unanime di questa Corte (Sezioni Unite, n. 25932 del 29/05/2008, n. 5876 del 28/01/2004 e Sezioni Unite, n. 25080 del 28/05/2003) ha censurato la motivazione resa dal Tribunale della Libertà di Trapani da intendersi “motivazione apparente”, con particolare riferimento al periculum in mora.
La difesa ha richiamato uno stralcio del provvedimento impugnato (pag. 12) nella parte in cui l’oggetto del sequestro è individuato nel “prezzo” e non nel profitto del reato di raccolta abusiva delle scommesse come invece ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di COGNOME, che aveva condiviso in parte qua la richiesta del pubblico ministero; il Tribunale ha sì confermato la misura ablativa, ma ciò ha fatto modificandone la ragione giustificativa («prezzo -e non profitto») senza esplicitare le ragioni di tale rimodulazione; il vuoto esplicativo si sarebbe tradotto in una omessa motivazione in ordine ad uno dei requisiti essenziali per l’applicazione della misura, ossia l’illiceità del bene, per essere il medesimo confiscabile quale prezzo, prodotto o profitto del reato.
Inoltre, il provvedimento impugnato è stato adottato ex artt. 322-bis e 324 cod.proc.pen.. e partecipa perciò del limitato effetto devolutivo proprio dell’appello. Se tanto non osta a che il giudice chiamato a decidere sull’appello in materia di sequestro preventivo possa (anzi debba) esaminare quella parte della decisione impugnata che, non attinta dai motivi di gravame, è così intimamente connessa con i punti oggetto di censura da rendere impossibile una loro considerazione isolata (Sez. 3, 15/10/1996, n. 3482; Sez. 4, 16/01/2007, n. 10846), e, dunque -come nel caso di specie- anche i presupposti della misura nel suo complesso per giudicarne la legittimità che deriva ipso facto dalla sussistenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, tuttavia non è consentita una diversa qualificazione del fatto e delle circostanze che consentono il ricorso allo strumento ablativo, giacché tale estensione, espressamente contemplata solo per il riesame, al comma 9 dell’art. 309 cod.proc.pen., è esclusa dalla natura di impugnazione limitatamente devolutiva del giudizio di appello.
Conclusivamente, si è sostenuto, il provvedimento impugnato sarebbe nullo poiché pronunciato esercitando poteri che non competevano al collegio quale giudice di appello; sarebbe, altresì, nullo non essendovi traccia di una motivazione circa la qualificazione del bene come prezzo del reato in luogo di quella di profitto del medesimo.
2.2. Col secondo motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 321 cod.proc.pen. e 240 cod.pen., nonché in relazione all’art. 322-bis cod.proc.pen. anche sotto altro profilo.
La misura ablativa era stata originariamente disposta dal giudice per le indagini preliminari in ragione della qualifica del bene come profitto di reato, e, dunque, ex art. 240 cod.pen., con esclusione del canone tipico previsto dall’art. 321 cod.proc.pen., ossia del pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o della agevolazione della commissione di ulteriori reati (anche per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria in ordine al capo c) della rubrica cui agli artt. 81 cpv., 110, 56 e 648/ter-1 cod.pen.).
Il Tribunale, invece, nell’ordinanza impugnata aveva fondato il sequestro su argomentazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle esplicitate nel provvedimento genetico, in quanto aveva valorizzato l’intenzione di COGNOME e della moglie di compiere, con discrezione, investimenti immobiliari, intenzione concretizzata nell’insorgenza di diverse trattative commerciali, sia pur arrestatesi ad att preparatori, anteriori rispetto alla soglia del tentativo penalmente rilevante, cos impedendo all’odierno ricorrente di prender posizione e difendersi sul punto, e, comunque, sia con evidenti salti logici nel dedurne il periculum in mora -poichè nulla di anche solo ipoteticamente indiziante la possibilità di dispersione del denaro è stato rinvenuto all’esito delle indagini patrimoniali effettuate a carico del COGNOME , sia ponendosi al di là del confine segnato dai profili di censura fatti valere co l’atto di appello.
Ha invocato dunque l’annullamento dell’ordinanza con le statuizioni conseguenziali.
2.3. Come da esplicita riserva in calce al ricorso COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore, motivi aggiunti.
Nel richiamare integralmente i motivi già articolati con l’impugnazione genetica, ha dedotto, in via ulteriore, la nullità dell’ordinanza, con riferimento alla necessi della ripartizione della confisca per equivalente del c.d. profitto del reato, tr concorrenti nel contestato reato.
Ha richiamato, testualmente, il dispositivo del decreto genetico nella parte concernente, appunto, la misura reale, disposta ex artt. 321, comma 2°, c.p.p., 240 c.p., 5-bis L. 13/12/1989, n. 401
Ha premesso di non condividere quel filone giurisprudenziale che propende per il c.d. “principio solidaristico”, così come adottato dal giudice per le indagini preliminari del decreto genetico e validato dal tribunale della Libertà in ragione della circostanza dell’essere stato contestato ad entrambi i partecipi il medesimo reato, e di propendere, invece, per la necessità di stabilire se: a) la misura possa aggredire i beni di un soggetto senza aver mai riguardo al suo effettivo conseguimento del profitto di una sola quota dello stesso; b) se debba farsi ricorso alla c.d. “ablazione indifferenziata” solo allorquando la quota di profitto conseguita da ciascun partecipe non sia individuata ovvero individuabile; c) se di tale ultimo rimedio non possa mai essere fatta applicazione e, in tal caso, secondo quale criterio debba avvenire la ripartizione; argomentazioni reputate dalla difesa valevoli anche nell’ipotesi in cui non possa determinarsi la quota di profitto realizzata da ciascun partecipe al reato (Cass., Sez. I, n. 4902 del 16/22/2016, dep 2017, G. , Rv. 269387).
Ha dunque argomentato che, considerati i conteggi analitici tracciati dalla Polizia Giudiziaria, incombeva sul Giudice dell’Ordinanza l’onere di specificare la quota di profitto, asseritamente realizzata da ciascuno ed il correlato grado di partecipazione al profitto stesso (Cass, Sez. VI, n. 4727 del 20/01/2021, R. , Rv. 280596). Tema irto di difficolta come testimoniato dal contrasto giurisprudenziale in materia e dalla rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte con Ordinanza n. 22935, depositata in data 06/06/2024, resa dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha
dedotto che la motivazione adottata dal provvedimento impugnato con riguardo alla sussistenza del fumus e del periculum non può dirsi meramente apparente o incomprensibile; il Tribunale del riesame ha valutato la sussistenza del “fumus delicti” in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato; ha dato atto che il sequestro della somma di denaro, da ritenersi prezzo del reato, era stato disposto mediante decreto dell’Il gennaio 2024 anche per equivalente, ai sensi dell’articolo 5-bis legge 401/1989, con motivazione non assente né meramente apparente, ciò anche in relazione a quanto osservato nella parte in cui viene rideterminato il quantum sequestrabile (pag 13 e ss della ordinanza impugnata).
b) dedotto la sufficiente motivazione da parte del Tribunale del riesame sulla sussistenza del “periculum” in relazione al pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, evidenziando “il costante interesse di NOME COGNOME per l’acquisto di beni immobili, verosimilmente tramite il reinvestimento dei proventi della propria attività criminale, in assenza di rilevanti fonti lecit
sussistenza”, argomentazioni da leggersi unitamente a quanto dedotto nel decreto genetico che aveva puntualmente argomentato la sussistenza di tale requisito. Ha concluso per il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 321 cod.proc.pen., e 240 cod.pen., nonchè in relazione all’art. 322-bis cod.proc.pen., per motivazione “meramente apparente” in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura reale con particolare riferimento al requisito del “periculum in mora”.
1.1. E’ opportuno ripercorrere la trama motivazionale dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale della Libertà di Trapani -premesso che la difesa dell’odierno ricorrente, con istanza del 14 febbraio 2024 di revoca del sequestro disposto ex art. 321 cod.proc.pen. si era limitata ad allegare l’intervenuta pronuncia del Tribunale della Libertà di Palermo (che, già investito della decisione sul ricorso ex art. 309 cod.proc.pen., aveva affermato la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Trapani in luogo di quello di COGNOME, estensore della ordinanza e del decreto genetici), svolgendo, altrimenti, argomenti generici e meramente assertivi in ordine alla insussistenza del fumus e del periculum in mora ritenuti a fondamento della applicazione delle misure di cautela- ha, innanzi tutto, legittimato la motivazione dell’ordinanza di rigetto della revoca in quanto svolta con rinvio per relationem al decreto genetico.
Quanto alla questione posta in prima battuta, ossia (a) l’incompetenza per territorio, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo in merito alla ritenuta incompetenza del Tribunale di COGNOME individuandola in capo al Tribunale di Trapani, declinandola, tuttavia, come irrilevante ai fini della decisione richiestagli in ordine al sequestro e -richiamata la disciplina degli artt. 27 e 2 cod.proc.pen. a proposito della limitata efficacia di una siffatta evenienza rispetto alle statuizioni in tema di cautele reali- ha disposto la trasmissione degli atti a pubblico ministero presso il Tribunale di COGNOME per le determinazioni di competenza.
Quanto ai presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora (b e c) -quest’ultimo che in questa sede in particolare interessa in quanto oggetto delle censure del ricorso-, rilevato che unico elemento di novità addotto dalla difesa di COGNOME rispetto a quanto originariamente e complessivamente vagliato dal giudice per le indagini preliminari (presso il Tribunale di COGNOME), e neppure posto concretamente in discussione dall’allora appellante, era stata la ritenuta incompetenza per territorio, ha ribadito la tenuta della motivazione del giudice
richiesto della revoca in quanto svolta per relationem rispetto al decreto genetico, di poi indagando e confermando la solidità motivazionale di quest’ultimo nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti della disposta misura reale.
Ciò, innanzi tutto, nella parte in cui, a proposito del fumus commissi delicti, aveva rinviato alle considerazioni rese da se medesimo -nel corpo dell’unico provvedimento integrante ordinanza di custodia cautelare e decreto di sequestroin tema dei gravi indizi di colpevolezza a carico (anche) dell’odierno ricorrente in merito ai reati associativi e ai reati-fine, indicando puntualmente le font investigative utilizzate a fondamento del proprio convincimento. Ha, anche, rilevato come il decreto genetico recasse, nelle pagine dedicate alla misura personale, una esposizione sufficientemente approfondita dei motivi in fatto e in diritto a sostegno della cautela personale, con motivazione idonea a consentire la piena comprensione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione, da ritenersi frutto di autonoma deliberazione del giudicante e non critica adesione alla prospettazione dell’organo requirente. Ha sottolineato come, in ordine al ruolo sovraordinato di COGNOME rispetto a quello degli altri sodali, il giudice per le indag preliminari aveva indicato puntualmente, a riscontro e sostegno dell’ipotesi investigativa, le fonti indiziarie consistenti nelle conversazioni esaminate dal consulente tecnico del pubblico ministero, i documenti informatici rinvenuti presso la sede dell’associazione, tenendo ben distinta la posizione dell’odierno ricorrente da quella dei coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME (rispetto ai quali, a dimostrazione della attenta lettura e valutazione della piattaforma indiziaria, non era stata ritenuta la gravità necessaria all’applicazione delle cautele pure invocate dal pubblico ministero). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Solidità motivazionale del provvedimento genetico -richiamato dalla ordinanza di rigetto della revoca- riaffermata anche quanto al periculum in mora, allorquando il Tribunale lo ha nuovamente condiviso relativamente all’an della misura, pur deducendo che il disposto sequestro, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 4, comma 5-bis, I. 401/89, «da ritenersi “prezzo”- e non profitto- della raccolta abusiva di scommessa svolta dall’associazione e suscettibile di confisca». Di poi ribadendo, a sostegno di quanto affermato, l’indispensabilità della cautela reale in ragione della non tracciabilità dei flussi connessi all’attività criminale, gestiti contanti, e valorizzando il contenuto delle comunicazioni intercettate pure supportate da s.i.t. rese da un soggetto terzo, attestanti la volontà del reinvestimento della liquidità disponibili, da intendersi provento dell’attivi criminale in difetto di rilevanti fonti lecite di sussistenza (non ostando a t ricostruzione quanto valorizzato dalla difesa, ossia la ritenuta insussistenza dei gravi indizi di reato in relazione alla ipotesi di tentato autoriciclaggio).
Il Tribunale ha, invece, ritenuto fondate le richieste difensive (d) in merito all invocata rideterminazione del quantum del denaro sottoposto a sequestro (per complessivi 1.409.731,61 euro, in luogo dei 23.000.000,00 di cui al primigenio decreto), ridimensionato in ragione del volume di affari ritenuto provato dalle emergenze investigative disponibili. Così -con ordinanza del 7 marzo 2024giungendo ad annullare «in parziale accoglimento dell’appello il decreto del gip presso il Tribunale di COGNOME del 16 febbraio 2024, limitatamente all’importo del sequestro, che riduce al valore di euro 1.409.731,61; ritenuta altresì la competenza per territorio del gip presso il Tribunale di Trapani, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di COGNOME, per le determinazioni di competenza in ordine alla rilevata incompetenza per territorio; conferma nel resto l’impugnato decreto. ».
1.2. La difesa ha sostenuto, col motivo in esame -violazione di legge avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 321 cod.proc.pen e 240 cod.pen., nonché in relazione all’art. 322-bis cod.proc.pen.- che “con evidente disallineamento rispetto alla conclusione” del giudice per le indagini preliminari del decreto genetico -che aveva condiviso in parte qua la richiesta del pubblico ministero in cui si leggeva che “il sequestro preventivo del denaro al sig. COGNOME era finalizzato, per un verso, ad evitarne la dispersione e (deve presumersi) la commissione di altri delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio (poi categoricamente esclusi dal GIP)” e “per un altro verso, trattavasi di somme qualificabili come profitto del reato e, pertanto, confiscabili ex art. 240 c.p.”) e aveva concesso “la misura proprio sulla scorta di una condivisione della qualificazione del bene come profitto del reato”- il Tribunale ha, senza dimostrare alcunché in fatto, né dedurre alcunché in diritto, modificato “la ragione giustificativa” del sequestro.
1.3. Si rileva, al proposito, che il Tribunale ha confermato il provvedimento cautelare emesso a carico (anche) del ricorrente ravvisandone, con motivazione logica ed adeguata, i presupposti -tra cui il periculum in mora -, ampiamente deducendone l’indispensabilità in ragione della non tracciabilità dei flussi connessi all’attività criminale, gestiti per contanti, e valorizzando il tenore della condot del ricorrente desunta dal contenuto delle comunicazioni intercettate attestanti la ricerca di occasioni di reinvestimento della liquidità disponibile, da intendersi proventi dell’attività criminale in difetto di rilevanti fonti lecite di sussist spendendosi, anche, a indagare ed attestare l’irrilevanza, a tal fine, della ritenuta insussistenza di gravi indizi di reato in relazione alla ipotesi di tentat autoriciclaggio originariamente pure contestata al COGNOME.
La cura nel censimento e nella valutazione ed attestazione dei presupposti della misura si apprezza, peraltro, nella parte in cui il collegio ha ritenuto di rimodulare, riducendolo, il quantum di denaro sottoposto a sequestro.
Il motivo di ricorso -che, si rammenta, lamenta violazione di legge per motivazione apparente in ordine ai presupposti applicativi della misura reale, con particolare riferimento al requisito del periculum in mora -è, dunque, manifestamente infondato.
L’ordinanza del Tribunale di Trapani ha già correttamente rilevato la connotazione assolutamente generica della istanza di revoca del sequestro -come attestata dal giudice per le indagini preliminari che la ha rigettata-.
Nel merito, si ribadisce la descrizione da parte dell’ordinanza impugnata, svolta in maniera sintetica quanto puntuale ed esaustiva, delle fonti ‘probatorie’ e delle condotte dell’odierno ricorrente atte a far ritenere il pericolo di dispersione dell ingenti liquidità connesse ai reati di cui alla provvisoria contestazione; tanto nel provvedere in sede di appello su provvedimento di rigetto di istanza di revoca della disposta cautela reale -ritenuta dal giudice per le indagini preliminari prima, e dal tribunale poi, manifestamente infondata- che era caduta nel vizio di totale aspecificità che (ingiustificatamente) il ricorrente rimprovera alla motivazione del Tribunale trapanese.
A fronte di tanto nessun vizio di violazione di legge -artt. 321 cod.proc.pen. e 240 cod.pen., in relazione all’art. 322-bis cod.pen è ravvisabile nell’ordinanza impugnata.
1.4. L’avere il Tribunale indicato che si tratterebbe di prezzo anzichè di profitto non incide, a questo punto, sulla legittimità della misura di cautela che trova astratto fondamento nell’art. 5 -bis della I. 13/12/1989 n. 401 (e nell’art. 322-ter, comma 3, cod.pen., cui la norma speciale rinvia) e, espressamente, nella confiscabilità «dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo» reato contestato» (analogamente l’art. 322-ter cod.pen., recita « il giudice, , determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valor corrispondente al profitto o al prezzo del reato»).
V’è, dunque, intanto palese carenza di interesse rispetto alla indicazione dell’una o dell’altra “ragione giustificativa”, nella invarianza degli esiti di confisca risp alle due ipotesi in discussione (l’interesse alla proposizione della impugnazione non consiste nella mera aspirazione all’esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, dovendo essere rivolto a conseguire un risultato utile; in tema di impugnazioni infatti, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso; sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere
sul contesto del dispositivo perché l’interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge; cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 29643 del 05/06/2019, Rv. 276749 – 01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016 Rv. 269199 – 01; Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017 Rv. 270246 – 01).
V’è, comunque, nella ordinanza, una espressa, chiara ed esaustiva indicazione delle ragioni del ritenuto periculum in mora, rispetto alle quali l’una o l’atra qualificazione del sequestrato risulta del tutto indifferente.
Anche sotto i discussi profili il motivo si palesa inammissibile.
1.5. Nè, infine, può ravvisarsi la violazione di cui la difesa si lamenta nel paventare l’esercizio da parte del Tribunale trapanese di poteri che non competevano a quel collegio per le impugnazioni quale giudice dell’appello, esercizio che si sarebbe esplicitato nel mutamento della ‘ragione giustificativa’ del sequestro (prezzo e non profitto del reato).
Ha osservato la difesa nel ricorso che il provvedimento impugnato è stato adottato ex artt. 322-bis e 324 cod.proc.pen.. su ricorso, in appello, avverso ordinanza del giudice delle indagini preliminari di rigetto di richiesta di revoca del sequestro. La legittimazione procedurale della istanza risiede nel disposto dell’art. 322-bis cod.proc.pen. che fa espresso rinvio, al comma terzo, alle disposizioni dell’art. 310 cod.proc.pen., e partecipa perciò del limitato effetto devolutivo proprio dell’appello. Non è consentita una diversa qualificazione del fatto e delle circostanze che consentono il ricorso allo strumento ablativo, giacché tale estensione, espressamente contemplata solo per il riesame, al comma 9 dell’art. 309 cod.proc.pen., è esclusa dalla natura di impugnazione limitatamente devolutiva del giudizio di appello.
Ribadite le osservazioni sopra svolte in tema di (carente) interesse al ricorso, deve rilevarsi, per completezza, che non coglie nel segno la censura in tema di esercizio, da parte del Tribunale di Trapani, di poteri ultronei rispetto al limite del devolutum in quanto giudice dell’appello cautelare.
Ribadisce questo collegio il principio, affermato con riferimento alla materia cautelare personale, ma la cui validità è indiscutibile anche in materia cautelare reale, secondo cui la cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Rv. 284544 – 01).
Quanto ai poteri del giudice anche il d.lgs. n.150/2022 ha precisato che «la Corte giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie» (art. 598-bis, comma 1, cod.proc.pen.).
Tanto conferma l’esistenza di un forte legame sistematico tra atti di impugnazione, giudizio e decisione di secondo grado. Non è cioè possibile che il giudice prenda in considerazione motivi diversi da quelli formulati negli atti di appello, se con motivi diversi non si intendono semplicemente ragioni o argomenti diversi, ma presupposti di fatto o diritto che stanno alla base di una conclusione non impugnata (e ciò per il mancato rinvio al disposto dell’art. 309, comma 9, cod.proc.pen.). Al di fuori dei poteri cognitivi di ufficio e della cd. “connession essenziale” il percorso argomentativo originale che il giudice può elaborare è infatti sempre tenuto a muoversi nel perimetro dei punti devoluti dalle parti, costituendo cioè il frutto della rivalutazione dei soli atti e delle sole prove necessarie a decider su tutte e solo le conclusioni produttive di effetti giuridici delle quali le parti ha chiesto un riesame.
Ciò premesso, il giudice può rilevare vizi o errori non indicati nei motivi alla base della decisione di riforma, così come argomenti diversi da quelli indicati alla base della decisione di conferma, che potranno essere solo quelli che scaturiscono dai motivi stessi, come loro conseguenza logica o in virtù di una precisazione di ufficio delle critiche formulate.
Nel solco di quanto appena rappresentato, coerentemente alla più recente dottrina in materia, e con specifico riferimento all’appello cautelare in tema di misure personali si è ritenuto (Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016 Rv. 267935 – 01) che «Non viola il principio della domanda cautelare il giudice della cautela che ritenga sussistente un “periculum libertatis” diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal PM richiedente». In motivazione questa Corte ha rilevato che « le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico, se pure articolato in distinte sottofattispecie che enunciano i diversi pericula libertatis previsti dall’art. 274 cod proc. pen., e la loro valutazione non può che essere comprensiva di questi ultimi ed attenere alla loro globalità. Ne consegue che il principio della domanda cautelare (art. 291 cod. proc.pen.) non è violato sia nel caso in cui il giudice della cautela, cui spetta l’esercizio del potere limitativo della libertà personale, riteng sussistente un pericolo diverso da quello indicato dal titolare dell’azione cautelare e sia nel caso in cui, , ad un pericolo prospettato dal pubblico ministero i giudice ne aggiunga un altro, non incorrendo per questo nel vizio di ultrapetizione perché non è applicabile alla materia cautelare il principio dettato dall’art. 521 cod. proc. pen. in quanto il giudice cautelare – una volta che sia stato investito della domanda da parte del titolare dell’azione cautelare e che quindi sia stato rispettato il principio “ne procedat iudex ex officio”-è funzionalmente competente ad esercitare i poteri più ampi sia in tema di valutazione degli indizi di colpevolezza, sia in tema di apprezzamento delle esigenze cautelari. La conferma di ciò si ricava, a contrario, proprio dal procedimento che regola le impugnazioni de libertate dove,
superate le iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è compattata ne ritenere che, in materia di impugnazioni contro provvedimenti “de libertate”, il Tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza della esigenza cautelare ritenuta nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione (ex mu/tis, da ultimo, Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 259976).» Nè a tanto osta che si tratti di appello, come ha proseguito la medesima pronuncia, quando ha attestato che «[..J tale regola di giudizio vale per attribuire al giudice dell’impugnazione cautelare poteri diretti a superare il principio strettamente devolutivo, che disciplina il sistema delle impugnazioni in generale, conferendo, per la particolarità della materia trattata, poteri che altrimenti l’organo di controllo de libertate non potrebbe esercitare, cosicché sarebbe del tutto paradossale precludere al AVV_NOTAIO di ravvisare un’esigenza cautelare diversa da quella posta a fondamento della domanda cautelare da parte del pubblico ministero, ammettendo invece che il tribunale del riesame possa sostituire all’esigenza cautelare ravvisata dal AVV_NOTAIO, in conformità alla richiesta del pubblico ministero, una esigenza diversa e mai prima di allora configurata. In definitiva, una volta che la regiudicanda cautelare sia stata sottoposta al vaglio del giudice, quest’ultimo configurati, se del caso, i gravi indizi di colpevolezza – non è costretto da particolar vincoli di cognizione rispetto ad una o piuttosto che ad un’altra esigenza cautelare ravvisata dal pubblico ministero, in quanto il potere cautelare, fondandosi sul principio della discrezionalità vincolata, deve essere esercitato allorché ne risultano integrati i presupposti e quindi quale che sia l’esigenza cautelare configurabile nel caso specifico, non essendo logico consentire che, in mancanza di una esigenza ma in presenza delle altre, l’imputato possa ledere gli interessi che, in via strumentale, la misura cautelare è preordinata a salvaguardare» Si tratta di principio affermato con riferimento alla materia cautelare personale, ma la cui validità è a fortiori indiscutibile anche in materia cautelare reale, che non incide sulla libertà fisica dell’individuo massimamente garantita. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche sotto tale ultimo profilo il motivo proposito è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Col secondo motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 321 cod.proc.pen. e 240 cod.pen., nonché in relazione all’art. 322-bis cod.proc.pen. anche sotto altro profilo. La misura ablativa era stata asseritamente disposta dal giudice per le indagini preliminari esclusivamente in ragione della qualifica del bene come profitto di reato, e, dunque, ex art. 240 cod.pen., con esclusione del canone tipico previsto dall’art. 321 cod.proc.pen. per avere il giudice negato il pericolo di aggravamento o
protrazione delle conseguenze del reato non avendo ipotizzato concrete condotte in tal senso e per aver negato solidità indiziaria alla ipotesi, pure formulata, di autoriciclaggio.
Il Tribunale, invece, nell’ordinanza impugnata ha fondato il sequestro su argomentazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle esplicitate nel provvedimento genetico, valorizzando l’intenzione di NOME e della moglie di compiere investimenti immobiliari, e, comunque, sia con evidenti salti logici nel dedurne il periculum in mora -poichè nulla di anche solo ipoteticamente indiziante la possibilità di dispersione del denaro è stato rinvenuto all’esito delle indagini patrimoniali effettuate a carico del COGNOME-, sia ponendosi al di là del confine segnato dai profili di censura fatti valere con l’atto di appello.
2.1. Vanno qui innanzi tutto ribadite le argomentazioni appena svolte con riferimento alla pretesa -dalla difesa- esorbitanza della decisione adottata e impugnata dai limiti del devoluto al Tribunale quale giudice dell’appello cautelare, per affermarne, ancora una volta, la non condivisibilità per i motivi tutti sopra svolti.
2.2. Deve poi rilevarsi che il sequestro è stato originariamente disposto dal giudice per le indagini preliminari ex artt. 321, comma 2°, c.p.p., 240 c.p., 5-bis L. 13/12/1989, n. 401, sicchè, anche in questo caso, fa difetto l’interesse a sollecitare una rivalutazione di questa Corte sul punto in quanto indifferentemente le disposizioni citate prevedono la confiscabilità del profitto o del prezzo del reato. Anche in questo caso si ribadiscono e richiamano le considerazioni svolte a proposito del primo motivo di ricorso.
2.3. La valutazione della esigenza cautelare che essere comprensiva della globalità della vicenda (si veda ancora una volta quanto sopra lungamente dedotto a proposito dei poteri del giudice) consente e impone la ri-decisione sul punto sollecitato nella specie risolta con la valorizzazione di elementi, coerenti con l’affermato periculum, chiaramente e inconfutabilmente risultanti dagli atti che, pur ritenuti inidonei a fondare gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto d autoriciclaggio, in quanto arrestatasi la condotta in una fase antecedente alla soglia di rilevanza penale, attestano, come dedotto con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, l’intenzione del ricorrente di compiere investimenti immobiliari possibili strumenti di occultamento e/o distrazione delle liquidità disponibili.
2.4. Il motivo si palesa, dunque, nella sua formulazione, inammissibile.
In ordine, infine, all’ulteriore motivo sviluppato nella memoria integrativa, nel richiamare il disposto dell’art. 585 comma 4, cod.proc.pen., che predica l’estensione della inammissibilità dell’impugnazione ai motivi nuovi, deve rilevarsi
che la mancata instaurazione di un corretto rapporto processuale per effetto del ricorso non consente la disamina dei motivi nuovi, quali si configurano le doglianze di cui alla suddetta memoria concernenti questioni non attinte dal ricorso principale (v, ex multis, Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, COGNOME, Rv. 228525).
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2024
La Con i i.ra est.
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Il Presidente