Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 606 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 606 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Otranto il 18/3/1962 avverso l’ordinanza del 28/5/2024 emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’Avvocato NOME COGNOME che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di appello cautelare, confermava l’ordinanza con cui il Tribunale collegiale, nel corso del dibattimento, aveva rigettato la richiesta di dissequestro della struttura agrituristica di proprietà de ricorrente che, in subordine, aveva anche chiesto la restituzione della sola
abitazione.
Il Tribunale ricostruiva la vicenda premettendo che il sequestro era stato disposto in relazione ai reati di corruzione, falso e per violazioni urbanistiche e ambientali, sul presupposto che l’intero immobile era stato realizzato sulla base di atti illegittimi. Pur dandosi atto dell’intervenuta prescrizione degli illeciti edi (contestati al capo 21 bis), la misura veniva ugualmente mantenuta in relazione ai reati di corruzione e falso, asseritamente commessi in relazione a tre pratiche SCIA del 2018, relative alla realizzazione di strutture ombreggianti, in relazione alle quali veniva ipotizzato il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio da parte del Sindaco di Otranto.
Il Tribunale, inoltre, riteneva di confermare il sequestro sul presupposto che l’immobile fosse interamente abusivo e, quindi, non rilevava che il reato di corruzione fosse stato contestato esclusivamente in relazione alle strutture ombreggianti.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo e secondo motivo, deduce violazione degli artt. 319 e 32:1 cod. pen., art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001, rappresentando che la realizzazione dell’agriturismo e, quindi, la modifica della destinazione d’uso della preesistente abitazione, era avvenuta sulla base del permesso di costruire n. 55/2017, in epoca in cui NOME COGNOME non aveva assunto la carica di Sindaco e, pertanto, con riguardo a tali opere non era giuridicamente configurabile il reato di corruzione.
A riprova di ciò, si sottolinea come il capo 21), richiama il P.d.C. n. 55/2017, precisando che la proposta progettuale era stata formulata, quale tecnico, da NOME COGNOME in un periodo in cui era Sindaco il fratello NOME. Quest’ultimo, tuttavia, non risultava in alcun modo coinvolto nella vicenda, tant’è che nei suoi confronti non veniva elevata alcuna contestazione.
Al contempo, i reati urbanistici (di cui al capo 21-bis), riguardavano sia le opere realizzate con il citato permesso di costruire, sia le opere per le strutture ombreggianti, oggetto delle tre SCIA presentate nel 2018, allorquando NOME COGNOME aveva assunto la carica di Sindaco. Gli illeciti urbanistici, tuttavia, dovevano ritenersi già prescritti nel corso del giudizio di primo grado, come si dava atto anche nel provvedimento adottato dal Tribunale collegiale.
Ne consegue che il sequestro non poteva essere mantenuto, in quanto i reati urbanistici erano estinti per prescrizione, mentre il reato di corruzione concerneva solo ed esclusivamente le opere oggetto di SCIA.
2.2. Con il terzo motivo, deduce la nullità dell’ordinanza per mancanza di
motivazione in ordine alle doglianze difensive relative alla estraneità alla condotta di corruzione dell’Ing.COGNOME che rilasciò il permesso di costruire, né erano emerse forme di influenza indebita sui dipendenti comunali da parte di Cariddi.
2.3. Con il quarto motivo, deduce la violazione degli artt. 335-bis e 479 cod. pen. sul presupposto che il sequestro del bene non poteva essere mantenuto in relazione al reato di falso ideologico, posto che il vincolo cautelare era stato apposto esclusivamente con riguardo, oltre che agli illeciti edilizi, al reato di corruzione. Peraltro, dal mutamento dei presupposti del sequestro, ne conseguirebbe la nullità del provvedimento per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare disposta sull’intero compendio immobiliare, pur dando atto che le opere edilizie sono state realizzate in tempi diversi e sulla base di provvedimenti autorizzativi che, solo in parte, si collocano in concomitanza con l’assunzione della carica di Sindaca() da parte di NOME COGNOME.
Al contempo, è pacificamente riconosciuto che per i reati edilizi è già intervenuta la prescrizione, sicchè l’unico titolo di reato in relazione al quale il sequestro è ancora efficace è la corruzione contestata al capo 21).
2.1. A fronte di tale premessa, deve rilevarsi la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, posto che la permanenza dei presupposti legittimanti il mantenimento del sequestro può essere valutata esclusivamente con riguardo alle opere di cui alle SCIA del giugno, ottobre e novembre 2018, aventi ad oggetto esclusivamente la realizzazione di strutture ombreggianti.
In base al capo 21), infatti, il reato di corruzione contestato al ricorrente in concorso con Cariddi attiene esclusivamente alla realizzazione delle predette opere.
Per quanto attiene, invece, le opere che hanno avuto ad oggetto l’immobile e la trasformazione in struttura ricettiva, è lo stesso Tribunale del riesame a riconoscere che l’esecuzione è avvenuta sulla base di un permesso di costruire rilasciato nel maggio 2017, epoca in cui Cariddi non era stato eletto, tant’è che nell’imputazione per corruzione non si fa alcun riferimento a tale atto.
Quanto detto consente di affermare che tra la residua contestazione per corruzione e parte delle opere realizzate sulla base del permesso di costruire del 2017 non sussiste alcun collegamento e, quindi, non è neppure astrattamente ipotizzabile il fumus commissi delicti, trattandosi di opere precedenti rispetto all’epoca di contestazione del reato di corruzione.
2.2. Né è condivisibile l’impostazione recepita dal Tribunale del riesame secondo cui l’intero intervento edilizio risponderebbe ad un unitario disegno criminoso che, evidentemente, non è configurabile in assenza di una contestazione riferita al periodo in cui sono state assentite le opere risalenti al 2017.
Del resto, in relazione al permesso di costruire del 2017 non solo non è stata contestata la sussistenza del reato di corruzione, ma non risulta neppure formulata un’imputazione per la presunta illegittimità edilizia di tali interventi che, allo stat devono ritenersi del tutto leciti.
Il Tribunale, invero, ipotizza che le SCIA presentate nel 2018 sarebbero funzionali «a fornire una copertura legale a lavori realizzati in difformità rispetto ai precedenti assensi edilizi», omettendo di considerare che tale presunta finalità non potrebbe in ogni caso riguardare le opere oggetto del permesso di costruire del 2017, posto che quest’ultimo riguardava l’intervento sull’edificio, mentre le SCIA attengono ad opere di sistemazione esterna.
In definitiva, quindi, è errata in diritto la tesi secondo cui non sarebbe possibile scindere le opere legalmente eseguite da quelle oggetto del reato di corruzione, in quanto l’intervento edilizio andrebbe valutato nella sua complessiva illegalità.
Si tratta di un’affermazione che si pone in insanabile contrasto con il fatto che le opere sono state eseguite per effetto di titolo autorizzativi distinti, il primo de quali, rilasciato nel 2017, non è stato oggetto di alcuna contestazione e, quindi, deve ritenersi del tutto lecito.
2.3. Per quanto concerne le opere oggetto di SCIA, il ricorrente si è limitato alla generica contestazione della permanenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro, sicchè il ricorso deve essere rigettato su tale residuo aspetto.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, dovendosi disporre l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata quanto alla struttura agrituristìca denominata “COGNOME NOME“, con esclusione dei manufatti realizzati con le scia del 28/6/2018, 15/10/2018 e 15/11/2018 e il rigetto nel resto.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata quanto alla struttura agrituristica denominata “COGNOME Nicola Christian” sita in Otranto, fg. 22 p.11a 678 sub 4, p.11a 893 sub I e p.11a 892, con esclusione dei manufatti realizzati con le SCIA del 28/6/2018, 15/10/2018 e 15/11/2018. Dispone per l’effetto la revoca del sequestro di detta struttura e la restituzione all’avente diritto.
Rigetta il ricorso limitatamente ai manufatti di cui alle citate SCIA.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generalle in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Così deciso il 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Presidknte