Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46698 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46698 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Comiso il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 24/03/2023 del tribunale di Ragusa; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME ; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 marzo 2023 il tribunale del riesame di Ragusa, adito nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto emesso dal Gip del medesimo tribunale, di sequestro GLYPH preventivo di un’area di proprietà della ricorrente, in relazione al reato di cui all’art. 256 comma 3 del Dlgs. 152/2006, rigettava l’istanza;
Avverso tale ordinanza COGNOME NOME mediante il proprio difensore ha proposto ricordo deducendo tre motivi di impugnazione;
Con il primo rappresenta vizi di violazione di legge per violazione del diritto di difesa ex art. 369 e 369 bis cod. proc. pen. La ricorrente pur divenuta
indagata dopo una iniziale posizione di terza interessata e persona offesa all’indomani della notifica, ricevuta, del decreto di sequestro preventivo impugnato, non avrebbe ricevuto l’informativa ex artt. 349 e 161 cod. proc. pen., La mancata informativa non sarebbe giustificata, a fronte di una misura diretta solo a impedire che la libera disponibilità della res possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, con conseguente integrazione di una causa di nullità dell’intero procedimento e violazione dell’art. 369 bis cod. proc. pen. Si aggiunge che l’eccezione di nullità sarebbe tempestiva, atteso che al momento della richiesta di riesame la ricorrente non era indagata. In particolare il decreto di sequestro notificato alla ricorrente non conteneva alcuna informazione di garanzia quale primo atto cui il difensore ha diritto di assistere né era accompagnato da informazione di garanzia, e avrebbe dovuto contenere tutti gli elementi di cui all’art. 369 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge, per motivazione apparente, siccome in contrasto con il dato della assenza del consenso della proprietaria in ordine al reato, e con quello della avvenuta produzione documentale attestante sia la mancata conoscenza della presenza di rifiuti sia il danno arrecato alla intera proprietà, in ragione delle avviate trattati per la predisposizione di un impianto fotovoltaico. La mancata valutazione degli elementi devoluti rivelerebbe un apparato argomentativo privo del requisito minimo di coerenza, completezza e ragionevolezza, con mancata risposta ai documentati rilievi e alla richiesta di dissequestro per procedere alla bonifica dell’area interessata. Si rappresenta altresì che la ricorrente non avrebbe avuto notizia delle dichiarazioni rese nei suoi riguardi dai coindagati e si descrivono le caratteristiche del fondo per suffragare la tesi della assenza di ogni corresponsabilità, laddove invece i giudici non avrebbero tenuto conto della reale condotta della ricorrente tale da costringere terzi ad abbattere un muto di cinta per accedere all’area.
Con il terzo motivo deduce la mancanza del fumus del reato per assenza di elementi tali da poter consentire di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta della ricorrente, e del periculum in mora, posto che nel caso di specie emergerebbe più che l’esigenza di impedire la reiterazione del reato o l’aggravamento delle sue conseguenze, la mera necessità di cristallizzare lo status quo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 primo motivo è inammissibile, Dagli atti emerge che la richiesta di riesame è stata avanzata rappresentando la qualità di terzo interessato, senza alcuna deduzione della violazione evidenziata in questa sede; peraltro, del tutto infondata, ove si osservi che, come sostenuto dal difensore stesso, il sequestro veniva eseguito con notifica del provvedimento alla ricorrente in qualità di soggetto non indagato, e quindi legittimamente senza alcuna informazione di garanzia, e solo successivamente la stessa era ritenuta tale (ovvero indagata), così che non può trovare applicazione, in relazione al sequestro prima effettuato dalla Polizia Giudiziaria e poi decretato dal Gip, tantomeno retroattivamente, la disciplina di cui agli invocati articoli 369 e 369 bis cod. proc. pen. Né sfugge che il decreto di fissazione della camera di consiglio dinnanzi al tribunale del riesame, del 18.3.2023, reca indicazione oltre che del procedimento RGNR mod. NUMERO_DOCUMENTO n. 501/2023, contro ignoti, anche del procedimento RGNR mod. 21 988/23, in ordine al quale la ricorrente risultava già indagata: circostanza, quest’ultima, rispetto alla quale la stessa nulla deduce circa la sua ignoranza sullo status di indagata, necessaria invece per escludere, peraltro, l’impossibilità di dedurre la qui sollevata eccezione già nel primo atto di partecipazione, quale la camera di consiglio dinnanzi al tribunale del riesame, in luogo della identificazione, quale primo atto di partecipazione, del momento di presentazione del ricorso in esame, come invece sostenuto dalla difesa.
2. Il secondo e terzo motivo appaiono omogenei, afferendo al tema comune della ricostruzione del quadro inerente il fumus del reato, e devono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. Con la richiesta di riesame la ricorrente ha sostenuto, in sostanza, oltre che la sua formale auto-qualifica di “terzo interessato”, la sua concreta estraneità ai fatti, nonché la assenza di un pericolo di reiterazione o aggravamento, a fronte di una rappresentata intenzione, sempre nel quadro della qualità di terzo interessato, di bonificare l’area anche in funzione di riferite trattative per la creazione di un impianto fotovoltaico. Si tratta di argomentazioni che appaiono redatte in conformità astratta – con il principio per cui il proprietario della res sequestrata che sostenga la sua estraneità al reato ha l’onere di provare la propria buona fede, ovvero non solo la assenza di partecipazione al reato ma anche la mancanza di vantaggi dall’altrui attività criminosa e l’impossibilità di conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti (cfr. in senso Sez. 3 – n. 45558 del 16/11/2022 Rv. 284054 – 02). Tuttavia, rispetto a
tali deduzioni il collegio della cautela, quanto alla sostenuta estraneità al reato e alla buona fede, si è limitato solo a sostenere la sussistenza del funnus della contravvenzione, di per sé non dirimente a fronte di una istanza di riesame promossa dal proprietario o titolare della res che sostenga la sua estraneità nonché buona fede rispetto al reato.
In altri termini, il tribunale non ha affrontato il tema della dedotta estraneità al reato, oltre che dell’ulteriore requisito della buona fede ove avesse ritenuto preliminarmente – di reputare la ricorrente un terzo interessato piuttosto che una compartecipe. Tanto che si è limitato genericamente a sostenere, sul punto, ed apoditticamente, che “è comunque verosimile che la proprietaria del terreno conoscesse lo stato dei luoghi”, dopo aver voluto prescindere dal tema della utilizzabilità o meno delle sommarie informazioni rese dagli altri due indagati.
E quanto al pericolo di reiterazione o aggravamento delle conseguenze del reato, il tribunale egualmente si è limitato a sostenere che apparirebbe “evidente che il venir meno del vincolo del sequestro permetterebbe la prosecuzione dell’attività illecita”, nuovamente incorrendo in una motivazione puramente apparente.
La quale, come noto, è tale allorquando manchi di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti (Sez. 11, n. 4787 del 10/11/1993, COGNOME), come, per esempio, nel caso di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, COGNOME; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, COGNOME) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 260314).
Si tratta di questioni che avrebbero dovuto essere affrontate anche in considerazione del dato normativo ex art. 256 comma 3 del Dlgs. 152/06, per cui alla sentenza di condanna o a quella emessa ex art. 444 cod. proc. pen. consegue la confisca dell’area su cui è realizzata la discarica – ipotizzata nel caso di specie – solo se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato. Cosicchè solo in tali ultimi casi può rilevare, in sede di cognizioni cautelare, la previsione di cui all’art. 324 comma 7 cod. proc. pen. secondo la quale la revoca del sequestro non può essere disposta nei casi indicati nell’art. 240 comma 2 del codice penale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Ragusa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Ragusa competente ai sensi dell’art. 234 co. 5 c. p. p..
Così deciso, Roma, 14 settembre 2023
I AVV_NOTAIO