Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9490 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9490 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME COGNOME nato a Zhejiang (Cina) il 02/06/1973, contro l’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 06/09/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della difesa, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale di Cagliari ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale del capoluogo sardo ed avente oggetto somme di denaro sino all’importo di euro 587.312,21, ovvero, nell’eventualità di mancata acquisizione del suddetto importo, degli eventuali crediti vantati nei confronti di terzi sino alla concorrenza della predetta somma, nonché degli automezzi e degli immobili per un valore corrispondente;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce:
2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza o mera apparenza della motivazione con riguardo al periculum in mora: riporta la motivazione resa sul punto dal GIP di cui contesta il contenuto sotto diversi profili evidenziando, peraltro, che il decreto di sequestro era stato emesso per il delitto di autoriciclaggio e non già in relazione ai reati fiscali per quali era intervenuta l’archiviazione e l’assoluzione; rileva l’illegittimità del stessa motivazione resa dal Tribunale sul punto avendo i giudici del riesame motivato ex novo in termini del tutto diversi dal GIP ma, in tal modo, contravvenendo al divieto, per il Tribunale, di rimediare ad una motivazione inesistente del provvedimento genetico e che, nel caso di specie, è comunque sganciata da elementi fattuali che possano sorreggerla;
2.2 violazione di legge in riferimento agli artt. 309, comma 9 e 324 cod. proc. pen., 27, comma 2, Cost., e 6, par. 2, CEDU; carenza o mera apparenza di motivazione in ordine al periculum in mora: ribadito l’obbligo, per il giudice della cautela reale preordinata alla confisca, di motivare sulle ragioni giustificative dell’effetto anticipatorio del vincolo, rileva come il provvedimento del GIP fosse caratterizzato da una motivazione sostanzialmente inesistente che non poteva essere sostituita dal Tribunale del Riesame attraverso da una motivazione del tutto autonoma e diversa;
2.3 violazione di legge in riferimento agli artt. 125 comma 3, 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 240 e 648-quater cod. pen.; omessa o mera apparenza di motivazione con riguardo al fumus commissi delicti ed omesso esame di punti decisivi: rileva che il giudice della cautela reale, sia pure nei limiti tipici della fa è tenuto a vagliare la sussistenza del fumus alla luce delle deduzioni difensive e segnala che, nel caso di specie, la difesa aveva documentato come il ricorrente avesse gestito l’azienda individuale per un limitatissimo periodo di tempo (dal 03/03/2022 all’11/08/2022), aspetto su cui il Tribunale ha del tutto omesso di motivare avendogli attribuito la qualifica di amministratore di fatto sulla scorta di una personale e soggettiva considerazione del curatore; ribadisce che il Chen è
rimasto totalmente estraneo alla procedura di liquidazione né gli era stata notificata l’ordinanza del Tribunale Civile di sequestro conservativo che è stato costretto ad opporre in sede esecutiva; aggiunge che, in sede di riesame, era stata fornita la prova della erroneità dei calcoli eseguiti dal curatore sul valore delle rimanenze, dal momento che in base alla corretta ricostruzione del cassetto fiscale le merci giacenti all’atto della liquidazione ammontavano ad un valore di euro 172.418,03, importo sulla base del quale la curatela è addivenuta ad un accordo transattivo per euro 120.000, corredato del parere favorevole degli organi fallimentari e che è stato perfezionato dal Chen per salvaguardare l’operatività della RAGIONE_SOCIALE e l’occupazione dei dipendenti; rileva, ancora, che il Tribunale non ha valutato la circostanza, documentata dalla difesa, secondo cui, in data 19/07/2024, la coindagata NOME COGNOME aveva consegnato al curatore, unitamente al mezzo in cui era custodita, la merce giacente al momento della liquidazione;
2.4 violazione di legge con riguardo agli artt. 2639 cod. civ. ed alla qualità di amministratore di fatto della ditta individuale: rileva come non siano stati acquisiti ed evidenziati elementi idonei a confortare la tesi secondo cui il ricorrente sarebbe stato amministratore di fatto della ditta individuale in cui non aveva avuto alcun ruolo se non nel limitato periodo, di circa sei mesi, di operatività della procura institoria; aggiunge che la valutazione dell’attività svolta da lui in quel periodo non può coinvolgere il merito delle scelte aziendali né l’eventuale inattendibilità o mancanza di documentazione può fondare, di per sé, una responsabilità di natura risarcitoria; sottolinea che, in ogni caso, l’institore non può rispondere dei fatti di bancarotta documentale commessi successivamente alla cessazione del mandato;
2.5 violazione di legge con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: osserva che del tutto assente è la motivazione sulle ragioni giustificative dell’anticipazione degli effetti dell’eventuale ablazione e che avrebbero comportato ii rischio di vanificare la successiva e finale confisca;
Il PG ha concluso, per iscritto, per l’inammissibilità del ricorso;
la difesa ha trasmesso una memoria in cui insiste, in particolare, sulla rilevanza, sulle connesse imputazioni di cui ai capi D) e E), della transazione intercorsa con la curatela (con la rinuncia, da parte degli uffici fallimentari, a sequestro conservativo richiesto ed ottenuto in sede civile) su cui, tuttavia, il Tribunale ha del tutto omesso di motivare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
1. Non è inutile, in primo luogo, ribadire che il ricorso per Cassazione che abbia ad oggetto ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, GLYPH Napoli GLYPH ed GLYPH altro, GLYPH Rv. 269656 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093 – 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01).
È altrettanto pacifico, tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte, che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione meramente apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata “violazione di legge”, cui consegue l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189 – 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 264011 – 01; conf., ancora, più recentemente, tra le non massimate, Sez. 2, n. 45870 del 22/10/2024, Ippedico; Sez. 2, n. 43122 del 31/10/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 39665 del 10/07/2024, Casella; Sez. 3, n. 38813 del 12/07/2024, Pariota; Sez. 2, n. 25555 del 17/05/2024, COGNOME).
Nel caso di specie, partendo, per ragioni di ordine logico, dall’esame del terzo motivo del ricorso, va precisato, in primo luogo, che il provvedimento di sequestro preventivo era stato adottato – nei confronti dell’odierno ricorrente – in relazione al delitto di autoriciclaggio di cui al capo E) della rubrica in funzione della confisca di cui all’art. 648-quater cod. pen..
2.1 Secondo la ricostruzione operata dai giudici della cautela, infatti, il NOME COGNOME operando quale amministratore/gestore di fatto della ditta individuale
RAGIONE_SOCIALE di Chen Quaoxin, di cui era stata dichiarata la liquidazione in data 17/05/2023, avrebbe infatti distratto merci e rimanenze per un valore complessivo di euro 587.312,12 (capo D) che avrebbe trasferito e commercializzato tramite RAGIONE_SOCIALE, di cui era legale rappresentante, ponendo in essere, in tal modo, una condotta di autoriciclaggio (capo E) su cui, per l’appunto, era stata adottata la misura reale.
2.3 La difesa di NOME COGNOME aveva proposto istanza di riesame e, in occasione dell’udienza camerale, aveva depositato una memoria difensiva in cui aveva dedotto: l’errore in cui sarebbe incorsa la curatela nel calcolare il valore delle giacenze della Bricocina in euro 587.312,21 piuttosto che in quello, decisamente inferiore, di euro 172,418,03; l’accordo transattivo intervenuto con il curatore (che aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale civile un sequestro conservativo, sui beni del ricorrente, sul medesimo presupposto della mala gestio della ditta individuale, per euro 650.000,00) che, a conferma del minor valore delle rimanenze, prevedeva il pagamento di un importo di 120.000; la circostanza, di cui si era dato atto nelle premesse dell’accordo transattivo, del rinvenimento (almeno in parte) delle rimanenze e di un furgone che erano stati restituiti dalla curatela.
Nella stessa memoria difensiva, la difesa aveva inoltre insistito sull’insussistenza delle condizioni per ascrivere le condotte distrattive al Chen, che era stato procuratore della sorella per un periodo di tempo limitato e risalente (dal marzo all’agosto del 2022) rispetto alla liquidazione che sarebbe intervenuta soltanto nel maggio dell’anno successivo.
2.4 Ebbene, su questi aspetti e, segnatamente, su quello concernente il rinvenimento delle rimanenze ed il loro effettivo minor valore rispetto alla stima del curatore, il Tribunale, pur avendo dato conto delle censure difensive (cfr., pagg. 9-10 dell’ordinanza) non ha ritenuto di dover spendere alcuna considerazione pur trattandosi, all’evidenza, di circostanze direttamente incidenti sulle imputazioni provvisorie di cui ai capi D) e E) e, in particolare, sul fumus del delitto di autoriciclaggio e, pertanto, sul provvedimento cautelare funzionale alla confisca ad esso collegata.
I giudici del riesame, infatti, a fronte delle puntuali deduzioni difensive, si sono limitati a richiamare (riportandone il testo alle pagg. 12-13 del provvedimento) il contenuto della relazione del curatore ed il prospetto da costui elaborato sulla stima del valore delle rimanenze (cfr., pag. 14) la cui “distrazione” ha confermato essere ascrivibile al NOME COGNOME in virtù della delega “come detto estesissima” (cfr., ivi, pag. 13) ricevuta dalla sorella.
L’ordinanza ha inoltre richiamato il sequestro conservativo adottato il 05/03/2024 dal Tribunale civile per euro 650.000 sul medesimo presupposto secondo cui “… la merce invenduta, invece di essere valorizzata, è stata verosimilmente distratta in favore delle altre aziende RAGIONE_SOCIALE” (cfr., ancora, ivi, pag. 15).
Nessun accenno, tuttavia, alla transazione intercorsa tra NOME COGNOME in data 30/07/2024, allegata alla memoria difensiva prodotta al Tribunale ed alla memoria trasmessa in questa sede in cui, inoltre, si dà atto ed è stata documenta l’intervenuta rinuncia agli atti del procedimento civile ritualmente formalizzata dalla curatela all’esito dell’adempimento degli obblighi assunti dal ricorrente con l’accordo transattivo.
Si tratta, come premesso, di elementi fattuali di indubbia e decisiva rilevanza ai fini della valutazione – sia pure nei limiti propri della delibazione i sede di cautela reale – del fumus commissi delicti della condotta di distrazione e di quella, alla prima direttamente collegata, di autoriciclaggio che avrebbe avuto ad oggetto le medesime rimanenze sottratte alla ditta posta in liquidazione giudiziale.
Analogamente il Tribunale ha dato conto della specifica deduzione difensiva (cfr., pagg. 9-10 dell’ordinanza) circa il periodo nel quale il Chen aveva condotto l’attività della sorella in forza di una procura temporalmente delimitata e cessata nel mese di agosto del 2022, ben otto mesi prima della intervenuta liquidazione giudiziale, in ogni caso non esercitando i poteri e le facoltà proprie di un amministratore di fatto; e, tuttavia, anche in tal caso la motivazione dell’ordinanza impugnata è limitata ad un richiamo de! provvedimento di primo grado (cfr., ivi, pag. 6) e delle considerazioni del curatore (cfr., ivi, pag. 13) che aveva ritenuto ascrivibili al Chen le condotte distrattive consumate tra il dicembre del 2022 ed il maggio del 2023.
Vero che in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indi sintomatici dell’organico inserimento del soggetto, quale “intraneus”, nell’assetto societario (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881 – 01); nel contempo, tuttavia, si è affermato che la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale “ad negotia”, ma richiede l’individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in
qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività imprenditoriale, anche a mezzo dell’attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (cfr., così, in particolare, Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775 – 01).
L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame alla luce dei rilievi operati in precedenza.
Risultano, a questo punto, assorbite le doglianze in punto di omessa o apparente motivazione sul periculum in mora articolate dalla difesa nel primo, nel secondo e nel quinto motivo del ricorso.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 21.1.2025