Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48331 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48331 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Lodi del 6.6.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6.6.2023 il Tribunale di Lodi ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME NOME e di NOME COGNOME contro il provvedimento con il quale il GIP aveva disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro, ivi indicate, nell’ambito del procedimento instaurato nei confronti degli odierni ricorrenti e di altri coindagati ed avente ad oggetto la ritenuta esistenza di una associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie di delitti di favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato, contraffazione di documenti finalizzati al rilascio del permesso di soggiorno, impiego di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di tali delitti, autoriciclaggio;
ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, COGNOME NOME e NOME COGNOME a mezzo degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO che deducono:
2.1 nell’interesse di NOME COGNOME NOME:
2.1.1 mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pretesa sussistenza del fumus commissi delicti: segnalano che il Tribunale di Lodi ha tentato di mascherare la insussistente motivazione sul fumus invocando un orientamento giurisprudenziale ormai risalente, certamente superato dai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità circa la portata della verifica che deve essere operata dal giudice della cautela reale; rilevano che la ordinanza impugnata ha del tutto ignorato gli elementi fattuali introdotti dalla difesa per avvalorare la lecita provenienza del denaro in sequestro; ripercorrono la ricostruzione difensiva che parte dal dato, condiviso dal PM, della estraneità dell’indagato rispetto ai fatti di immigrazione clandestina essendogli contestato il delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. e richiamano la documentazione comprovante la provenienza del denaro dalla sua attività imprenditoriale di compravendita di macchinari in Italia esportati in Egitto e pagati con denaro proveniente direttamente in forma “liquida” dal paese di origine e che egli suole affidare, temporaneamente, ad amici fidati come NOME, NOME COGNOME, NOME, (ma non il fratello NOME con cui i rapporti sono freddi) che ne curano il versamento, a piccole “tranches”, alle società o ai soggetti venditori dei macchinari; precisano che agli atti vi sono le dichiarazioni di introduzione di denaro contante avendo il ricorrente, negli anni dal 2010 ad oggi, fatto 54 accessi e portato in Italia circa 540.000 euro con importi minori di 10.000 oltre a 212.668 regolarmente denunciati alle autorità doganali; segnala che nulla ha motivato il Tribunale sulla vicenda relativa al presunto occultamento della
somma di euro 155.000 invece documentalmente utilizzata per l’acquisto di un immobile in Italia;
2.1.2 mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione del profitto del reato oggetto di sequestro preventivo: rileva che nulla il Tribunale ha motivato in merito alle contestazioni difensive circa la quantificazione dell’importo in sequestro avendo inoltre omesso di considerare la venticinquennale attività di imprenditore svolta dal ricorrente in Italia e che avrebbe consentito di sciogliere la presunta e ritenuta triangolazione tra attività di favoreggiamento della immigrazione clandestina, deposito dei proventi sui propri conti correnti e loro utilizzo per l’acquisto di macchinari; segnalano come il ricorrente sia del tutto estraneo alla attività per la quale il fratello NOME COGNOME s scontando la pena in regime di affidamento e come le somme in sequestro siano del tutto incompatibili con i presunti proventi dei fatti di immigrazione di cui erano stati individuati 59 episodi in cui ogni straniero avrebbe sborsato 1.500 euro per ottenere il permesso di soggiorno; conclude nel senso che la confisca che venisse adottata all’esito sarebbe una confisca “per sproporzione” e non già la confisca del “profitto” del reato;
2.1.3 erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell’art. 648ter cod. pen. in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato e relativo grave vizio di motivazione: rileva che il delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. caratterizzato dall’effetto dissimulatorio della provenienza del denaro, dei beni e delle altre utilità, elemento del tutto assente nel caso di specie in cui tutti movimenti di denaro riconducibili al ricorrente sono tracciabili e ricostruibili e con direzione peraltro opposta a quella tipica di una attività di riciclaggio; richiama le considerazioni svolte dal GIP in punto di elemento soggettivo e, quanto ai limiti dell’apprezzamento possibile sul punto in questa sede, la portata della sentenza della Corte Costituzionale 153 del 2007;
2.2 nell’interesse di NOME COGNOME:
2.2.1 mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla pretesa sussistenza del fumus commissi delicti: segnalano che il Tribunale di Lodi ha tentato di mascherare la insussistente motivazione sul fumus invocando un orientamento giurisprudenziale ormai risalente, certamente superato dai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità circa la portata della verifica che deve essere operata sul punto dal giudice della cautela reale; rilevano che il Tribunale ha ritenuto di poter escludere la violazione del divieto di bis in idem sostenendo che il sequestro a carico del ricorrente è intervenuto per il delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. per il quale, tuttavia, egli non è indagato non potendo perciò subire un sequestro per tale motivo; accennano alla ricostruzione difensiva
concernente la attività imprenditoriale del fratello COGNOME ed alla dimostrazione di come i versamenti effettuati dal ricorrente in favore di quello, ammontanti ad euro 16.300 nell’arco di quasi tre anni, fossero finalizzati all’acquisto di una abitazione in Egitto e la cui entità e sporadicità è del tutto incompatibile con la pretesa finalità riciclatoria paventata dalla pubblica accusa;
2.2.2 erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. e grave vizio di motivazione: rilevano che l’unico reato prospettabile e contestato al ricorrente è quello di autoriciclaggio che, tuttavia, è caratterizzato dalla concreta idoneità della condotta a dissimulare la provenienza delittuosa del denaro o altri beni o utilità, la cui mancanza era stata evidenziata dalla difesa senza che, sul punto, il provvedimento impugnato abbia in alcun modo motivato;
2.2.3 mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della somma in sequestro: segnalano che il Tribunale non ha nemmeno considerato il secondo motivo del ricorso per riesame, concernente la impossibilità che ciascun concorrente nel reato sia chiamato a rispondere per l’intero;
la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per il rigetto dei ricorsi: rileva che la motivazione del provvedimento impugnato, pur sintetica, non consente di introdurre in questa sede la questione circa la alternativa provenienza lecita delle somme sottoposte a giudiziale sequestro nell’ambito del procedimento avente ad oggetto delitti di autoriciclaggio e reimpiego; aggiunge che, a fronte di doglianze generiche ovvero non consentite, non sono deducibili l’omessa motivazione e l’omesso vaglio sulla versione difensiva in punto di fumus e, di riflesso, di sussistenza del dolo nei limiti in cui l’elemento soggettivo è suscettibile di verifica in questa sede; con riguardo, poi, al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, risulta adeguatamente confutata la doglianza circa la violazione del divieto di bis in idem con riguardo ai rapporti tra delitto associativo e reimpiego; segnalano che non coglie nel segno la comune doglianza in punto di individuazione corretta del quantum confiscabile, risultando al contrario completa la motivazione sul punto laddove letta alla luce del contenuto del provvedimento impugnato in sede di riesame;
4. la difesa di COGNOME ha trasmesso le proprie conclusioni motivate insistendo, alla luce delle considerazioni svolte dalla Procura Generale, sul fatto che la motivazione del provvedimento impugnato non può dirsi “sintetica” essendo, invero, del tutto assente ovvero priva dei requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza; sottolinea come la difesa avesse dedotto ed allegato copiosa
documentazione circa la legittima attività imprenditoriale da circa trent’anni esercitata in Italia dal ricorrente e che è stata del tutto trascurata avendo il Tribunale laconicamente evocato un approfondimento delle indagini da parte del Pubblico Ministero che, tuttavia, il giorno precedente l’udienza del riesame, aveva emesso il decreto ex art. 415-bis cod. proc. pen.; ribadisce, inoltre, l’erroneità, in diritto, della motivazione circa i presupposti del fumus e, inoltre, la assenza di ogni motivazione sui presupposti della confisca per sproporzione, quale quella cui di fatto risulta funzionale il sequestro; da ultimo, evidenzia la erronea applicazione dell’art. 648-ter cod. pen.;
5. la difesa di NOME COGNOME ha a sua volta trasmesso le proprie conclusioni ribadendo, dal canto suo, che si è in presenza di una motivazione assente e non soltanto “sintetica”; aggiunge che la interpretazione del Tribunale sul divieto di bis in idem è del tutto personale e forzata e che, in ogni caso, i giudici del riesame non hanno argomentato circa le caratteristiche della condotta che sarebbe stata posta in essere dall’indagato e che avrebbe dovuto essere concretamente idonea ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del denaro pari, nel caso del ricorrente, alla somma di euro 16.300 che egli avrebbe rimesso nell’arco di tre anni; sottolinea, ancora, come la confisca non può essere adottata nei confronti di tutti i correi e per l’intero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
1. E’ consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell’accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Arnneli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).
Va rilevato, peraltro, che la Corte Costituzionale dichiarò inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all’art. 324 cod. proc. pen., motivando la propria decisione con la considerazione secondo cui il controllo demandato al tribunale del riesame non dovesse essere “… inteso in senso
meramente cartolare e formale, posto che esso consente la verifica, nel singolo caso concreto del fumus del reato ipotizzato dall’accusa” (cfr., ord. n. 153 del 4 maggio 2007); d’altra parte questa Corte ha anche di recente sottolineato che “… il Tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato» (cfr., così Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 274693; in senso conforme v. Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep.2019, COGNOME, Rv. 276283; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260945; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260921).
E opportuno inoltre ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, COGNOME Napoli COGNOME ed altro, COGNOME Rv. 269656 COGNOME – COGNOME 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093 – 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01).
Si è affermato, anche recentemente, che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata “violazione di legge”, cui consegue l’annullamento con rinvio
dell’impugnata ordinanza (cfr., da ultimo, Sez. 2 – , n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189 – 01).
Tanto premesso, rileva il collegio che, con provvedimento del 20.4.2023, il GIP del Tribunale di Lodi, decidendo sulle richieste del PM concernenti la adozione di misure cautelari personali e reali, aveva ordinato, a carico di COGNOME NOME, il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto del reato di cui al capo 2) della provvisoria incolpazione (ovvero del delitto di reimpiego di cui all’art. 648-ter, commi 1 e 2, cod. pen.), di denaro o beni sino alla concorrenza di euro 597.350,00; a carico di NOME COGNOME, il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto del reato di cui al capo 3) (ovvero del delitto di autoriciclaggio), di denaro o beni sino alla concorrenza complessiva di euro 608.410,09.
Entrambi gli indagati erano stati attinti dalla imputazione di associazione a delinquere di cui al capo 1) rispetto alla quale, tuttavia, come si evince dallo stesso capo di incolpazione, l’COGNOME aveva definito la propria posizione nell’ambito del procedimento RGNR 2390 del 2018 risultando qui indagato per sola residua ipotesi delittuosa di autoriciclaggio.
Avverso il decreto di sequestro preventivo sia il COGNOME che il COGNOME avevano proposto istanza di riesame corredata, per quanto riguarda in particolare il primo, di documentazione a sostegno della ricostruzione difensiva diretta a sostenere la tesi della provenienza lecita del denaro attinto dal provvedimento cautelare reale.
2.1 Sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato non è “sintetica”, come sostenuto dal PG ma, di fatto, inesistente: il Tribunale, infatti, ha fatto presente che “… vero è che i ricorrenti introducono elementi di fatto tesi a dimostrare la provenienza lecita del denaro oggetto di sequestro, ma è altrettanto vero che il tema, così introdotto, da un lato, merita i necessari approfondimenti nelle indagini e, dall’altro, non è allo stato idoneo a travolgere la ipotesi di reato sotto scrutinio” (cfr., pag. 2).
In tal modo, dunque, i giudici del riesame hanno da un lato apoditticamente e senza alcuna argomentazione sostenuto che le allegazioni difensive non sarebbero “allo stato” idonee a mettere in crisi la ricostruzione della pubblica accusa e, dall’altro, sostanzialmente spogliandosi di ogni onere di verifica della sua fondatezza, sia pure nei limiti sopra ricordati, evocando approfondimenti nelle indagini ritenuti “necessari”, quasi rilevando la inadeguatezza del quadro sin’allora disegnato dalla attività investigativa.
2.2 Altrettanto lapidaria ma, in sostanza, inesistente nella misura in cui non consente di comprendere l’iter logico e giuridico seguito dai giudici del riesame, è la motivazione relativa all’eccezione di bis in idem sollevata dalla difesa di COGNOME che, nei motivi, aveva fatto presente come la sentenza che aveva definito la imputazione di associazione a delinquere aveva disposto anche la confisca delle somme costituenti profitto del reato (cfr., pag. 4 dei motivi articolato in sede di riesame).
Anche in tal caso, infatti, il Tribunale si è limitato ad escludere che vi fosse violazione del divieto di bis in idem sostenendo che la somma sequestrata in questa sede era stata attinta dalla misura reale in relazione al delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. e non già per il reato di associazione a delinquere oggetto della sentenza ormai definitiva dello stesso Tribunale di Lodi.
Il collegio non ignora l’orientamento, ormai più volte ribadito, secondo cui il delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., può concorrere con quello associativo; questa Corte ha infatti chiarito, con riguardo alla specifica ipotesi di cui all’art. 416-bis cod. pen., che l’autoriciclaggio, ove commesso dall’appartenente ad un’associazione per delinquere di tipo mafioso), concorre con quello di partecipazione a tale associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., stante l’obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l’art. 648-ter.1 cod. pen., e non anche l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., richiede che l’autore agisca in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego (cfr., in tal senso, Sez. 2 – , n. 5656 del 07/12/2021, Fontana, Rv. 282626 – 01; conf., Sez. 1 – , n. 36283 del 22/10/2020, COGNOME, Rv. 280273 – 01).
E, tuttavia, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare come e per quale ragione le somme attinte dal sequestro del 2023 fossero cosa diversa e distinta dall’unico importo già oggetto di confisca nella sentenza che ha definito la imputazione associativa e, come tali, estranee alla misura di sicurezza patrimoniale già adottata in quella sede.
L’ordinanza va dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Lodi per nuovo esame, risultando assorbito, in quanto precluso, l’esame delle altre questioni pur sollevate dalle difese con gli altri motivi dei rispettivi ricorsi.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 31.10.2023