Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26165 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, nato a La Spezia il DATA_NASCITA
NOME, nata in U.S.A. il DATA_NASCITA
NOME, nato in California il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME, nata in Pennsylvania il DATA_NASCITA
NOME, nata in U.S.A. il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 05/01/2024 del Tribunale di La Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito il difensore degli altri ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di La Spezia ha confermato, ex art. 324 cod. proc. pen., il decreto di sequestro preventivo
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emesso in data 30 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia avente ad oggetto le somme di denaro depositate su un conto corrente intestato a NOME COGNOME, altre somme depositate su un conto corrente intestato alla moglie di NOME COGNOME, NOME COGNOME ed ai parenti di questa indicati in epigrafe, quote di fondi comuni di investimento intestate a NOME COGNOME, somme o valori depositati in cassette di sicurezza intestate ai predetti soggetti, un immobile sito in Arzachena di proprietà di NOME COGNOME ed un immobile sito a Cortina d’Ampezzo, di cui è usufruttuario NOME COGNOME e nuda proprietaria la figlia NOME COGNOME, ed infine un’autovettura intestata a quest’ultima, in quanto le somme di denaro deriverebbero dalle condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva ipotizzate a carico di NOME COGNOME quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 21 aprile 2021, e gli altri beni sarebbero stati acquistati con proventi di tali condotte delittuose.
In particolare, NOME COGNOME, nella predetta qualità, avrebbe trasferito, mediante bonifici bancari, la somma di euro 5.474.370,00 dalla RAGIONE_SOCIALE alla controllante RAGIONE_SOCIALE e poi da questa ai conti personali intestati a lui ed alla moglie NOME COGNOME; inoltre, avrebbe concorso a cagionare il dissesto della RAGIONE_SOCIALE distribuendo dividendi per utili mai conseguiti per euro 3.324.324,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso NOME COGNOME, nonché, quali terzi interessati, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. per mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine alla censura di mancanza di autonoma valutazione, ad opera del Giudice per le indagini preliminari, dei presupposti del sequestro preventivo, essendosi il Giudice per le indagini preliminari limitato a riportare testualmente il contenuto della richiesta del Pubblico ministero e a dichiarare in modo apodittico di condividerla quanto alla sussistenza del fumus delicti, omettendo ogni motivazione quanto alle esigenze cautelari. I ricorrenti ribadiscono il denunciato vizio del provvedimento di sequestro e si dolgono dell’errata decisione del Tribunale del riesame, essendo rilevabile ictu oculi la carenza di autonoma valutazione e la assenza di motivazione in ordine al periculum in mora. Né il Tribunale del riesame aveva la facoltà di integrare la motivazione del decreto, del tutto assente.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione
dell’ordinanza impugnata quanto alla sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, omettendo il provvedimento impugnato di dare risposta alle censure formulate sul punto.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità tra i beni colpiti dalla misura cautelare ed il reato.
In particolare, quanto all’immobile sito a Cortina, si era dedotto che esso già apparteneva al ricorrente sin dal 2005 e quindi era stato acquistato con risorse economiche non provenienti dal delitto contestato. Analoghe censure erano state formulate in ordine alle quote dei fondi comuni di investimento.
In ordine a tale censura, nessuna risposta viene fornita con l’ordinanza qui impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente osservarsi che i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili, non risultando conferita ai loro difensori procura speciale per proporre ricorso per cassazione.
Deve ribadirsi in questa sede che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273505).
Quanto al ricorso di NOME COGNOME, esso è inammissibile per difetto di interesse quanto ai beni a lui non intestati.
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098).
Quanto ai beni intestati a NOME COGNOME, il primo motivo di ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato che, nel
procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma 7, dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789).
Nel caso di specie, il provvedimento di sequestro riporta il testo della richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico ministero ed esprime la propria adesione alla stessa sia in relazione al fumus delicti, affermando che esso emerge dalle prove acquisite, sia in relazione al periculum in mora, affermando che la libera disponibilità in capo al NOME dei beni oggetto di sequestro consentirebbe allo stesso il loro occultamento o la loro dispersione e quindi un aggravamento delle conseguenze del reato per cui si procede.
Infondato è anche il secondo motivo, atteso che il Tribunale del riesame ha esplicitato le esigenze cautelari, evidenziando il rischio di dispersione delle somme e dei beni che si assumono acquistati con risorse economiche di pertinenza della società fallita ed oggetto di distrazione. Ha pure affermato che tale rischio appare concreto ed attuale in considerazione del rilevante ammontare delle somme di denaro che il ricorrente ha trasferito all’estero negli anni dal 2014 al 2020.
Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato quanto alla mancata risposta, da parte del Tribunale del riesame, alle specifiche censure in ordine al nesso pertinenziale tra gli immobili siti in Cortina d’Ampezzo e Arzachena ed il reato per cui si procede in questa sede. Il Tribunale del riesame non si è in alcun modo confrontato con tali censure, cosicché in relazione a tale punto sussiste il vizio di mancanza di motivazione.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente agli immobili siti ad Arzachena e Cortina d’Ampezzo con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di La Spezia.
All’inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME, NOME, NOME e NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla proprietà dell’immobile in Arzachena ed al diritto di usufrutto sull’immobile in Cortina D’Ampezzo con rinvio al Tribunale di La Spezia per nuovo giudizio e rigetta nel resto il ricorso del COGNOME.
Così deciso il 08/04/2024.