Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47200 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47200 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , nata a Omsk (Russia) il DATA_NASCITA
avverso l’ordi nanza del 11/04/2023 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/04/2023, il Tribunale di Latina rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di alienazione di cose sequestrate deperibili emesso il 17.1.2023 dal Gip del Tribunale di Latina.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell’art. 260, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che il Tribunale era incorso in un errore di valutazione, avendo ritenuto i cani domestici in sequestro costituissero cose e come tali soggette a riduzione in tema di fruttuosità economica; inoltre, non era stato considerato che la ricorrente era stata nominata custode giudiziario degli animali e che aveva un legame affettivo con gli stessi, legame che non poteva più essere ripristinato ove, all’esito del giudizio, il proprietario fosse stato riconosciuto estraneo agli addebit contestatigli.
Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Deve osservarsi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Il Collegio cautelare, nel disattendere nell’ordinanza impugnata le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in ordine alle ragioni giustificatrici della disposta vendita degli animali oggetto di sequestro preventivo, sottolineandone la deperibilità sotto il profilo del decremento del loro valore economico; ha, quindi, richiamato il principio di diritto – affermato in analoga fattispecie – secondo cui non viola il divieto di analogia “in malam partem” l’applicazione al sequestro preventivo della disposizione dell’art. 260, comma 3,
cod. proc. pen., che prevede la facoltà dell’autorità giudiziaria di disp vendita o la distruzione di beni deperibili sottoposti a sequestro probatorio 3, n. 53341 del 12/09/2018, Rv. 275180 – 01, che si è pronunciata in fattisp relativa ad animali presenti in un’azienda agricola e sottoposti a sequ preventivo).
Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in f concernenti la motivazione del provvedimento impugnato ed il merito della decisione, rilievi che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è co proporre in questa sede.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 19/10/2023