Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42472 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Crema il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 05/04/2024, del Tribunale di Lodi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 aprile 2024, il Tribunale di Lodi ha rigettato l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari del predetto Tribunale del 28/02/2024, avente ad oggetto l’azienda RAGIONE_SOCIALE, sita in INDIRIZZO d’INDIRIZZO, di cui NOME COGNOME era amministratore delegato e socio e NOME COGNOME era Presidente del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione, in relazione ai reati di cui agli artt. 544-ter cod. pen. (capo 1) e 727, comma 2, cod. pen. (capo 2).
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta nullità degli atti del procedimento per omessa notifica degli atti nei confronti dell’indagata NOME COGNOME, nella qualità di Presidente del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione dell’azienda RAGIONE_SOCIALE sottoposta a sequestro.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta nullità degli atti impugnati per errata individuazione del soggetto responsabile, essendo stato individuato esso ricorrente in ragione della qualifica di amministratore delegato anziché il Presidente del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione e legale rappresentante NOME COGNOME i rol i .
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce nullità degli atti impugnati per violazione dell’art. 604 cod. proc. pen., dal momento che l’amministratore delegato non ha poteri gestionali della società, ma soltanto funzioni ben circostanziate delimitate e meramente contabili, funzioni che non possono essere messe in relazione alle contestazioni formulate, con la conseguente nullità della ordinanza del Tribunale del riesame.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 601 cod. proc. pen. per omessa notifica di NOME COGNOME, Presidente del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione e legale rappresentante, per l’udienza del 04/04/2024.
Con il quinto motivo, lamenta inosservanza delle norme sullo stato di emergenza e di calamità, precisando che l’azienda aveva subìto più di cinque milioni di euro di danni nell’arco degli ultimi venti anni a causa di calamità naturali sopperendo garantendo un adeguato benessere ed un’adeguata alimentazione del bestiame, con la fornitura settimanale di adeguati stoccaggi di trinciato di mais e con l’acquisto di importanti quantità di fieno.
Con il sesto motivo, lamenta violazione degli artt. 601 e 604 cod. proc. pen. poiché al legale rappresentante dell’azienda RAGIONE_SOCIALE non erano stati comunicati gli
accertamenti e l’avviso della fissazione dell’udienza del 04/04/2024 dinanzi al Tribunale del riesame.
Con il settimo motivo, deduce omessa contestazione immediata delle violazioni ed omessa consegna del verbale di ispezione integrale del 22/02/2024, notificati all’esponente in data 26/02/2024 unitamente ai processi verbali di contestazione di illecito amministrativo.
Con l’ottavo motivo, lamenta insussistenza delle contestazioni relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e omessa valutazione delle certificazioni sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. Con riferimento alla violazione dell’art. 12 del Reg. (CE) 1069/2009, l’azienda risulta aver provveduto allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale in data 22/02/2024, non appena la ditta incaricata ha avuto la possibilità di intervenire e, quindi, prima della notifica del verbale di ispezione. Con riferimento alla violazione dell’art. 2, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 146/2001, le operazioni di pulizia eran corso al momento del sopralluogo e sono state portate a compimento come da documentazione fotografica, tanto che gli operanti non hanno individuato alcun animale sofferente o malato o che potesse essersi ferito o lesionato.
Con il nono motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di documenti fondamentali, ovverosia l’attestazione sanitaria dell’Autorità competente in data 05/12/2022 e l’esito favorevole del controllo in data 14/02/2023 finalizzato alla verifica delle prescrizioni impartite.
Con il decimo motivo, lamenta travisamento dei fatti da parte dell’ATS, dal momento l’azienda RAGIONE_SOCIALE era stata colpita da eventi calamitosi e distruttivi, in date 25/07/2023 e 03/11/2023, con la intervenuta proclamazione dello stato di emergenza e di calamità materiale a cura della RAGIONE_SOCIALE e della Protezione Civile. Inoltre, la relazione del dr. COGNOME attestava la presenza di abbondante alimento nelle corsie di alimentazione e abbondante paglia nelle cuccette, mentre la relazione del dr. NOME COGNOME attestava condizioni di benessere delle bovine da latte.
Con l’undicesimo motivo, lamenta omesso esame di documenti decisivi prodotti dal ricorrente, con riferimento alla destinazione ad impianto di trasformazione delle carcasse bovine e vitelli repertati nel NUMERO_DOCUMENTO del 22/02/2024.
Con il dodicesimo motivo, deduce violazione dell’art. 322 cod. proc. pen., avendo il Tribunale del riesame ritenuto che le considerazioni poste a fondamento delle doglianze attenessero ad una indagine di merito sulle condizioni degli animali del tutto avulsa dalla sede cautelare, nonostante l’art. 322 cod. proc. peri. consenta di proporre richiesta di riesame anche nel merito.
Con il primo motivo lamenta violazione delle norme sullo stato di emergenza e di calamità naturale con decorrenza luglio 2023 e per la durata di dodici mesi, in presenza di un territorio devastato dal meteo e non ripristinato dallo Stato e dalla protezione civile.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 604 e 606, lett. b), cod. proc. pen., dal momento che i poteri conferiti all’amministratore delegato sono limitati a “delega di firma sui pagamenti e delega di firma sui conti correnti in capo alla società”, come risulta da visura camerale depositata in atti, sicchè il ricorrente non era la persona che, all’interno dell’azienda, era incaricato delle funzioni che potessero essere messe in relazione alle contestazioni formulate, né di carattere gestionale, né operative.
Con il terzo motivo deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità per il presidente del consiglio di amministrazione non evocato in giudizio, lamentando la tardività della notifica al ricorrente della ordinanza di convalida del sequestro preventivo emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lodi, notifica eseguita il 22/04/2024.
Con il quarto motivo deduce nullità dei presupposti per l’atto di revoca della registrazione dell’allevamento ai sensi del d.l. n. 134 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e riter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Tanto premesso, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto motivo del ricorso, nonché il secondo e il terzo dei motivi nuovi, da trattare congiuntamente perché connessi, sono infondati.
2.1 II decreto di sequestro preventivo è stato emesso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME ed il solo NOME COGNOME risulta aver proposto riesame in base al provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, sicchè l’avviso è stato notificato alla sola persona nel cui interesse la richiesta di riesame è stata proposta.
Invero, nel procedimento di riesame concernente misure cautelari reali, l’avviso di fissazione dell’udienza di riesame, a norma dell’art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere «comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta»; quindi, non anche a tutti coloro che sarebbero legittimati a proporre l’impugnazione (cfr., Sez. 3, n. 20370 del 05/03/2021, Gentile, Rv. 281205; Sez. 5, n. 19890 del 27/01/2012, COGNOME, Rv. 252519).
Pertanto, se non è necessario notificare l’avviso di udienza per il riesame ai soggetti diversi da colui che ha proposto la richiesta, per quanto anch’essi legittimati a proporre impugnazione, le vicende che riguardano costoro sono del tutto irrilevanti ai fini della legittimità della procedura nei confronti di ch proposto la richiesta di riesame. Ed a conferma di questo, è stata ritenuta l’irrilevanza dell’eventuale invalidità delle notifiche effettuate nei confronti soggetti diversi che avevano proposto richiesta di riesame, non essendovi disposizioni da cui inferire che l’eventuale riunione di richieste di riesame proposte da più indagati o interessati alla restituzione dei beni dia luogo ad una connessione inscindibile tra le stesse, e, quindi, ad un fenomeno analogo al litisconsorzio necessario, tale da determinare il “trascinamento” dell’invalidità concernente la costituzione del contraddittorio in relazione ad uno di tali soggetti anche con riguardo agli altri. Piuttosto, invece, una indicazione in senso contrario sembra discendere dalla disciplina AVV_NOTAIO in materia di impugnazioni, e segnatamente dall’art. 587 cod. proc. pen., in forza del quale l’impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri solo se «non fondata su motivi esclusivamente personali». E, ancora, non va trascurato che l’art. 18, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dispone la separazione dei processi come regola AVV_NOTAIO (anche) quando «uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione», e, quindi, prevede, per i procedimenti cumulativi, l’indifferenza del rapporto processuale concernente un imputato alle
invalidità relative al rapporto processuale riferito ad altro imputato (così, Sez. 3, n. 20370 del 05/03/2021, Gentile, Rv. 281205, cit.).
2.2 Quanto alla legittimazione del ricorrente, il Tribunale del Riesame ha precisato che le contestazioni sono mosse al predetto nella qualità di titolare dell’azienda RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE e che dagli atti risulta che il ricorrente, oltre a rivestire la qualifica di amministratore delegato, è anche socio della predetta società e, quindi, in possesso delle qualifiche formali e dei poteri di fatto per intervenire nella gestione degli animali. L’affermazione del Tribunale del riesame deve considerarsi corretta alla luce di quanto emerge dal certificato camerale che, nell’evidenziare la qualifica di amministratore delegato del ricorrente e nell’indicare i poteri conferitigli in tale qualità, attribuis rappresentanza dell’impresa sia all’amministratore delegato e consigliere NOME COGNOME, sia al consigliere NOME COGNOME.
In ogni caso, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, al difetto di legittimaztone invocato conseguirebbe l’impossibilità di ottenere la restituzione del bene oggetto di sequestro, poiché, in tal caso, mancherebbe un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, interesse che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato, nel caso in esame, in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098).
Il settimo motivo di ricorso e il quarto dei motivi nuovi, che attengono a violazioni amministrative, sono in questa sede inammissibili.
Il quinto, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo motivo del ricorso, nonché il primo dei motivi nuovi, da trattare congiuntamente perché vertenti tutti sul fumus commissi delicti e miranti a contestare l’evidenziazione di validi elementi dimostrativi, sono infondati, non ravvisandosi né violazione di legge, né apparenza di motivazione, avendo il Tribunale adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro preventivo adottato dal giudice per le indagini preliminari.
Invero, nel provvedimento impugnato viene dato compiutamente atto delle risultanze investigative, illustrando come la diretta osservazione delle condizioni in cui si trovavano gli animali dell’allevamento riportate nei verbali ispettivi er sufficiente ad integrare il presupposto del fumus commissi delicti richiesto per l’emissione del provvedimento di sequestro: il 17/07/2023, all’interno di una stalla, sita in località Cascina INDIRIZZO, colma di letame, vi era un capo deceduto ed altro capo invaso da feci tanto da non riuscire a stare in piedi, mentire nella stalla principale i bovini in lattazione erano allevati anch’essi in mezzo alle feci e in stato di incuria e abbandono, infine tutti gli animali presentavano uno
stato di deperimento fisico derivante da malnutrizione come si evinceva dalla penuria e dalla scarsa qualità del foraggio somministrato; presso il sito Cascina Bastide Alta si riscontravano pessime condizioni igieniche, un vitello deceduto e uno in gravissime condizioni, poi deceduto, infine carcasse di animali deceduti ed occultati, nonché una difformità tra il numero di animali registrati e quell effettivamente presenti.
Anche nei successivi sopralluoghi del 03/10/2023 e del febbraio 2024 si assisteva al progressivo peggioramento delle condizioni di gestione degli animali, rilevandosi uno scadente stato di nutrizione della mandria, una vacca a terra in notevole stato di dimagrimento, accumuli di materiale fecale nelle stalle, assenza di sufficiente materiale per lettiera, carcasse di animali disseminate, stoccaggio in vetroresina vuoti e residuo di mangime nella corsia di alimentazione.
Viene, inoltre, correttamente specificato che l’attestazione del 05/12/2022 e l’esito favorevole del controllo delle prescrizioni impartite del 14/02/2023 si riferiscono ad epoche precedenti alle verifiche ispettive che hanno dato luogo al sequestro, mentre le ulteriori documentazioni prodotte, anche relative ad eventi atmosferici calamitosi, vengono correttamente ritenute dal Tribunale del riesame non incidenti sulla situazione di degrado ripetutamente riscontrata nei vari sopralluoghi eseguiti in un arco di tempo superiore al semestre.
Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto meno all’obbligo di esaustiva verifica del fumus dei reati ipotizzati.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 14/10/2024.