Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24341 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Prato; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 26/01/2024 del tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. COGNOME NOME che ha lette le conclusioni del difensore dell’indagata AVV_NOTAIO insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale del riesame di Firenze adito nell’interesse di NOME avverso il decreto del Gip del medesimo tribunale, del 22.11.2023, di convalida del sequestro preventivo relativo ad un cane e una gattina in relazione al reato ex art. 727 comma 2 cod. pen. confermava il sequestro.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo quattro motivi di impugnazione.
Deduce con il primo vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione: il tribunale non avrebbe risposto al rilievo difensivo per cui la ricorrente essendosi dovuta allontanare di urgenza da Firenze a seguito di denunzia sporta nei confronti del suo ex compagno, aveva comunque assicurato la custodia degli animali ad altro soggetto. Come da conversazione wattsup allegata in quella sede.
Con il secondo motivo deduce la assenza di motivazione del decreto impugnato redatto con clausole di stile. Lamenta la mancata illustrazione altresì del dolo della ricorrente. E la mancata considerazione della condotta della donna diretta ad assicurare ogni cura agli animali pur avendo dovuto allontanarsene di urgenza. Emergerebbe l’assenza di ogni grave indizio di reità a carico dell’indagata alla luce della denunzia che la stessa ha sporto nei confronti dell’ex compagno. Lo stesso decreto impugnato darebbe conto del fatto che gli animali erano affidati a persona diversa dalla ricorrente.
Con il terzo motivo rappresenta la assenza di motivazione a supporto dell’affidamento degli animali ad un custode, e il vizio di motivazione illogica oltre che assente, atteso che i reati ipotizzati non consentirebbero la predetta nomina di terzi come custodi, non applicandosi gli artt. 240 bis cod. pen. o 51 cod. proc. pen. comma 3 bis.
Con il quarto motivo deduce la violazione della disciplina relativa alla notifica all’irreperibile, ex art. 159 cod. proc. pen., a fronte del dato per cu la ricorrente si sarebbe recata personalmente presso gli agenti di polizia municipale per ritirare la notifica dell’impugnato decreto di sequestro in ordine al quale non si poteva dichiarare la irreperibilità della stessa.
Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente, siccome omogenei, afferendo a vizi dell’atto impugnato relativi alla ricostruzione del fumus del reato e alla valutazione del dolo in capo alla ricorrente. Sono entrambi manifestamente infondati avendo il tribunale correttamente evidenziato la sussistenza di elementi – sul punto non contestati – integranti il fumus del reato. Va in proposito evidenziato che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo
stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga “ictu oculi”. (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016 Cc. (dep. 03/05/2016 ) Rv. 266896 – 01; cfr. anche seppur riguardo al reato ex art. 452 bis cod. pen., Sez. 3 – , n. 26007 del 05/04/2019 Cc. (dep. 12/06/2019 ) Rv. 276015 – 01). Nel caso in esame il tribunale oltre ad avere evidenziato correttamente che non è necessario verificare l’attribuibilità in concreto del fatto, sul piano soggettivo, ad un dato soggetto, nel caso di specie alla ricorrente, ha sottolineato come i dati disponibili, descrittivi di un completo abbandono produttivo di gravi sofferenze per gli animali, delineassero la sussistenza del fumus del reato ipotizzato nella sua interezza, anche in considerazione della sua punibilità anche solo per mera colpa. Rispetto a tale corretta ricostruzione è sempre mancata, anche in questa sede, da parte della ricorrente, ogni allegazione idonea a scardinare la stessa, sub specie non già della rivendicazione della assenza di dolo – implicante, lo si ripete, una verifica preclusa in questa sede a fronte della ragionevole individuazione del fumus di tutti gli elementi del reato, comprensivo, per quanto qui interessa, anche solo della colpa – bensì della insussistenza ictu oculi dell’elemento soggettivo. Sotto tale aspetto, inoltre, emerge peraltro anche il dato per cui la ricorrente viene alfine a dedurre una questione di carattere giuridico, l’assenza di dolo in sede di vaglio del fumus di un reato di tipo contravvenzionale ( pertanto punibile per dolo o anche colpa), come tale erronea, nel senso che omette di prospettare l’unico dato potenzialmente significativo in questa sede sul piano soggettivo della ricostruzione del fumus, quale la “evidenza” della assenza di ogni tipo di elemento soggettivo ( dolo o colpa, nel caso in esame). Per cui si richiama il principio, altresì, secondo il quale, il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche RAGIONE_SOCIALE parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate – diversamente dal caso in esame – e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 NOME). La motivazione, esistente, esclude altresì anche ogni vizio di carenza della stessa, il solo, come noto, deducibile in sede di sequestro in relazione alla redazione motivazionale, atteso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2 – n. 49739 del 10/10/2023 Cc. (dep. 14/12/2023 ) Rv. 285608 – 01).
8. COGNOME Completamente infondato è il terzo motivo, inerente la nomina del custode siccome nuovo, atteso che non risulta dedotto in sede di riesame, alla luce del riepilogo del motivo di impugnazione riportato nell’atto qui impugnato. Si rammenta, quale principio valevole anche rispetto alla contestazione di decisioni in fase cautelare, che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo. (Sez. 2, Sentenza n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01). Del resto non è dedotta né si rinviene alcuna disposizione ostativa alla nomina di custode in correlazione al sequestro impeditivo ed inoltre, per completezza va ricordato che l’ ‘affidamento provvisorio a privati degli animali oggetto di confisca e sequestro, effettuato nel corso del processo in attesa di individuare gli enti ed associazioni che si dichiarino disponibili ad accoglierli, non contrasta con la previsione di cui all’art. 19 quater disp. att. cod. pen. (Nella fattispecie il tribunale, nel disporre l confisca, si era riservato di provvedere con separata ordinanza all’affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta). (Sez. 3, n. 22039 del 21/04/2010 Ud. (dep. 10/06/2010 ) Rv. 247656 – 01). Per analoghe ragioni è inammissibile anche l’ultimo motivo, che peraltro non specifica né allega, a fronte della tassatività RAGIONE_SOCIALE cause di nullità, le ragioni del vizio sollevato: del resto non emerge alcun pregiudizio difensivo, né esso è dedotto, a fronte del dato riportato dalla stessa ricorrente per cui ella ebbe notizia personalmente, alfine, del decreto di sequestro, che per vero risulta tempestivamente impugnato dalla stessa. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
10. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Roma 04/06/2024