Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9186 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell’AVV_NOTAIO per il ricorrente che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Come ricorda il provvedimento impugnato, il procedimento penale in esame prende le mosse dall’attività di indagine svolta dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE a seguito del decesso del cane di razza Labrador “Balto”, provocata per mezzo di eutanasia dal RAGIONE_SOCIALEo curante, NOME COGNOME, odierno ricorrente, per volere dei proprietari, procedura attuata, secondo la prospettazione accusatoria, senza apposita visita che abbia certificato la ricorrenza delle condizioni di legge ed in as senza di certificazione medica conseguente.
Ne nasceva una copiosa attività investigativa nei confronti dell’odierno imputato per fatti inerenti l’attività professionale svolta nonché per illeciti ulterior gnatamente: reati contro il sentimento degli animali (capi da 1 a 5 e da 22 a 26 dell’incolpazione provvisoria), reati di falso, somministrazione di medicinali scaduti, esercizio abusivo della professione, ricettazione, reati in materia di illeci gestione di rifiuti, stupefacenti, illecita conservazione di alimenti e reati fiscali
Su richiesta del Pubblico Ministero, con decreto del 3/5/2021 il G.I.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE disponeva sequestro preventivo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo in cui l’imputato esercita attività medico-RAGIONE_SOCIALEa e di quanto in esso contenuto, nonché della stanza per la preparazione del miele e della propoti e dei relativi prodotti. La misura ablatoria veniva disposta con funzione impeditiva, sul presupposto che l’RAGIONE_SOCIALE t l’attrezzatura ivi presente siano< legati da un vincolo di stretta pertinenzialità con i reati contestati e che la libera disponibilità delle res comporti un concreto ed attuale pericolo di aggravamento di illeciti già commessi oltre che di commissi& ne di nuovi.
La RAGIONE_SOCIALE formulava istanza di riesame, articolando in apposita memoria depositata a sostegno della richiesta vari motivi: 1. carenza del fumus commissi delicti in relazione alle ipotesi di reato formulate dalla Pubblica Accusa; 2. inesistenza del periculum in mora; 3 difetto di proporzionalità fra beni sottoposti a vincolo e condotte contestate.
Sull'istanza di riesame si pronunciava con una prima ordinanza del 26/5/2021 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, evidenziando la sussistenza del fumus in relazione a tutte le ipotesi in contestazione. In particolare, riteneva che le accuse di uccisione e maltrattamenti di animali, consistiti iillecite caudotomiex o in sottoposizione ad interventi chirurgici in assenza di anestesia, trovavano, ad avviso del Tribunale riscontro negli esiti delle attività investigative di perquisizione e sequestro, nel analisi dei registri di carico e scarico dei medicinali e delle agende, nella verific dei tabulati telefonici, nelle dichiarazioni rese dai proprietari degli animali.
Parimenti, veniva riscontrata la sussistenza in termini di gravità indiziaria delle ulteriori condotte in contestazione, quali le imputazione di falso (risultanti in ma niera eclatante dall'esame del documenti attenzionati), di anomala tenuta dei
registri di carico e scarico di rriedicinali e stupefacenti, di cessione onerosa d farmaci autoprodotti (confezionati in una boccetta priva di marca riportante la dicitura "filaria 1 ml per 20 kg" a base di farmaco notoriamente utilizzato per la profilassi della filaria di animali di grande taglia e destinato ai cani-pazienti), "sconfezionamento" e ridosaggio di farmaci, di gestione illecita dei rifiuti proventi dall'attività medico-RAGIONE_SOCIALEa espletata.
Nondimeno, pur a fronte della riconosciuta sussistenza del fumus commissi delicti in relazione a tutte le condotte contestate, il primo Tribunale rilevava un difetto di proporzionalità fra la misura ablatoria e gli illeciti ipotizzati, non con dendo la valutazione del giudice della misura in ordine all'indissolubile relazione di strumentalità fra i reati ed il bene sequestrato. In tal senso, infatti, soltanto alcu specifici addebiti (gli episodi di maltrattamento e soppressione di animali) esprimerebbero una relazione funzionale diretta con l'attività professionale svolta, mentre altri appaiìrebbero correlati a segmenti circoscritti di attività che non in volgono l'intera attività professionale (falsi, detenzione di farmaci scaduti, abusivo esercizio della professione farmaceutica, illecito smaltimento di rifiuti, irreg tenuta del registro in materia di stupefacenti) o addirittura che ne risultano del tutto estranei (esercizio abusivo dell'apicultura, detenzione per la vendita di ali menti in cattivo stato di conservazione). Il – tribunale del riesame evidenziava, peraltro, come la parte preponderante dell'attività professionale, svolta presso il compendio interessato dal sequestro, non era connotata da profili di illiceità penale, con conseguente esclusione di un vincolo di stabile asservimento del complesso aziendale sequestrato ad attività contra legem. Concludeva, pertanto, sostenendo l'esuberanza del sequestro dell'intero RAGIONE_SOCIALE rispetto allo scopo perseguito, che in ragione dei riscontrati pericoli di reiterazione ben poteva essere cautelato attraverso presidi più circoscritti, come il sequestro di singoli macchinari o beni strumentali (ad esempio i medicinali, invero già coperti dal vincolo ablatorio) ovvero mediante l'applicazione di misure personali di tipo interdittivo. Confermava, per il resto, il provvedimento del G.I.P. limitatamente al sequestro della stanza di preparazione del miele e della propoli nonché dei prodotti così ottenuti, in ragione della riscontrata esistenza di un duraturo e non occasionale asservimento delle res alla commissione dei reati in parola. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Terza Sezione Penale di questa Corte, a seguito di ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1345/2022 del 16/11/2021, annullava l'ordinanza impugnata rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE competente ai sensi dell'articolo 324, comma 5, cod. proc. pen.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in sede di rinvio, con ordinanza del 29/9/2023 ha rigettato l'istanza di riesame proposta dal ricorrente confermando il decreto di sequestro.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per violazione dell'obbligo di motivare sulle misure di contrasto al rischio recidivante ed illegittima riv lutazione della proporzionalità e adeguatezza del sequestro tombale.
Si lamenta la violazione dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, che, ad avviso del ricorrente, nel provvedimento di parziale annullamento, aveva ravvisato l'esistenza di una lacuna argomentativa nella motivazione resa dal tribunale del riesame laddove non venivano specificati gli strumenti di tutela da adottare per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 32 cod. proc. pen., soltanto per quei reati in relazione ai quali era stato ravvisato u chiaro collegamento funzionale con la professione e con l'immobile, individuati esclusivamente nelle fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali.
L'ordinanza oggi impugnata, invece, ritiene di valutare l'adeguatezza e la proporzione della misura adottata rispetto agli illeciti contestati e al pericolo reiterazione, mentre, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto esclusivamente meglio motivare sugli strumenti da adottare per evitare il rischio di recidiva, a front dell'irrevocabilità della statuizione di dissequestro dell'intero RAGIONE_SOCIALE, stant la già avvenuta e non revocabile valutazione di sproporzionalità ed esuberanza dell'originario sequestro.
In sostanza l'impugnata ordinanza sarebbe incorsa in violazione di legge, violando l'obbligo di motivare nella cornice della non revocabile statuizione di sproporzione e inadeguatezza del sequestro tombale.
Violazione dell'art. 12 comma 3 1,cod. proc. pen. per asserita impossibilità di indicare misure di contrasto al rischio di recidiva, nonché motivazione mancante.
Ci si duole che la motivazione dell'impugnato provvedimento sia meramente apparente, o comunque priva dei requisiti minimi, laddove esclude la possibilità di colmare la lacuna motivazionale denunciata nella sentenza di annullamento e non vede altro modo di soddisfare le esigenze cautelari se non con l'apposizione di un vincolo sull'intero immobile e sui beni che ne fanno parte.
Il ricorrente evidenzia l'esistenza di una valida alternativa con una sorta di dissequestro condizionato all'espletamento di obblighi certificatori per ogni trattamento RAGIONE_SOCIALEo espletato.
Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e motivazione apparente sui fatti nuovi favorevoli all'imputato, ma letti come conferma del rischio recidivante.
Ci si duole della motivazione apparente dell'impugnata ordinanza laddove afferma "l'impossibilità di rimettere in discussione i profili legittimanti l'appl zione della misura, confermati dalla prima ordinanza del riesame e coperti dal giudicato cautelare a seguito della pronuncia della Cassazione"
Il ricorrente ritiene che la presenza di fatti nuovi consenta la rivalutazione del periculum, in particolare modo a seguito del notevole decorso di tempo dai fatti contestati, e richiama sul punto la sentenza di questa Corte n.13569/2014.
Si aggiunge che, in ogni caso, il tribunale del riesame avrebbe avuto l'obbligo di verificare l'attualità del pericolo che la libera disponibilità del bene pos oggi, aggravare o protrarre le conseguenze del reato o favorire la consumazione di ulteriori reati.
Si definisce incoerente e irragionevole la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui nega la presenza di fatti nuovi favorevoli, qualificandol piuttosto come riscontri al rischio recidivante.
Il tribunale avrebbe dedotto la persistenza delle condotte da parte del COGNOME anche successivamente alle contestazioni, da deduzioni congetturali rese dal CTU COGNOME e dal SRAGIONE_SOCIALE sul presunto elevato numero di eutanasie nel 2021. Tali affermazioni congetturali sarebbero basate su un ipotetico raffronto tra il numero di ricette del farmaco Tanax utilizzato e le soppressioni di animali dichiarate, in base al quale si presumerebbe l'effettuazione di un numero di eutanasie esorbitante.
Chiede pertanto che questa Corte annulli con rinvio l'ordinanza impugnata.
Nei termini di legge le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 e succ. modif.), come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede di cautela reale, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativ del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto.
In premessa, va ricordato che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.
Tuttavia, come si evidenzierà di qui a seguire, non è questo il caso del provvedimento impugnato. E, per contro, il ricorso propone una serie di vizi di motivazione non scrutinabili in questa sede di legittimità.
Va rilevato -e da qui la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso – che il Tribunale del Riesame di RAGIONE_SOCIALE in sede di rinvio ha correttamente delimitato a pag. 5 dell'ordinanza impugnata il proprio perimetro decisorio, tenendo conto di essere vincolato dalle statuizioni coperte dal giudicato cautelare formatosi a seguito della pronuncia rescindente.
Conferentemente è stato evocato il principio di diritto secondo cui, quanto alle questioni in diritto il giudice del rinvio ha l'obbligo di uniformarsi alla sente della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa
decisa, anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatti salvi i casi in cui una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia riconosciuto l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale ovvero sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, di una norma sulla cui base era stato affermato il principio di diritto, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del trat tamento sanzionatorio previgente (il richiamo è a Sez. 3 n. 15744/2019).
Allo stesso modo, quanto agli elementi in fatto, viene correttamente ricordato che il giudice del rinvio può prendere in considerazione elementi sopravvenuti dopo l'emissione (o il diniego di emissione) della misura cautelare, ma tale potere è condizionato oltre che dalle valutazioni espresse dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente, dalla esigenza che i fatti nuovi posti a base del rinnovato appello incidano sull'originaria legittimità del titolo cautelare trovando, in caso contrario, la loro naturale rilevanza nell'ambito di una autonoma richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare (cfr. Sez. 2, n. 22015 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 276652 – 01; conf. Sez. 6, n. 2527 del 06/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 227894 – 01)
Applicando le ricordate coordinate al caso di specie, per i giudici ravennati ne discende correttamente l'impossibilità di rimettere in discussione i profili legittimanti l'applicazione della misura, ossia il fumus di esistenza degli illeciti contestati ed il periculum di reiterazione degli stessi, trattandosi di aspetti già vagliati dal giudice della misura, confermati dalla prima ordinanza del riesame e coperti da giudicato cautelare a seguito della pronuncia della Cassazione.
Nella sentenza rescindente, infatti, si legge (par. 6 e 7 in Diritto – pag. 3) che «il Tribunale del riesame ha confermato il fumus boni iuris con riguardo a tutte le condotte contestate al COGNOME» ed «ha riconosciuto anche il periculum in mora, evidenziando che la libera disponibilità dei beni in cautela poteva aggravare o protrarre le conseguente dei reati contestati o agevolare la commissione di altri reati».
Dunque, la sussistenza degli elementi costitutivi del rimedio cautelare era stata già ampiamente vagliata e non poteva più essere posta in dubbio, se non nel limite della valutazione di fatti nuovi sopra riportata.
E in tale limite i giudici ravennati hanno ritenuto che non potesse assumere rilievo, nel senso di attenuare o elidere il pericolo di reiterazione del reato, il cente provvedimento disciplinare che ha disposto la radiazione del COGNOME dall'RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di decisione, allo stato, non esecutiva e, comunque, la cui verificazione non è idonea ad incidere sulla «originaria legittimità del titolo cautelare» (cfr. le richiamate Sez. 2, n. 8854/2016 e Sez. 2, n. 22015/2019). Ciò dovendosi, peraltro, tenere conto, come si legge ancora nell'ordinanza impugnata, che – come correttamente evidenziato nei precedenti gradi di giudizio – soltanto
alcuni dei reati in contestazione appaiono essere la proiezione illecita dell'attività professionale svolta, mentre altri hanno trovato in questa soltanto l'occasione di realizzazione ed altri ancora risultano del tutto estranei all'attività professional esercitata. La logica conclusione sul punto dei giudici ravennati è, dunque, che la revoca del titolo abilitativo sarebbe idonea, se e allorquando divenga definitiva, ad inibire il pericolo di reiterazione degli illeciti strettamente connessi alla profession non già anche di tutti gli ulteriori illeciti che presentano una connessione funzionale con i beni in sequestro (RAGIONE_SOCIALE e materiali), piuttosto che con l'attività in sé di medico RAGIONE_SOCIALEo.
Dunque, correttamente il raggio di intervento del Tribunale è stato ritenuto essere quello di valutare se la misura applicata dal G.I.P. risulti adeguata rispetto al suo scopo e proporzionata rispetto agli illeciti in contestazione ed ai pericula di reiterazione. E, diversamente da quanto si opina in ricorso, non corrisponda al vero che vi sia stata una non revocabile statuizione di dissequestro dell'intero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo per sproporzionalità ed esuberanza dell'originario sequestro.
Il precedente giudice di legittimità, investito della decisione dal ricorso della Procura, ha evidenziato una lacuna motivazionale nel precedente provvedimento del tribunale del riesame, rilevando che i giudici del gravame cautelare: «avrebbero dovuto specificare in quale altro modo la riconosciuta esigenza cautelare potesse esser soddisfatta, se non con il sequestro dell'intero RAGIONE_SOCIALE; specie, peraltro, considerando che – come già chiarito – l'ordinanza non ha mai sostenuto che determinate parti dello stesso bene fossero risultate estranee alla commissione dei reati (così da poter esser eventualmente liberate), ma – diversamente che determinati illeciti fossero estranei all'attività professionale. In altri termini per alcuni reati è stato ravvisato un chiaro collegamento funzionale con la professione, e quindi con l'immobile, per altri lo stesso collegamento è stato escluso, non venendo dunque coinvolto il bene, in alcuna misura; con riguardo ai primi, dunque, l'ordinanza avrebbe dovuto specificare gli strumenti di tutela da approntare per soddisfare le esigenze di cui all'art. 321 cod. proc. pen. (ad esempio, qualora possibile, un vincolo parziale sul bene)» (così par. 11 in Diritto, pag. 4).
Orbene, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente nel rispondere al compito demandatogli dal giudice rescindente, e certo non può dirsi che abbia risposto con una motivazione apparente, laddove ha dato atto che, assodata la sussistenza del fumus e del periculum dichiarata nell'ordinanza annullata e confermata nella sentenza rescindente, l'unica misura cautelare possibile sia quella applicata dal GIP.
4. Il ricorrente richiama il condivisibile dictum di Sez. 6, n. 222 del 25/10/2023, COGNOME, non mass. che rileva come: «Secondo il costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, sancito, anche in rif rimento alle misure cautelari reali, dell'art. 275 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276979; Sez. 3., n. 21271 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 261509-01) e a livello sovranazionale dalle fonti del diritto dell'Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, de Carta dei diritti fondamentali) e dagli artt. 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve "ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto" (ex plurimis, Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716 -01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, COGNOME, non massimata). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, inoltre statuito che "ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE". Dunque, solo valorizzando l'onere della motivazione è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art. I del Primo protocollo addi zionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu " (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, in motivazione). La proporzionalità della misura cautelare costituisce, dunque, oggetto di una ineludibile valutazione preventiva da parte del giudice della cautela reale affinché non comporti un'ingerenza nell'esercizio dei diritti fondamentali più incisiva rispetto a quella strettamente funzionale a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie» (così pagg. 3-4 della motivazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tuttavia, è lo stesso provvedimento impugnato che ricorda come, in linea generale, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, devono ritenersi pacificamente applicabili anche alle misure cautelari reali, imponendo al giudice di motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (e si richiama sul punto Sez. 6 n. 1646/2023).
, I giudici ravennati ricordano che, con l'ordinanza annullata, il tribunale aveva riscontrato una sproporzione fra le pur ravvisate esigenze cautelari e l'apposizione del vincolo sull'intero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo, sostenendo che non si potesse ritenere la struttura integralmente asservita alle attività delittuose, in quanto alcuni addebiti risulterebbero episodici, altri atterrebbero a «singoli segmenti di attività che non involgono in toto l'intera attività professionale», altri ancora «sarebbero
estranei alla stessa attività». Sicché, pur riconoscendo che molti dei reati contestati al COGNOME coinvolgevano in via diretta l'attività professionale di RAGIONE_SOCIALEo, svolta esclusivamente nell'RAGIONE_SOCIALE, il precedente Collegio aveva, tuttavia, eliminato il vincolo sullo stesso bene sul presupposto che altre condotte illecite, parimenti riscontrate per fumus e periculum, non presentavano invece alcun collegamento con la professione e, dunque, con l'immobile sequestrato, così da renderne sproporzionato l'integrale vincolo.
5. Orbene, con congrua e logica motivazione, nel solco di quanto richiesto nella sentenza rescindente il giudice del rinvio si è confrontato con le precedenti pronunce, pervenendo al contrario avviso, rispetto al precedente tribunale del riesame che, a fronte della riscontrata sussistenza degli elementi costitutivi della cautela per tutte le ipotesi di reato in contestazione, l'unica misura cautelare possibile sia proprio quella applicata dal G.I.P., ossia il sequestro dell'intero RAGIONE_SOCIALE e delle attrezzature ivi presenti.
Per i giudici del rinvio non si vede, infatti, come le esigenze di cautela potrebbero essere soddisfatte con una misura diversa dall'apposizione di un vincolo sull'intero compendio immobiliare e sui relativi beni.
Il provvedimento impugnato aderisce a quanto ritenuto nel provvedimento del G.I.P., dove si legge che: «Le cose sulle quali si chiede l'apposizione del c. d. 'fermo reale" (RAGIONE_SOCIALE e beni che lo compongono) sono strettamente pertinenti ai reati per cui si procede: è lo svolgimento dell'attività RAGIONE_SOCIALEa in sé costituire l'occasione per la commissione dei reati indagati, che siano i maltrattamenti in danno degli animali sottoposti al RAGIONE_SOCIALEo, costretti loro malgrado a subire interventi chirurgici in assenta di anestesia; ovvero le uccisioni degli I in assenta di completa e documentata giustificazione terapeutica, le ~Ti dei libretti sanitari consegnati ai clienti dello studio medico; oppure gli abusivi esercizi della professione farmaceutica; le illecite caudotomie, praticate al di fuori delle condizioni che ne legittimano l'esecuzione; o la detenzione di farmaci scaduti; l'illecito smaltimento di rifiuti sanitari e l'irregolare tenuta del registro carico/scari degli stupefacenti (…),È all'evidenza che tutte le ipotesi di reato indagate sono intimamente correlate allo svolgimento della professione RAGIONE_SOCIALEa, poiché ne rappresentano estrinsecazione (…)4 E' dato di pacifica acquisizione probatoria quello per cui l'immobile adibito ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo è intrinsecamente e strutturalmente collegato da un nesso strumentale diretto e immediato all'esercizio dell'attività RAGIONE_SOCIALEa; in altre parole, la disponibilità dell'RAGIONE_SOCIALE e d maestranze che vi sono all'interno sono consustanziali all'esercizio dell'attività medico RAGIONE_SOCIALEa da parte dell'indagato, nel senso che la seconda fatalmente postula, per poter esistere, la prima (…) Quanto s'è detto concorre a rappresentare
uno scenario di persistente, trasversale, insistita e patente illiceità che accompagna lo svolgimento dell'attività medico RAGIONE_SOCIALEa svolta dall'indagato… ».
Ilíribunale del riesame richiama adesivamente quanto dichiarato dal GIP laddove ha ritenuto che: «Tra lo svolgimento dell'attività medico RAGIONE_SOCIALEa, strutturalmente e funzionalmente insita nella disponibilità dell'RAGIONE_SOCIALE e delle maestrade che vi sono custodite e allocate, e la commissione dei reati partitamente analizzate, sussiste un nesso di naturale ed evidente pertinenzialità, nel senso che la pronosticabile reiterazione di ulteriori fatti di penale rilevanza, o dell'aggrava mento delle conseguenze di quelli già posti in essere, sono necessariamente occasionati dall'esercizio della professione RAGIONE_SOCIALEa, per arrestare la quale unico strumento processualmente coltivabile è, appunto, quello del sequestro preventivo dell'RAGIONE_SOCIALE».
Coerentemente con tali richiami adesivi al primo provvedimento, i giudici ravennati opinano nel senso che, se è indubbio che all'interno dell'RAGIONE_SOCIALE fosse svolta anche attività lecita e dunque non possa dirsi sussistente un integrale asservimento dell'immobile a scopi illeciti, nondimeno non sarebbe operazione praticabile quella di separare plasticamente la parte dell'RAGIONE_SOCIALE in cui si svolge l'attività lecita da quella dove invece si commettono gli illeciti contestati Non risultando ragionevole, prima ancora tecnicamente corretto, consentire la protrazione dell'attività illecita per il sol fatto che la stessa venga svolta insieme o alternativa a quella lecita.
E un simile argomentare si colloca nel solco del richiamato orientamento di questa Corte di legittimità -che va qui ribadito- secondo cui è ammissibile il sequestro preventivo dell'intera azienda, «ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali» (così Sez. 6, n. 27340 del 16/4/2008, Cascino, Rv. 240574 – 01 in una fattispecie relativa al sequestro preventivo del patrimonio aziendale di un'impresa edile, in cui è stata esclusa la riconducibilità sostanziale dei beni oggetto del sequestro, nella formale disponibilità di terzi estranei al procedimento, alle persone degli indagati, conf. Sez. 3, n. 6444 del 7/11/2007 dep. 2008, COGNOME, Rv. 238819 – 01 nel giudicare il caso di un sequestro preventivo, disposto per il reato di attività organizzata per il traffic illecito di rifiuti, che aveva interessato gli immobili e l'intera area nella disponibil della società facente capo all'indagato; Sez. 6, n. 36773 del 18/06/2003 Pepe, Rv. 226820 – 01 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice del riesame che, nel confermare il decreto di sequestro preventivo di una farmacia, utilizzata dal suo titolare per la commissione di truffe a danno della Regione, aveva motivato la misura reale sul periculum in mora che la
disponibilità della stessa da parte dell'indagato potesse agevolare la commissione di altri reati; Sez. 6, n. 29797 del 20/06/2001, Paterna, Rv. 219855 – 01).
Come rileva il provvedimento impugnato, va considerato, inoltre, che l'RAGIONE_SOCIALE veniva utilizzato non solo per perpetrare "illeciti professionali", ma anche per la commissione di illeciti privi di stretto collegamento funzionale con la professione.
In quest'ottica, allora, secondo il logico opinare dei giudici ravennati, non appare determinante in via esclusiva, ai fini del giudizio sèlla proporzione ed adeguatezza, indagare il solo rapporto fra bene sequestrato e attività professionale esercitata, dovendosi considerare, altresì, il dato obiettivo dell'utilizzo materiale del complesso aziendale (RAGIONE_SOCIALE, lettini, siringhe, farmaci) per la realizzazione (anche) di reati di non stretta attinenza con la professione medico RAGIONE_SOCIALEa. In altri termini, il giudizio di proporzione coinvolge una duplice prospettiva: in primis, il rapporto fra immobile (e relativi strumenti di lavoro) e attività professionale, per quanto riguarda gli illeciti che appaiono una degenerazione della professione svolta; in secondo luogo, il rapporto fra immobile (e relativi strumenti professionali) e reati di non stretta inerenza rispetto all'attività lavorativa.
Coerentemente con tali premesse, si conclude nel provvedimento impugnato che, a fronte di un'attività illecita che manifesta un collegamento di occasionalità necessaria sia con "illeciti professionali", sia con "illeciti extraprofessionali", l'uni misura praticabile è quella disposta del sequestro dell'intero compendio aziendale, poiché idonea ad arginare la fondata e ragionevole probabilità che la continua disponibilità dell'RAGIONE_SOCIALE, ove non ne venga impedita la fruizione, consenta di dar corso e reiterare condotte analoghe o affini a quelle indagate, come può desumersi dalla natura delle cose su cui si impone la cautela preventiva e dal nesso strumentale con l'attività professionale svolta, dalla tipologia dei rimproveri oggetto dell'incolpazione, dalle circostanze dei fatti e delle condotte, tutt'altro episo diche o occasionali, quanto invero routinarie e seriali (si richiamano, a tal proposito, gli esiti della successiva attività di indagine condotta dagli inquirenti, ch hanno evidenziato la persistenza del contegno da. parte del prevenuto anche dopo le condotte oggetto di contestazione nel presente procedimento').
Sul punto, in definitiva, i giudici romagnoli dichiarano di concordare con quanto già affermato dal G.I.P. in sede di emissione della misura, secondo cui «la prognosi inerente al pericolo di reiterazione o aggravamento criminosi è tanto più predànte, quanto più si riflette sulla vastità del giro di clientela che affolla quotidianamente l'RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALEo, sulle modalità di definizione degli appuntamenti, fino anche a tarda sera, sulla impossibilità di discernere il reale volume dell'attiiità
decodificando la fitta rete di annotazioni presenti nelle agende sequestrate e prestando fede agli ingenti e non tracciati guadagni lucrati dall'indagata».
Di contro, l'apposizione di un vincolo soltanto parziale sull'immobile (ad esempio, soltanto su una porzione dell'edificio) viene ritenuta non sufficiente a contenere il pericolo di recidivanza, atteso che il COGNOME ben potrebbe operare nella parte di immobile lasciata nella disponibilità del titolare, continuando a perpetrare gli illeciti sub iudice (in tal senso, vengono richiamati anche gli esiti dell'attività integrativa di indagine svolta nelle more del giudizio incidentale, che ha evidenziato la commissione di ulteriori casi di eutanasia oltre quelli contestati nel presente procedimento).
Ancora, il tribunale del riesame dà atto che il sequestro soltanto degli strumenti da lavoro non sarebbe in grado di prevenire ulteriori azioni illecite, avendo l'imputato la possibilità di procurarsi analoghe attrezzature da utilizzare nel medesimo centro, liberamente accessibile alla clientela.
Logico appare, peraltro, il rilievo che non si vede come potrebbe essere condotto un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo senza strumenti e macchinari che, concretamente, consentono l'esercizio dell'attività RAGIONE_SOCIALEa. Va peraltro considerato, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, che, in questo caso, non appaiono neppure individuabili beni strumentali che non consentano la consumazione della variegata ed eterogenea rosa di condotte posta in essere dal prevenuto attraverso l'attività ambulatoriale e le relative maestranze.
In una simile prospettiva, la deduzione difensiva secondo cui il sequestro dell'immobile o anche delle sole attrezzature non sarebbe comunque in grado di impedire la reiterazione dei reati ipotizzati, in quanto il prevenuto potrebbe svolgere altrove le medesime attività, appare per i giudici romagnoli priva di sostegno, dal momento che porterebbe all'assurdo di rinunciare ex ante a disporre qualsivoglia presidio cautelare per il sol fatto che il suo autore sarebbe in grado di eluderlo.
Da ultimo, il 'tribunale del riesame dà conto di non ritenere neppure astrattamente praticabile l'opzione di una misura personale di tipo interdittivo, in quanto, anche ammettendo che una misura personale sia percepita come meno invasiva e più adeguata di una misura reale, le fattispecie criminose in questione connesse allo svolgimento dell'attività di RAGIONE_SOCIALEo non consentono, per ragioni edittali, l'applicazione di misure interdittive.
Dunque, con una motivazione che è tutt'altro che apparente, il provvedimento impugnato ritiene misura reale e proporzionata alle esigenze di cautela e conforme ai principi di sussidiarietà ed extrema ratio sopra ricordati che l'istituto cautelare deve perseguire.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al p mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2024 Il Çonsigliere estensore
Il Presidente/