Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39665 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39665 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LIPARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituo Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso del ricorso. udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo accoglimento del ricorso.
v
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 febbraio 2024, il Tribunale del Riesame di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello cautelare reale proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 19 ottobre 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Barcel Pozzo di Gotto aveva rigettato l’istanza di dissequestro dell’area sita nel Co di Lipari, località Vallone Bianco, censita al foglio di mappa 21, comprendente va particelle, tra cui la n. 247, essendo stato il sequestrodisposto in relazione di disastro ambientale, violazione delle normative paesaggistiche ed edili deturpamento delle bellezze naturali e deposito incontrollato di rifiuti.
Avverso l’ordinanza del Tribunale peloritano, COGNOME ha proposto, trami i suoi difensori di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione di legge e la manifesta illogi RAGIONE_SOCIALE motivazione, evidenziando che nella particella n. 247 su cui insiste il c recupero e messa in riserva R13 e R5 non è stata mai eseguita alcuna attivit cava, né tantomeno la lavorazione del materiale pomiceo proveniente dal front di cava ubicato nella particella n. 400, non avendo la lunga attività di ind fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l’accusa di esercizio abus di attività estrattiva di cava sulla particella n. 247, ovvero il compiment operazioni funzionali alla commercializzazione del materiale illecitamente estrat Sulla particella n. 247, che non costituisce affatto la base logistica per la p attività illecita, COGNOME ha sempre legittimamente esercitato l’attività di r inerti e messa unico in riserva R13 ed R5, centro autorizzato nel circondario d Isole Eolie. Il dissequestro di tale particella gioverebbe quindi alla salvaguard territorio delle Eolie, attualmente prive di un centro autorizzato per la me riserva degli inerti edili e quindi falcidiate da numerosi depositi illeciti di sf
Con il secondo motivo, si contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui u eventuale dissequestro non consentirebbe la ripresa dell’attività di recupero inerti in assenza di una revoca RAGIONE_SOCIALE sospensione da parte dell’Auto amministrativa, non essendosi considerato che, in data 16 ottobre 2023, COGNOME ha trasmesso alla Città RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la comunicazione di avvenut ottemperanza delle prescrizioni imposte, restando l’ente amministrativo solo attesa di un pronunciamento dell’Autorità giudiziaria.
Con il terzo motivo, si censura l’ulteriore passaggio argomentativo, secon cui l’area in questione costituiva luogo di stoccaggio incontrollato di rifiu essendo stato rinvenuto sulla particella n. 247 alcun materiale qualificabile rifiuto pericoloso o non pericoloso, ma solo materiale sabbioso proveniente da frantumazione di materiale inerte derivante da demolizioni e scavi, che, in qua tali, la ditta RAGIONE_SOCIALE è pienamente autorizzata a ricevere e a commercializzar
IL.
Ilquarto motivo è infine dedicato all’omessa considerazione dell’assenza d pericoli di crolli, pericoli ritenuti invece sussistenti dal GRAGIONE_SOCIALE. sulla sco apodittiche conclusioni dei consulenti del P.M., i quali non si sono mai recati luoghi, per cui essi si sono limitati ad affermazioni ipotetiche e congettu essendo invece emerso che la particella n. 247 non è esposta al rischio di fran
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitar perché tra loro sovrapponibili, occorre richiamare, in via preliminare, la cost affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656) secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia d sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pe ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico segui dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta RAGIONE_SOCIALE motivazion la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specif autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Ciò posto, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né u violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale de riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria decisione di conferma del rigetto da parte del G.I.P. dell’istanza di dissequest
2.1. In particolare, nel confrontarsi con le obiezioni difensive, i giudici impugnazione cautelare hanno richiamato gli accertamenti compiuti dai Carabinieri RAGIONE_SOCIALE Stazione di Lipari, da cui è emerso che RAGIONE_SOCIALE, autorizzato sin dal 200 esercitare attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non peri in realtà svolgeva anche attività di estrazione illecita di materiale pomi prelevando tale materiale dai costoni delle colline presenti sul sito in sequest
Tale attività veniva svolta con mezzi RAGIONE_SOCIALE ditta dell’indagato ed è stata effe sull’intera area sottoposta a sequestro preventivo, suddivisa in terreni in parte demaniali, in parte di proprietà di terzo e in parte di proprietà di Ca come appunto quello di cui alla particella n. 247, che permette l’accesso all’in area, garantendo il passaggio degli autocarri contenenti il materiale pomiceo una zona all’altra, prima di essere lavorato per la sua commercializzazione.
Lo spazio in questione, come emerso dai rilievi effettuati dalla P.G. e dalla dell’ARPA del 20 luglio 2023, era caratterizzato dalla presenza di pareti di sc RAGIONE_SOCIALE pomice completamente verticalizzate, da cui erano in atto fenomeni d scivolamento di materiale pulverulento, avendo da ciò i giudici del riesame tra il convincimento che la particella n. 247 aveva una funzione prodromica ed essenziale per lo svolgimento dell’attività illecita, rappresentando non solo l’ punto di passaggio per l’accesso degli autocarri contenenti il materiale pomice ma anche un sito fondamentale per la lavorazione RAGIONE_SOCIALE pietra pomice, insistend su di essa l’impianto al servizio dell’estrazione non autorizzata, attività ques ha comportato l’esportazione di 42.797,87 metri cubi di materiale pomiceo, cagionando un danno ambientale macroscopico, consistente nella distruzione dell’ecosistema RAGIONE_SOCIALE “macchia mediterranea”, nella degradazione del suolo e nell distruzione o alterazione dell’habitat RAGIONE_SOCIALE fauna presente in loco.
Dunque, a prescindere da ogni approfondimento circa l’esistenza di eventuali pericoli di crollo (pericoli non compiutamente accertati dai consulenti del P.M., comunque non da escludere per le peculiari condizioni del sito, in ragio dell’assenza di coperture vegetali e delle pendenze prossime a 75°-85°), Tribunale del Riesame ha ritenuto persistente l’esigenza di mantenere il sequest anche RAGIONE_SOCIALE particella n. 247, stante la necessità di fronteggiare il peric reiterazione dei gravi reati ambientali contestati, essendosi a ciò aggiunto, d lato, che risulta allo stato sospesa dalla competente Autorità amministrativa, nota del 7 agosto 2023, l’attività di recupero e messa in riserva dei rifiu dall’altro, che l’area in questione costituiva luogo di stoccaggio incontrollat rifiuti, atteso che i vari sopralluoghi effettuati dalla P.G. e dalla RAGIONE_SOCIALE Città RAGIONE_SOCIALE hanno constatato il rinvenimento, sul sito in questione, di una barca in vetroresina, di una botte in legno, di s per wc (lavabo e bidet), di un serbatoio in plastica, nonché di ‘diversi cumul rifiuti costituiti da materiali derivanti da demolizioni misti a materiale pomiceo
2.2. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno esser ulteriormente sviluppati nell’evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata rispetto al necessità del permanere del vincolo reale anche sulla particella n. 247, in qua sorretto da considerazioni razionali e non distoniche con le acquisizi investigative allo stato disponibili, non presta il fianco alle censure difensiv invero, oltre a sollecitare valutazioni di fatto estranee al perimetro del giudi legittimità, si muovono sostanzialmente nell’orbita non tanto RAGIONE_SOCIALE violazione legge, ma piuttosto RAGIONE_SOCIALE manifesta illogicità o RAGIONE_SOCIALE erroneità RAGIONE_SOCIALE motivazi profilo questo, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione propos contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.07.2024