Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15673 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15673 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
COGNOME NOMENOME nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro che in data 30 maggio 2023 ha disposto il sequestro preventivo avente ad oggetto beni intestati a COGNOME NOME e COGNOME NOME, perché ritenuti nella effettiva disponibilità di COGNOME NOME, indagato per il delitto di c all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della ravvisata sproporzionalità rispetto ai redditi ed alle attività economiche del predetto indagato.
In particolare, il G.i.p. ha disposto il sequestro dell’azienda individuale e dei conti correnti intestati a NOME COGNOME, ritenuto intestatario interposto, in ragione del suo legame parentale, in quanto figlio di NOME COGNOME, sulla base delle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza sul nucleo familiare e delle ulteriori risultanze che riscontravano come l’azienda sequestrata ad esso intestata fosse gestita effettivamente dal padre del ricorrente.
Tramite il proprio difensore di fiducia NOME COGNOME ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al presupposto del fumus commissi delicti sotto il profilo della verifica della corretta qualificazione del reato, non essendo stato valutato se i capi 19) e 21), ascritti all’indagato NOME COGNOME, non potessero essere rubricati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ipotesi di reato per la quale non trova applicazione ex art. 85-bis T.U. stup. la confisca c.d. allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al presupposto del c.d. periculum in mora, per l’errato assunto secondo cui il terzo interessato non sarebbe legittimato a denunciare l’assenza dei requisiti del sequestro, avendo solo la facoltà di provare la lecita provenienza dei beni.
Si argomenta facendo richiamo alla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare alla sentenza delle Sezioni Unite, Ellade, n. 36959 del 24 giugno 2021 secondo cui anche il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la motivazione del “periculurn in mora”, senza che rilevi il carattere facoltativo o obbligatorio della confisca.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla affermata interposizione fittizia o fiduciaria dell’intestazione della RAGIONE_SOCIALE individuale di NOME COGNOME. Si osserva che non vi è in atti documentazione relativa alla donazione del terreno dal padre al figlio e che, senza mettere in discussione la valutazione del contenuto delle intercettazioni, il ruolo di NOME COGNOME è solo quello di aver messo in contatto il figlio acquirente con i venditori dei terreni oggetto di sequestro.
Si deve dare atto che l’AVV_NOTAIO ha depositato una memoria difensiva recante motivo nuovo con l’allegato dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione del 28 febbraio 2024 che ha annullato l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di NOME COGNOME, padre del ricorrente, per difetto del presupposto della gravità indiziaria, con conseguenze indirette anche sul presupposto del fumus boni iuris rispetto al disposto sequestro nei confronti del figlio, odierno ricorrente, quale titolare apparente della RAGIONE_SOCIALE individuale sequestrata.
GLYPH
19,-,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti seguenti.
Il Tribunale si è uniformato all’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilit del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276700).
È stato affermato al riguardo, con specifico riferimento alla confisca di prevenzione, che tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo intestatario, sicché, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura (da ultimo, vedi Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285650).
Invero, il dato dirimente è stato ravvisato nel fatto che, in mancanza di prova dell’effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo avente ad oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, sicchè alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo (in tal senso, Sez.1, n. 35669 dell’11/5/2023, n.m.).
Invece, secondo il contrapposto orientamento, affermatosi anche in relazione alla confisca ex art. 240-bis cod.pen. (Sez.1, n. 19094 del 15/12/2020, dep.2021, Flauto, Rv. 281362), il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell’intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l’ablazione.
Secondo tale orientamento l’esclusione dell’interesse all’impugnazione sui presupposti della misura in capo al terzo deriverebbe dalla considerazione ex post della sorte dei motivi di impugnazione secundum eventum litis (nel senso che verrebbe valorizzato solo il tema relativo all’individuazione dell’avente diritto alla restituzione del bene) che invece debbono essere valutati ex ante nella loro attitudine demolitiva della pretesa fatta valere, e che quindi, nel rispetto del
fondamentale diritto di difesa, possono essere anche articolati su piani concorrenti e/o graduati (Sez.5, n. 12374 del 14/12/2017, dep.2018, La Porta, Rv. 272608).
Ritiene il Collegio di doversi discostare dall’orientamento maggioritario, non solo e non tanto perché confonde il piano della legittimazione ad agire con quello del vaglio della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, ma soprattutto perché sconta una lettura atomistica dei presupposti della misura ablatoria, che non tiene conto dell’interdipendenza dei differenti presupposti oggettivi e soggettivi della confisca che assumono rilevanza anche nella prospettiva del terzo che li contesti unitamente alla interposizione fittizia del bene.
Contrariamente a quanto affermato nelle suddette pronunce, laddove il terzo fornisca elementi idonei ad escludere i presupposti oggettivi della confisca ne risulta inevitabilmente avvalorata anche la fondatezza dei motivi relativi alla intestazione dei beni, atteso che la fittizietà dell’intestazione trova il suo principale supporto proprio nella pericolosità criminale del proposto con riguardo alle misure di prevenzione, e, più in AVV_NOTAIO, nella presunzione dell’ origine delittuosa della ricchezza confiscabile ex art. 640-bis cod. pen.
Non vi è dubbio che ove manchi l’oggettiva confiscabilità del bene in difetto dei presupposti del fumus di reato o del pericolo in mora, anche il soggetto intestatario del bene troverà maggiore supporto alla tesi della natura non fittizia ma reale della intestazione dei beni.
Invero, le stesse presunzioni di legge sulla natura fittizia della intestazione dei beni nei rapporti tra stretti congiunti (vedi art. 26 comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159) valgono solo sul presupposto della sussistenza della illiceità criminale dell’origine dei beni, e sarebbero prive di ragionevole fondamento ove si trattasse di operazioni commerciali e negoziali avulse da un contesto criminale.
Peraltro, come è stato già osservato la interposizione fittizia, oggetto di accordo simulatorio, non è di per sé illegale (Sez.5, n. 12374 del 14/12/2017, cit.), e, contrariamente a quanto affermato nella già citata sentenza della Sez. 6, n.48761 del 14/11/2023, Rv. 285650, non fa venire meno la legittimazione ad agire ed il correlato diritto a rivendicare la restituzione del bene da parte di colui che nei rapporti con i terzi abbia assunto la titolarità giuridica del bene, essendo l’accordo simulatorio efficace solo nei rapporti interni tra le parti e non anche nei confronti dei terzi (cfr. art. 1415 cod. civ.), fatta salva la diversa disciplina prevista nel caso di accordo avente una causa illecita (ex art. 1417 cod. civ.).
Nella fattispecie in esame, va osservato che il Tribunale non ha proceduto ad una disamina accurata né del cd. fumus di reato e né del c.d. peticulum in
mora, avendo ritenuto superflua tale valutazione trattandosi di ricorso proposto da NOME COGNOME, quale terzo formale intestatario del bene sequestrato, diverso dal soggetto indagato (il padre NOME COGNOME).
Tale impostazione come detto non può essere condivisa ed impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con la precisazione che tale annullamento deve ritenersi limitato alla valutazione del solo pericolo in mora.
Il profilo del fumus è stato, infatti, censurato genericamente dal ricorrente senza confrontarsi con la corretta distinzione operata nell’ordinanza impugnata in riferimento al differente presupposto dei gravi indizi richiesto per le misure cautelari personali.
A tale riguardo il ricorrente nulla ha argomentato rispetto alla assenza di equivalenza tra il presupposto del fumus commissi delicti, richiesto per il sequestro, ed il presupposto dei gravi indizi, necessario per l’applicazione della misura cautelare personale disposta nei confronti del genitore indagato.
Va ricordato che la valutazione in ordine al presupposto del “fumus commissi delicti” deve certamente tener conto dell’eventuale annullamento dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare personale nei confronti dell’indagato, ma solo quando l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento a quest’ultimo sia fondata su una motivazione incompatibile con l’astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce ed integra il differente requisito del fumus, di per sè sufficiente all’applicabilità della misura cautelare reale (Sez. 5, n. 21525 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 273127).
Nel caso di specie la genericità delle censure articolate dalla difesa sullo specifico punto rende inammissibile la relativa doglianza.
Diversamente, il presupposto del pericolo in mora non è stato oggetto di alcuna disamina da parte del Tribunale, e trattandosi di un requisito oggettivo essenziale per la validità del provvedimento di sequestro, la sua omessa valutazione integra una violazione di legge deducibile anche dal terzo interessato, perché legittimato a reclamare la restituzione del bene in difetto di uno dei presupposti fondamentali per la validità del sequestro, atteso che la legittimazione a reclamare la restituzione del bene discende dall’assunto della corrispondenza della titolarità formale a quella sostanziale posta a fondamento nel ricorso.
Inammissibile è, infine, il terzo motivo che affronta la valutazione dell’interposizione fittizia o fiduciaria dell’intestazione della RAGIONE_SOCIALE individua sottoposta a sequestro con censure che investono unicamente la motivazione laddove è pacifico che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.,
GLYPH
(P7
non potendosi neppure ravvisare nella motivazione vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
6. In conclusione, nel giudizio di rinvio il Tribunale, conformandosi al principio di diritto sopra affermato, dovrà procedere ad una disamina del pericolo in mora alla stregua dei principi già affermati nella nota sentenza delle Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 28184, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
flIl Fjresidente