Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47022 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
nei confronti di:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 15 novembre 1931;
avverso la ordinanza n. 7/2024 del Tribunale di Asti del 5 aprile 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
sentito il Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito altresì, per il resistente COGNOME l’avv. NOME COGNOME del foro di Roma, che ha chiesto la dichiarazione o comunque il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 24 aprile 2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha tempestivamente impugnato di fronte a questa Corte l’ordinanza, i cui motivi sono stati resi pubblici mediante deposito in cancelleria in data 17 aprile 2024, con la quale, il precedente 5 aprile 2024, il Tribunale di Asti, accogliendo la istanza di riesame presentata da COGNOME NOMECOGNOME oltre a dichiarare la incompetenza territoriale dell’Autorità giudiziaria di Asti in favore di quella di Roma, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale astigiano in data 1 marzo 2024 avente ad oggetto, per quanto ora interessa, un velivolo, indicato come di modello Mooney M2OR tg TARGA_VEICOLO, nella disponibilità del COGNOME; quest’ultimo risulta essere indagato poiché, secondo la ipotesi accusatoria, avrebbe sottratto il velivolo al pagamento dei diritti di confine, dovuti in quanto il bene in questione sarebbe stato importato dagli Stati Uniti d’America e, sebbene trattenuto sul territorio nazionale oltre il periodo – pari, stante la tipologia del bene in discorso, a sei mesi – di appuramento, in relazione alla sua introduzione sul territorio nazionale non sono stati pagati i diritti di confine, dovuti in misura maggiore a 10.000,00 euri.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Asti il locale Pm ha formulato un unico, sebbene assai articolato, motivo di impugnazione.
Con esso il ricorrente, avendo premesso una dettagliata ricostruzione della vicenda, anche di carattere processuale, che ha condotto sia all’adozione del provvedimento di sequestro preventivo che al suo annullamento da parte del Tribunale del riesame, ha imputato alla ordinanza impugnata di essere stata emessa in violazione di legge; secondo il ricorrente Procuratore della Repubblica il giudice del riesame avrebbe fatto errata applicazione, in primo luogo, dell’art. 760 cod. nav. in relazione al regime di cancellazione degli aeromobili dai rispettivi registri di iscrizione nazionali, quindi, e di conseguenza, della normativa che impone, allorché un aeromobile destinato ad uso privato immatricolato nel registro aeronautico di uno Stato estero non unionale si trovi all’interno del territorio nazionale per un ininterrotto periodo superiore a sei mesi, il versamento dei diritti di confine connessi alla sua importazione.
Questi essendo, in estrema sintesi gli argomenti dedotti dalla ricorrente Procura della Repubblica, ad essi si è opposta, con memoria del 11 settembre 2024, la difesa del COGNOME, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dal ricorrente Procuratore della Repubblica è inammissibile e, pertanto, come tale deve essere ora dichiarato.
Appare opportuno, per la migliore comprensione delle ragioni che hanno condotta alla presente decisione, ricostruire, sia pure nei limiti che la economia dell’attuale giudizio legittima, i dati, fattuali e processuali, che hanno preceduto la sua deliberazione.
Nell’ambito di una assai complessa ed articolata indagine – che ha visto, peraltro, già sollecitata dalle parti l’attenzione di questa Corte di legittimità condotta dalla Procura della Repubblica astigiana, volta a reprimere pretese condotte di abusiva introduzione nel territorio nazionale di aeromobili senza che fossero stati per essa corrisposti i dovuti diritti di confine, la Procura della Repubblica procedente – preso atto della circostanza che, per effetto dell’avvenuto abbassamento della soglia di punibilità del reato in contestazione, determinate condotte di omesso versamento delle imposte doganali derivanti dalla importazione di aeromobili, ivi compresa quella attribuita al COGNOME, avevano acquisito non più solo rilevanza sul piano dell’illecito amministrativo, ma anche sul piano strettamente penale – ha sollecitato al locale Gip, il quale ha positivamente corrisposto a tale sollecitazione con provvedimento emesso in data 1 marzo 2024, il sequestro preventivo del velivolo nella disponibilità del COGNOME.
Come si è accennato è provvisoriamente contestata a quest’ultimo la violazione della normativa in materia di tributi doganali, per avere egli omesso il pagamento dei diritti di confine, dovuti in misura maggiore ad euri 10.000,00, in relazione all’avvenuta immissione al consumo sul territorio nazionale del velivolo modello Mooney M2OR tg TARGA_VEICOLO, derivante dal fatto che lo stesso velivolo, sebbene rimasto iscritto nel registro aeronautico degli Stati Uniti d’America, sia rimasto all’interno del territorio nazionale ininterrottamente per oltre sei mesi.
Essendo stato impugnato di fronte al Tribunale competente per il riesame dei provvedimenti cautelari reali – individuato nella specie, data la fonte del provvedimento oggetto di riesame, nel Tribunale di Asti – tale organo giudiziario ha, intanto, dichiarato la incompetenza territoriale dell’Autorità giudiziaria astigiana a conoscere sulla presente vicenda, essendo, invece competente l’Autorità giudiziaria di Roma.
Il Tribunale ha fondato tale sua decisione in relazione alla circostanza che le indagini che avevano condotto alla formulazione della provvisoria se imputazione a carico del COGNOME ai erano svolte presso la sede, ubicata a Roma, di una società che aveva curato le pratiche legate alla introduzione ed alla permanenza sul territorio nazionale dei velivoli coinvolti nelle indagini, fra i quali quello riferibile al COGNOME, e che lo stesso era, ed era sempre stato, custodito ed utilizzato in seno all’Aeroclub di Roma, operante presso l’Aeroporto dell’Urbe, sito, appunto in Roma.
Il Tribunale astigiano ha, altresì, accolto nel merito la istanza di riesame ed ha, per l’effetto, annullato il provvedimento di sequestro preventivo riguardante il velivolo del COGNOME, ordinandone la restituzione all’avente diritto.
Ha, infatti, osservato al riguardo il Tribunale che, dalla documentazione in atti – costituita da un modello di pagamento F24 per un importo pari ad euri 43.535,68, nel quale è indicata, sotto la casella “codice atto”, il numero di targa identificativo del velivolo in sequestro, e dalla ricevuta di versamento recante il valore del velivolo corrispondente a quello riportato sull’atto di vendita del medesimo ed il codice del tributo versato che è corrispondente a quello relativo alla Iva all’importazione – risulti che il COGNOME ha versato l’imposta dovuta per la importazione del velivolo in questione; da tale fattore il Tribunale ha desunto il datò secondo il quale, consistendo il reato contestato . nella sottrazione al pagamento dei diritti di confine connessi all’importazione del più volte citato velivolo, non vi erano gli elementi per individuare il fumus delicti.
La impugnazione ora proposta dal locale Procuratore della Repubblica è rivolta sia al profilo decisorio afferente alla declinatoria di competenza territoriale sia alla sussistenza del fumus delicti.
Quanto al primo aspetto il ricorrente ha segnalato che – trattandosi di reato omissivo, per il quale vi è ontologica incertezza in ordine al /ocUs commissi delicti posto < che sarebbe stato possibile adempiere alla l'obbligazione tributaria presso qualsiasi concessionario per il versamento delle imposte operante sul territorio nazionale, ed a causa della complessità delle indagini che hanno condotto alla formulazione della provvisoria imputazione a carico del COGNOME, non era possibile neppure applicare il criterio dell'accertamento del fatto – gli unici indici utilizzabili ai fini del individuazione del giudice territorialmente competente erano: a) quello relativo al luogo di avvenuta constatazione di una parte della azione (la quale
si sarebbe realizzata, con riferimento alla fase iniziale delle condotte delittuose che avevano portato alla commissione degli illeciti fra i quali è compreso anche quello del COGNOME, in Comune di Costigliole d'Asti) e quello di prima iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. (criterio che anche questa volta dovrebbe indurre a ritenere competente l'Autorità giudiziaria astigiana).
La declinatoria di competenza pronunziata dal Tribunale del riesame con la ordinanza impugnata sarebbe, pertanto, viziata, per violazione di legge, essendo stati malamente applicati nell'occasione i criteri di individuazione del giudice territorialmente competente.
Quanto al profilo relativo alla sussistenza del fumus delicti il ricorrente ha eccepito che il reato di cui si discute sussiste non solamente per la sottrazione al pagamento dell'Iva all'importazione ma anche per effetto della "omessa nazionalizzazione della merce estera – perdurante nell'immatricolazione statunitense e permanente nel territorio dello Stato per oltre 6 mesi".
Gli assunti di parte ricorrente, rileva a questo punto questa Corte, sono entrambi manifestamenti infondati o, comunque, inammissibili in quanto articolati sulla base di presupposti manifestamente erronei.
Quanto al profilo afferente alla competenza territoriale, si osserva che, la disposizione normativa – avente il carattere della specialità ed essendo, pertanto, idonea a prevalere sulle ordinarie disposizioni codicistiche concernenti la ripartizione sul territorio della competenza penale – regolante la specifica materia è costituita, quanto ai reati finanziari (fra i quali vi è quello ora provvisoriamente contestato al COGNOME, di omesso versamento dei tributi doganali), dall'art. 21 della legge n. 4 del 1929, il quale prevede che "la competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato" (in ordine alla valenza derogatoria delle altre disposizione di carattere generale da attribuire all'art. 21 della legge n. 4 del 1929, si veda, in tema di competenza territoriale: Corte di cassazione, Sezione I penale, 28 ottobre 1982, n. 2127, rv 155846); va, perciò considerato che, nel caso di specie, il reato in provvisoria contestazione al COGNOME risulta essere stato accertato nel luogo ove questi deteneva, al momento della scadenza del termine semestrale di appuramento anteriormente alla quale non vi era l'obbligo di versare per gli aeromobili introdotti nel territorio dello Stato l'imposta doganale (costituita, pacificamente, dall'Iva dovuta all'atto della importazione; cfr, sul punto, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III
penale, 11 febbraio 2022, n. 4978, rv 282921), e cioè in Roma, presso l'Aeroclub istituito nell'Aeroporto dell'Urbe.
Deve, quindi concludersi che correttamente e senza incorrere in alcuna violazione normativa il Tribunale di Asti ha declinato la propria competenza in favore della Autorità giudiziaria capitolina (in tema di ancora attuale vigenza, in relazione alla competenza per territorio per i reati finanziari diversi da quelli previsti dal dlgs n. 74 del 2000, della disposizione di cui al citato art. 21 della legge n. 4 del 1929, si veda, di recente: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2024, n. 2559, rv 285839; e per un'applicazione di tale principio specificamente in tema di contrabbando doganale: Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 luglio 2003, n. 29667, rv 226141).
Il dato afferente all'avvenuto accertamento della violazione ascritta al COGNOME nel luogo ove era custodito l'aeromobile di cui si tratta è ulteriormente suffragato dalla Circostanza che, in sede amministrativa – e, pertanto anteriormente alla modifica normativa che ha ridotto la soglia di punibilità penale, in maniera da ricomprendere sotto il fuoco dell'ipotetico delitto anche la condotta omissiva contestata all'odierno ricorrente (sul punto, per mero scrupolo argomentativo, si rileva che non incide sull'eventuale integrazione del reato in provvisoria contestazione, la modifica in pejus della soglia di punibilità, atteso che, stante la pacifica natura permanente del reato Oggetto di contestazione, si veda, 'infatti, sul punto, Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 maggio 2019, n. 19233, rv 275792, in caso di condotta che si sia sviluppata nel tempo sotto il regime di leggi diverse, si applica quella vigente al momento della cessazione della permanenza anche se meno favorevole: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 ottobre 2015, n. G4c t ,' 43597, rv 265261) – a procedere I'D/ di lui fu, secondo la non contestata asserzione riportata nel provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di Asti, l'Agenzia delle dogane di Roma I.
La pur dichiarata incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria astigiana, non esime, tuttavia, questo giudice dall'esaminare l'ulteriore argomento impugnatorio proposto dal ricorrente Procuratore della Repubblica.
Infatti, come le Sezioni unite penali di questa Corte hanno stabilito, residuando in capo al giudice del riesame, anche nel caso in cui questi ravvisi la incompetenza del giudice che ha disposto la misura cautelare, il dovere di verificare la sussistenza o meno delle condizioni necessarie per l'adozione della misura sottoposta al suo vaglio, permane, altresì, l'interesse del Pnn che ha sollecitato l'adozione della misura (unico soggettivamente legittimato ad
impugnare il provvedimento del giudice del riesame) ad impugnare il provvedimento con il quale tale giudice, oltre ad indicare una diversa Autorità giudiziaria competente rispetto a quella procedente, ha ritenuto non integrati gli elementi astrattamente legittimanti l'adozione della misura.
Ciò in quanto (e ciò proprio allorché, come si verifica nel caso che ora interessa, la individuazione dell'Autorità giudiziaria competente effettuata con la ordinanza impugnata sia in realtà immune da censure) solo attraverso la impugnazione proposta dal Pm originariamente procedente in ordine alla astratta esistenza delle condizioni per la adozione della misura cautelare annullata in sede di riesame, è possibile, ove sul punto l'impugnazione sia fondata, l'attivazione della "valvola di sicurezza" prevista dall'art. 27 cod. proc. pen. per il caso di misure cautelari che siano state pur sostanzialmente correttamente emesse ma ciò sia stato fatto da un giudice incompetente (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 24 giugno 2020, n. 19214, rv 279092).
Tuttavia, nel caso ora in esame, anche il motivo "di merito" sollevato dal Procuratore della Repubblica ricorrente è inammissibile.
Invero, l'impianto argonnentativo sviluppato dal ricorrente si basa su di un presupposto interpretativo erroneo, cioè che il reato in provvisoria contestazione all'indagato· non abbia ad oggetto solo l'omesso versamento della imposta doganale, avendo il ricorrente ricostruito l'elemento materiale del reato in questione in termini di maggiore complessità rispetto a quelli dinanzi indicati; egli ha, infatti, individuato come penalmente (e si direbbe autonomamente) rilevante anche la condotta di omessa iscrizione nei registri aeronavali dello Stato (o comunque di uno Stato dell'Unione europea) di un velivolo che, in quanto abbia superato il periodo semestrale di appuramento in cui è rimasto ininterrottamente all'interno del territorio dello Stato (a di uno Stato dell'Unione), sia da considerarsi immesso al consumo, in quanto si tratterebbe di condotta volta a sottrarre la importazione avvenuta al versamento dei diritti di confine.
Ma, se si esamina il capo di imputazione contestato al COGNOME, si rileva che allo stesso è stato espressamente ascritto solo il fatto di avere sottratto il più volte ricordato velivolo "al pagamento dei diritti di confine (Iva all'importazione)", avendolo detenuto, sebbene tuttora iscritto nel registro aeronavale statunitense gestito e controllato dalla Federal Aviation Administration, sul territorio nazionale ben oltre il limite semestrale; limite
che, ove non consumato, avrebbe legittimato il mancato versamento dei diritti di confine.
Ora la circostanza che, invece, il tributo in questione, sebbene il velivolo non sia mai stato formalmente "nazionalizzato", risulti essere stato già da tempo versato dal COGNOME, come anche il ricorrente Pm ha riconosciuto, rende giustificata la sussistenza delle profonde incertezze segnalate in sede di riesame sulla ricorrenza del fumus delicti e, pertanto, pienamente legittima non risultando la condotta tenuta dall'indagato riconducibile al paradigma normativo descritto dalla norma precettiva la cui violazione gli è stata provvisoriamente contestata – la decisione assunta dal Tribunale di Asti in punto di annullamento del provvedimento di sequestro preventivo oggetto del riesame útosi di fronte al tale organo giudiziario.
Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti va, pertanto, dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2024
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