Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2278 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2278 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che insiste per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME insiste nel ritenere illegittimo il decreto di sequestro.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/05/2025, il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame d provvedimenti cautelari e reali, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 322 cod. pro proposta nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME indagato nell’odierno procedimento penale, e confermato il sequestro preventivo del locale di deposito delle derrate alimentari e RAGIONE_SOCIALE cu laboratorio del pubblico esercizio denominato RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla contestazio provvisoria del reato di cui all’art.6, comma 3, seconda parte, in relazione all’art.5, com lett. b) e d) RAGIONE_SOCIALE legge n. 283 del 1962, per aver detenuto, nella qualità di gestore dell’e di somministrazione di bevande e alimenti summenzionato, alimenti in cattivo stato d conservazione e insudiciati.
2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione NOME COGNOME, quale indagato ne procedimento penale, affidando il ricorso a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in relazion competenza degli accertatori, agenti RAGIONE_SOCIALE Polizia Municipale, ad effettuare il sopralluogo pr l’esercizio commerciale e a constatare lo stato dei RAGIONE_SOCIALE e degli alimenti in sequestro. Pr che già la legge n. 283 del 1962, ormai abrogata, prevedeva espressamente che i controlli i materia igienico-alimentare fossero di competenza del personale tecnico dell’RAGIONE_SOCIALE o delle aziende RAGIONE_SOCIALE, che anche il d.lgs. n. 193 del 2007 aveva affidato la competenza ed effet i controlli ai RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE e che, più recent materia è stata interamente regolamentata dal d.lgs. del 2 febbraio 2021 n. 27, che, all’ar ha stabilito che il RAGIONE_SOCIALE, le regioni e le RAGIONE_SOCIALE e le aziende sa RAGIONE_SOCIALE sono le uniche autorità competenti a pianificare, programmare e eseguire i control persino ad effettuare i sequestri penali in caso di rilevazione di illeciti.
Precisa che trattasi di competenza esclusiva che, lungi dall’attribuire una mera facoltà suddette autorità ed enti RAGIONE_SOCIALE nel settore degli alimenti, discende da una normativa spe prevalente sulle norme generali del codice di procedura penale, e che risponde alla ratio di affidare a personale qualificato tecnicamente i controlli inerenti alla sicurezza alimentare
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 321, comma 3 bis, proc. pen. e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, in quanto gli agenti hanno sottoposto a sequestro anc derrate alimentari non indicate né nel decreto di sequestro d’urgenza né nel provvedimento convalida del giudice per le indagini preliminari, così estendendo il vincolo reale in asse autorizzazione. Ne chiede pertanto l’immediata restituzione.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione del principio di proporzio posto che è stato disposto il sequestro non solo delle derrate alimentati, ma anche RAGIONE_SOCIALE cuci laboratorio, in assenza di attualità e concretezza del periculum e senza alcuna motivazione sul punto, in tal modo sostanzialmente effettuando una misura interdittiva che anticipa la mis di cui all’art. 12 bis RAGIONE_SOCIALE I. n. 283/1962.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’inammissibilità del r
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure che contestano la legittimità del sequestro, in quanto effettuato d municipale per reati esorbitanti dalla sua competenza, sono manifestamente infondate
Al riguardo, si precisa che l’art. 2 del d. Igs 27/2021 attribuisce la competenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, /ree regioni,)RAGIONE_SOCIALE Aziende sanitari pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le ufficiali nonché procedere all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative…”. Ne s suddetta norma detta una disciplina specifica in materia di accertamento de amministrativi e contestazione delle sanzioni amministrative, che giammai introduce un alle norme generali contenute nel codice di procedura penale.
Costituisce infatti insegnamento risalente, ma mai messo in discussione, quello sec ai sensi dell’art. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell’art. 57, comma secondo, lett pen., la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guar alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell’ambito territoriale dell’ente e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funz accertamento di reati di qualsiasi genere che si siano verificati in loro presenza, un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria (così Sez. 1, 10/03/1994, Penna, Rv. 197211-01). Inoltre, come espressamente affermato in altra pr dall’art. 57 cod. proc. pen. non si evince che l’attività di agenti di polizia giudiz vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali, in qu RAGIONE_SOCIALE norma ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenu 5, comma 1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE polizia muni Sez. 5, n. 1869 del 05/11/1992, dep. 1993, Ferrara, Rv. 193200-01; n. 31930 del 07/06/2022 Cc. (dep. 30/08/2022 ) Rv. 283482).
Nel caso in disamina, correttamente, il giudice a quo ha affermato che il combinato disposto degli artt.2, commi 1 e 2, e 5 del d.lgs. 27/2021 attribuisce alle autorità sanit RAGIONE_SOCIALE una mera facoltà dell’esercizio dei poteri e delle funzioni di accertamento amministrativi e, conseguentemente, ha affermato che è pienamente legittimo il sopr il contestuale sequestro preventivo in via d’urgenza effettuato dagli agenti e uffic di polizia municipale nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria sancite disposto degli artt. 55, 56 e 57 cod. proc pen.
In ordine alla seconda doglianza, si precisa che essa deve essere oggetto di autonoma procedura cautelare mediante istanza di dissequestro al GIP, in quanto il vizio non inerisce provvedimento genetico, ma alla fase attuativa e esecutiva di esso.
3.Infine, in ordine al periculum in mora e al vincolo di pertinenzialità tra i RAGIONE_SOCIALE e le derr oggetto di sequestro e la fattispecie di reato contestata, si ricorda che, in tema di confi cose servite per la commissione del reato, è necessaria la sussistenza di un nesso di specific non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutar anche verificando la rispondenza RAGIONE_SOCIALE misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza proporzionalità rispetto alla finalità RAGIONE_SOCIALE stessa (Sez. 6, n.17763 del 13/12/2018, Rv. 275 01). Nel caso in disamina il giudice a quo, con motivazione congrua ed adeguata, ha evidenziato le pessime condizioni igienico RAGIONE_SOCIALE in cui si trovavano, all’atto del sopralluogo, tanto di deposito delle derrate e la cucina laboratorio, tanto la totalità delle derrate alime conservate, condizioni che non lasciano ipotizzare l’occasionalità RAGIONE_SOCIALE violazi contravvenzionale provvisoriamente contestata al ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all’udienza del 21/11/2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente