Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32704 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32704 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, n. Crotone DATA_NASCITA avverso l’ordinanza n. 1/24 RI MCR del Tribunale di Crotone del 18/04/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Crotone ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto del 24/01/2024 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo della autovettura marca TARGA_VEICOLO al medesimo intestata per sproporzione ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, risultando l’istante indagato per il delitto di cui all’art. 73, comma stesso d.P.R.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, deducendo un unico articolato motivo di doglianza, in cui sostiene l’impossibilità di ravvisare una sproporzione reddituale per l’anno 2021 tra fonti lecite di guadagno (attività lavorativa svolta, pensione d’invalidità percepita dalla figlia reddito di cittadinanza familiare) ed acquisto del bene avvenuto mediante permuta di altra autovettura del valore di 24.000,00 euro nonché con i proventi (10.000 euro) di una vincita alla lotteria Gratta e Vinci conseguiti dalla convivente NOME COGNOME.
Deduce, inoltre, che la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro aveva nel 2023 rigettato la richiesta di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali a proprio carico in relazione ai fatti accaduti nel 2021.
Con memoria dell’Il giugno 2024, il difensore del ricorrente ha arricchito, circostanziato e sviluppato i motivi originari di ricorso, come già esposti nelle linee essenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Preliminarmente va dato atto che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una dichiarazione scritta di adesione all’astensione RAGIONE_SOCIALE udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE per i giorni 10, 11 e 12 luglio
2024, ma la stessa non esplica alcun effetto attesa la natura non parteci della presente procedura.
Nel merito, va rilevato che l’inammissibilità dell’impugnazione deriva n tanto dal riferimento, in realtà implicito e che risulta comunque precluso, a v motivazione (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), quanto dalla circostan dell’essere le doglianze declinate esclusivamente in punto di fatto, oltre t argomenti che il Tribunale ha debitamente considerato e valutato.
Non è compito della Corte di cassazione, alla luce del ristretto ambito in c esplica il vaglio di legittimità sui provvedimenti in tema di sequestro, seg ricorrente nell’esposizione dei profili di merito che sostengono il ricors quindi del tutto evidente come l’insistita attenzione dedicata alla quest riguardante, oltre tutto, un fatto cronologicamente successivo rispetto acquisizione patrimoniale – della vincita da parte della convivente ad una lot (v. pag. 3 ord. impugnata) debba essere dichiarata, al pari RAGIONE_SOCIALE altre (ad dedotto acquisto dell’autovettura oggetto di sequestro a seguito di permuta altro autoveicolo), semplicemente inconferente rispetto alle deduzioni in astr formulabili nell’ambito della presente procedura.
In definitiva, dunque, non è stata dedotta alcuna violazione di legge da risulterebbe affetto il provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e versamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
I Presidente