Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39006 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39006 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a .Jesi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 del Tribunale del riesame di Macerata letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe l con la quale il Tribunale del riesame di Macerata ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 30 maggio 2025 dal GIP del medesimo Tribunale, avente ad oggetto la somma di 17 mila euro rinvenuta nel corso della perquisizione eseguita contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n.2, 61 n. 11 quater, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309 del 90.
Il ricorso si articola in tre motivi.
1.1. Con il primo si eccepisce la violazione di legge e l’erronea applicazione degli artt. 309, 24, 27, 16 e 8 cod. proc. pen. stante l’incompetenza per territorio del giudice emittente / nonché la carenza assoluta e la manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale ha ritenuto irrituale il riferimento ai 70 episodi di detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente contestati all’indagato, alle incolpazioni oggetto dell’ordinanza cautelare personale ed alla questione di competenza, non essendovi riferimento alle incolpazioni nel decreto di sequestro, ma ciò nonostante ha omesso di confrontarsi con le censure difensive e ha ritenuto corretta l’individuazione della competenza territoriale in base alla indicazione contenuta nelle incolpazioni, che si riferiscono in massima parte ad episodi avvenuti in Cingoli, ove è stata eseguita la perquisizione ed il sequestro del denaro. Di contro la difesa, basandosi sulla informativa finale in atti, aveva rilevato che la prima condotta attribuita al ricorrente insieme al COGNOME e alla COGNOME era stata commessa in Colli del Tronto e solo successivamente in Cingoli, come confermato dalle chat del cellulare sequestrato alla COGNOME, partita da Roma per effettuare due consegne di ingenti quantità di sostanza stupefacente, e dai tabul,ati, sicché la competenza spettava al Tribunale di Teramo i ove era stato commesso il primo reato competente anche ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. con riferimento al reato più grave o a reati connessi di pari gravità.
Errata è l’affermazione circa il limitato potere di controllo del Tribunale in sede di riesame sul profilo della competenza per territorio ed è omessa la motivazione sui presupposti applicativi dell’art. 321 cod. proc. pen. / in caso di mancata rinnovazione della misura ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. e sulla sussistenza dell’urgenza; si contesta, inoltre, il rigetto della declaratoria di inefficacia della ordinanza genetica e la mancata applicazione dell’art. 27 cod. proc. pen., ritenendo applicabili alla materia cautelare reale i medesimi principi affermati per le misure cautelari personali.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge per avere il Tribunale integrato una motivazione assolutamente carente e reso una motivazione apparente in relazione al periculum in mora.
La difesa aveva dedotto l’assenza di motivazione nel decreto di sequestro, integrata dal Tribunale con motivazione che confonde i presupposti del sequestro funzionale alla confisca-con il pericolo di reiterazione; peraltro, la motivazione si concentra sulla finalità impeditiva del sequestro, omettendo di motivare sulla finalità di confisca nonché sulle circostanze dedotte dalla difesa, relative alla pregressa attività di lavoro del ricorrente, alla giovane età e all’incensuratezza. Illegittimamente il Tribunale ha integrato la motivazione del decreto, anziché annullarlo; mancava la motivazione sul nesso di pertinenzialità tra il bene e il
reato e sul periculum, che il Tribunale ha integrato con affermazioni che non trovano riscontro nel provvedimento genetico.
1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge in ordine alla giustificazione della provenienza del denaro i relativa al sequestro per sproporzione / e motivazione apparente sui presupposti del sequestro e del periculum. Con motivazione assertiva il Tribunale ha disatteso le giustificazioni addotte dalla difesa, non valutando che il ricorrente ha sempre lavorato, che il · padre gli ha donato la somma di 8 mila euro e che ha vissuto con la propria famiglia, risparmiando somme consistenti. Segnala che la mera sproporzione tra profitto confiscabile e patrimonio non è sufficiente per disporre il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria e che occorre pur sempre la motivazione sul periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Del tutto infondato è il primo motivo / con il quale si eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice procedente.
Sul punto l’ordinanza si sottrae a censure, in quanto il Tribunale ha correttamente circoscritto l’oggetto del suo esame al decreto di convalida del sequestro eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria ed al contestuale decreto di sequestro preventivo del denaro rinvenuto nell’abitazione del ricorrente nel corso della perquisizione locale e veicolare, disposta dal P.m. con decreto del 15 maggio 2025 nell’ambito delle indagini su un traffico di stupefacenti in cui era coinvolto il COGNOME insieme ad altri 18 imputati ed eseguita contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza cautelare.
Risulta, pertanto, evidente che non era sottoposto all’analisi del Tribunale il più ampio compendio probatorio posto a base dell’ordinanza cautelare personale e delle contestazioni provvisorie formulate con la conseguenza che l’eccezione di competenza territoriale risultava eccentrica rispetto al sequestro, pacificamente eseguito in Cingoli, ove risiede il ricorrente e dove, peraltro, risultava commessa la maggior parte degli episodi di cessione secondo le contestazioni provvisorie formulate.
2.1. Del tutto infondata è anche l’eccepita violazione di legge in relazione all’art. 27 cod. proc. pen., in mancanza di una pronuncia declinatoria della competenza e di un provvedimento ad efficacia provvisoria.
2.2. Analoga valutazione va espressa in ordine alla dedotta parificazione tra misure cautelari reali e personali emesse da giudice incompetente per territorio, avendo questa Corte già affermato che, in tema di misure cautelari reali, il
giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto a valutare la sussistenza del requisito dell’urgenza, a differenza di quanto previsto dall’art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (Sez. 2, n. 28059 del 23/04/2024, Maglio, Rv. 286721).
Parimenti, è del tutto infondata la censurata mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo, avendo il Tribunale ritenuto, al pari del GIP, sussistenti i presupposti richiesti per l’adozione della misura; in primo luogo, il fumus commissi delicti, desunto da plurimi elementi acquisiti nel corso delle indagini (intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi di immagini estrapolate da videoriprese, servizi di osservazione), indicativi del coinvolgimento dell’indagato in un’intensa attività illecita di gestione di un traffico di sostanze stupefacenti in consistenti quantità, essendo emersa la sua capacità di movimentarne e cederne decine di chili, risultante dalle numerose contestazioni elevate.
Correttamente il Tribunale ha precisato, al pari del GIP, che al ricorrente non è contestata la mera detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi, bensì il coinvolgimento in una proficua attività di cessione, che legittima il sequestro funzionale alla confisca per sproporzione della notevole somma rinvenuta in contanti e suddivisa in mazzette da 10 mila e 5 mila / oltre ad altri 2 mila euro, custoditi nell’armadio della camera da letto in uso esclusivo del ricorrente.
A differenza di quanto denunciato nel ricorso, anche il GIP aveva precisato che la confisca del profitto del reato ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7 bis, d.P.R. 309 del f90 non è consentita nel caso di mera detenzione di sostanze stupefacenti, essendo, invece, legittima in caso di cessione.
Altrettanto correttamente il Tribunale, al pari del GIP, ha dato atto della legittimità del sequestro funzionale alla confisca per sproporzione della consistente somma di denaro rinvenuta in contanti, in presenza delle condizioni previste dall’art. 240 bis cod. pen., cui rinvia l’art. 85 bis d.P.R. 309 del /90, sussistenti nella fattispecie.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, come già argomentato dal GIP, l’indagato aveva dichiarato un reddito di appena 2.400 euro per l’anno 2023 e per l’anno successivo non aveva presentato dichiarazione, sicché risultava ragionevole ricondurre la somma di denaro all’attività illecita accertata nel corso delle indagini, stante l’inattività protratta per due anni.
Ne deriva che alcuna illegittima integrazione del titolo ablativo ha effettuato il Tribunale.
4. È sorretto da argomentazioni logiche e coerenti il rigetto delle giustificazioni addotte dalla difesa a fronte dell’accertata modestia del reddito da lavoro dichiarato nel 2023 e dell’assenza di documentazione per gli anni a seguire nonché della inidoneità della documentazione prodotta, non tradotta e di dubbia autenticità, relativa ad una donazione di 8 mila euro, asseritamente proveniente dal padre del ricorrente. Non illogicamente è stata ritenuta scarsamente verosimile la riconducibilità della somma a risparmi leciti, avuto riguardo al lungo periodo di inattività del ricorrente, alla contestualità del rinvenimento della somma con lo svolgimento dell’attività illecita ed alla anomala modalità di conservazione del denaro.
Ne deriva che non è affatto censurabile la ritenuta riconducibilità della consistente somma di denaro all’attività illecita monitorata nel corso delle indagini, relativa ad un titolo di reato, quale il traffico di stupefacenti considerato dal legislatore fonte di accumulazione illecita, suscettibile di ablazione in presenza di sproporzione rispetto al reddito del condannato per uno dei reati spia indicati dall’art. 240 bis cod. pen. ed in mancanza di idonea dimostrazione della provenienza lecita della stessa.
4.1. Neppure è censurabile, avuto riguardo alle modalità di conservazione e divisione della somma, la presunta destinazione della stessa al pronto reimpiego nell’acquisito di nuove partite di stupefacenti; potenzialità ravvisata dal GIP e considerata dal Tribunale non contraddittoria i né incompatibile con la indicata funzionalità del sequestro alla confisca allargata, trattandosi, piuttosto, di circostanza giustificativa dell’intervento cautelare e fondante il periculum in mora, la cui motivazione è necessaria anche per il sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen..
Deve essere, in primo luogo, ribadito che, con risalente pronuncia questa Corte, (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv.226491), nel delineare le condizioni che legittimano la confisca allargata, collegata alla natura di una serie di reati individuati dal legislatore ed assistiti da presunzione 2i-Et.to di accumulazione illecita, ameni precisato che tale presunzione può ragionevolmente operare nei confronti di reati idonei a creare una “accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti”, in tal modo giustificando la sottrazione dei beni di presumibile provenienza criminosa posseduti dal condannato per uno dei reati tassativamente indicati dalla norma.
In secondo luogo, va considerato che, come già affermato da questa Corte, anche il sequestro funzionale alla confisca allargata deve contenere la concisa motivazione del “periculum in mora”, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del
giudizio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l’onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283810). E ciò in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848).
Ne deriva la totale infondatezza delle censure difensive nella parte in cui denunciano la confusione tra sequestro impeditivo e sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata / nonché tra finalità preventiva e pericolo di reiterazione del reato, avendo il Tribunale spiegato che l’esigenza anticipatoria del sequestro disposto riposa sulla rilevante sproporzione tra la descritta situazione reddituale del’indagato e la somma rinvenuta in suo possesso nonché sulla necessità di inibirne il reimpiego ed il reinvestimento nell’attività illecita.
4.2. Del tutto infondata è, infine, la censura relativa alla mancanza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra il denaro e i reati contestati, non trattandosi di presupposto richiesto per il sequestro funzionale alla confisca per SP roporzione.
Detta misura, che mira a contrastare l’accumulazione illecita, non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal solo delitto per cui è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che, in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni ed in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita, essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella accertata in giudizio.
Il sequestro e la successiva confisca non sono, infatti, subordinati all’accertamento di un nesso di derivazione tra i reati tassativamente enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio, dal momento che il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna.
Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra cosa e reato previsto dall’art. 240 cod. pen., in quanto la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza sebbene atipica, con funzione anche dissuasiva (Sez. U, n. 920 del 17/10/2003, dep. 2004,
Mantella, cit.), poiché riveste una funzione di ostacolo preventivo, volto ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 23 ottobre 2025
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Il consigliere ,tensore
Il Presidente