Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40705 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento del GIP del medesimo Tribunale, di applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro, anche per interposta persona, appostate a qualsiasi titolo su conti bancari, o nel sistema finanziario, a titolo di profitto dei reati pari ad eu 218.860,00, ovvero in caso di incapienza totale o parziale, il sequestro finalizzato alla confisca di beni mobili o immobili per equivalente, nella disponibilità dello stesso NOME COGNOME, indagato per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990, per avere in numerose occasioni durate per anni, indicate provvisoriamente ai capi da 1) a 29), detenuto e ceduto sostanze stupefacenti, dal settembre 2017 al settembre 2023.
Ad avviso del provvedimento impugNOME, le indagini condotte, soprattutto grazie alle dichiarazioni di consumatori abituali di droga,le intercettazioni telefoniche ed i servizi di osservazione, controllo e pedinamento, avevano individuato nel COGNOME una persona abitualmente dedita alla vendita di cocaina e hashish, quantomeno dall’anno 2008. Lo stesso aveva creato una vasta rete di clienti consumatori che gli avrebbero consentito di accumulare ingenti ricchezze quantificate sulla base delle dichiarazioni rese dai soli clienti identificati in euro 218.000. L indagini avevano anche consentito di evidenziare la sproporzione tra il patrimonio dello stesso e le sue entrate ufficiali. I finanzieri avevano apprezzato il valore economico dell’abitazione sita a Ravenna, all’interno della quale era stata riscontrata la presenza di finiture di pregio (marmi), arredamento ed apparecchiature tecnologiche di ultima generazione, orologi Rolex, denaro contante per euro 5000,00 suddiviso in 100 banconote da 50 euro. Inoltre, l’indagato era risultato proprietario di vetture e motociclette acquistate a prezzi considerevoli negli anni 2019, 2021 e nell’anno 2017. Nell’anno 2020 l’indagato risultava aver effettuato spese per beni diversi da quelli di prima necessità per complessi euro 55.404, 60. A fronte di ciò, il reddito dichiarato dal COGNOME era stato pari ad euro 4363,49 per l’anno 2017, euro 2756,83 per l’anno 2108, euro 17240,48 per l’anno 2019, euro 9428 per l’anno 2020 ed euro 5379 per l’anno 2021. Si trattava di redditi insufficienti a giustificare le ricchezze acquisite con una sproporzionalità progressiva.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 240, cod. pen., in presenza del necessario nesso di pertinenzialità tra la somma rinvenuta in sede di perquisizione (in uno con la droga) e i reati contestati, per l’appunto quello di
detenzione finalizzata allo spaccio, essendo state contestate al COGNOME in questo procedimento precedenti attività di cessione di stupefacenti.
4 Il ricorrente ha affidato le censure a un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della confisca di cui agli artt. 73 co. 7 bis e 85 bis d.P.R. n 309/1990. In particolare, evidenzia che il Tribunale aveva motivato la decisione con riferimento ad attività di indagine che, però, non corrisponderebbero alla realtà. L’indagato, infatti, è un imprenditore edile che aveva svolto la propria attività dapprima in forma individuale e poi in forma societaria. La capacità economica familiare, dunque, sarebbe derivata da tali attività imprenditoriali, come si evincerebbe dal fatto che nell’arco temporale compreso tra il 2016 ed il 2023 le società avevano effettuato versamenti tracciati sul proprio conto corrente. Di contro, le indagini non avevano verificato adeguatamente le dichiarazioni dei soggetti tossicodipendenti. L’ordinanza, in definitiva non avrebbe motivato in ordine al nesso di pertinenzialità e non avrebbe valutato la necessità di pervenire ad un punto di equilibrio tra la finalità del contrasto alla criminalità lucrogenetica ed il sacrificio diritti di proprietà individuali.
S, Il Procuratore generale, in persona della Sostituta NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
È principio consolidato quello in base al quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/1072023, COGNOME, Rv. 285608-01; n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692-01); con la conseguenza che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di
ricorso dall’art. 606, lett. e), stesso codice (sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468-01).
3.. Ciò posto, deve rilevarsi intanto che il ricorrente non ha posto in discussione che si procede per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, oltre che per plurime cessioni di essa, con la conseguenza che la delibazione in sede di riesame, in difetto di una riqualificazione giuridica della condotta, deve ritenersi esattamente quella per la quale è stata esercitata l’azione cautelare, e che, in relazione ad essa che va valutata, con i limiti e i connotati di fluidità pur riconoscibi all’accusa provvisoriamente formulata in sede cautelare, la fondatezza della pretesa punitiva in termini di fumus del reato ipotizzato.
Alla luce di tali coordinate in diritto, deve escludersi, in ordine al sequestro diretto della somma di denaro pari ad euro 5000,00, che il provvedimento impugNOME sia incorso in violazione di legge, considerata la natura del bene con riferimento al quale era stata esercitata l’azione cautelare (denaro). Sul punto, va intanto richiamato il principio affermato dal diritto vivente, per il quale il prodotto del reato rappresent il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività ill il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 3/7/1996, Chabni, Rv. 205707-01; sez. F., n. 44315 del 12/9/2013, COGNOME, Rv. 258636-01; Sez. U, n. 31617 del 26/6/2015, COGNOME, Rv. 264436-01, in cui si è ribadito che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via dirett ed immediata dalla commissione dell’illecito; sez. 2, n. 53650 del 5/10/2016, COGNOME, Rv. 268854-01); e, nella specie, si ripete, il reato è quello di detenzione illecita e spaccio di sostanza stupefacente.
La decisione censurata è, poi, del tutto coerente con l’indirizzo consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla confiscabilità ai sensi dell’art. 240, cod. pen. del denaro rinvenuto in concomitanza del sequestro di droga illecitamente detenuta: pur riconoscendosi la possibilità di procedere alla confisca di esso, ciò è tuttavia consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall’art. 240 cod. pen. o dall’art. 240 bis, cod. pen. (Sez. 2 n. 41778 del 30/9/2015, COGNOME, Rv. 265247; Sez. 4 n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900).
Quanto poi, al sequestro dell’intero patrimonio familiare ex art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, osserva il Collegio che i relativi profili del motivo di ricorso, sebbene rubricati anche con riferimento al solo vizio deducibile ai sensi del combiNOME disposto
degli artt.325, comma 1, e 324 cod. proc. pen., censurano la motivazione resa dal giudice del riesame che, contrariamente a quanto dedotto, non si è sottratto all’obbligo di indicare le ragioni del suo convincimento.
Il ricorrente è persona sottoposta a indagini per i reati di cui agli artt. 73 primo e quarto comma, T.U. Stup. e il provvedimento genetico si sostanzia in un sequestro funzionale all’esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge prevede la confisca indipendentemente dalla attitudine delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, che riguardano il diverso sequestro preventivo discipliNOME dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Ciò non esclude che il provvedimento che dispone tale sequestro si possa fondare sulla mera confiscabilità dei beni. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la necessità che il giudice fornisca una concisa motivazione anche in relazione al periculum in mora sul quale si fonda il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., anche nel caso in cui oggetto del sequestro siano somme di denaro, dovendo illustrare, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizi (Sez. U, n.36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848 – 01; Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286021 – 01; Sez. 3, n.47054 del 22/09/2022, COGNOME, Rv. 283910 – 01;)
Il provvedimento impugNOME ha, in primo luogo, evidenziato come il Giudice per le indagini preliminari avesse fornito adeguata motivazione in merito alla presunzione di illecita accumulazione e in merito alla sproporzione tra l’entità della somma sequestrata e le capacità reddituali dell’indagato, spiegando che il nucleo familiare gode in sostanza del solo modesto reddito dell’indagato, osservando come la somma sequestrata ecceda largamente i redditi dichiarati al fisco, ritenendola incompatibile con l’accumulazione del contante e con l’accumulo dei beni di alto valore a disposizione della famiglia e del tenore di vita della stessa. Inoltre, era mancata giustificazione della provenienza lecita del patrimonio. I presunti compensi derivanti dalla partecipazione societaria alla RAGIONE_SOCIALE, oltre ad aprire altri fronti indagine, erano comunque riferiti a periodi di tempo successivi al 2019 e non si correlavano esattamente a corrispondenti accrediti sul conto dell’indagato.
Con riguardo al periculum in mora, già l’ordinanza del GIP aveva ritenuto trattarsi di denaro contante; dunque, di un bene che di per sé può essere agevolmente speso e reimpiegato, anche solo per affrontare le spese necessarie alla vita quotidiana, considerati i redditi dell’indagato e dei suoi familiari conviventi.
La motivazione, lungi dall’essere meramente apparente o di stile, risulta circostanziata e coerente con gli atti a disposizione dell’autorità procedente sia con riguardo al profilo dell’assenza di prova circa la lecita provenienza sia con riguardo al periculum in mora; giova sottolineare come si possa a tal fine ritenere sufficiente l’indicazione che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alieNOME e che, nel caso concreto, il giudice si è attenuto a tale principio (Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 – 01).
Tali sono le ragioni per le quali il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa della inammissibilità (Corte Cost. n. 186/RAGIONE_SOCIALE)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende..
Così deciso li 1 ottobre 2024.