Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27210 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27210 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Tirana (Albania)1118/04/1981
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l’ordinanza pronunciata in data 03 aprile 2025 con la quale il Tribunale di Imperia ha rigettato l’istanza di riesame avverso il provvedimento di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 17 marzo 2025 ed il successivo decreto di sequestro probatorio emesso in data 18 marzo 2025.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 708 cod. pen. nonché mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di riesame avverso il provvedimento di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 17 marzo 2025.
Il Tribunale avrebbe omesso di valutare le doglianze difensive con cui era stata contestata la legittimità del provvedimento di convalida in considerazione del fatto che il
sequestro era stato disposto in relazione ad un reato (art. 708 cod. pen.) dichiarato illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 1996.
I giudici del riesame avrebbero erroneamente omesso di motivare in relazione a tale doglianza sul presupposto che l’impugnato decreto di convalida sarebbe stato sostituito dal decreto di sequestro probatorio datato 18 marzo 2025 con conseguente carenza di interesse dell’indagato ad ottenere l’annullamento del primo provvedimento ablatorio.
A giudizio della difesa, invece, i due provvedimenti produrrebbero distinti effetti giuridic in considerazione dell’autonomia degli stessi e del fatto che il decreto di sequestro del 18 marzo non avrebbe espressamente annullato o revocato il precedente provvedimento del Pubblico ministero.
Il ricorrente deduce, con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 125, 178, 253 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato presupposto del delitto di ricettazione e degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il provvedimento del Tribunale, così come il decreto di sequestro probatorio, non conterrebbero alcuna descrizione della condotta di ricettazione, essendosi limitati i giudici del riesame alla mera indicazione della norma violata, senza alcuna valutazione delle doglianze difensive.
La motivazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto sussistente il fumus del reato di ricettazione sarebbe fondata su circostanze congetturali, prive di alcun fondamento logico-fattuale, e su un percorso argomentativo privo della necessaria individuazione della tipologia del reato presupposto.
I giudici del riesame si sarebbero, infatti, limitati a fare riferimento all’ing quantitativo di denaro rinvenuto nella disponibilità dell’Hoxha, alle particolari modalità d conservazione ed occultamento del denaro ed alla mancata giustificazione della provenienza delittuosa di quanto in sequestro, senza indicare -neppure in termini embrionali- la tipologia del delitto presupposto.
La motivazione posta a fondamento del sequestro probatorio del denaro, sarebbe, pertanto, meramente apparente in quanto fondata esclusivamente su elementi di mero sospetto e, in particolare, sul possesso ingiustificato di una somma ingente di denaro.
Il ricorrente eccepisce, con il quarto motivo di impugnazione, violazione degli artt. 125, 253 cod. proc. pen. 648 cod. pen. nonché carenza motivazione in relazione alla natura di corpo del reato della somma di denaro in sequestro e di cosa pertinente al ( 6 reato del telefono cellulare dell’indagato nonché assenza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie posta a fondamento del sequestro.
La motivazione sarebbe apparente laddove i giudici del riesame fanno riferimento, in ordine alle esigenze probatorie, al decreto del Pubblico ministero senza tenere conto del fatto che tale provvedimento non conterrebbe alcuna argomentazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è dedotto in carenza di interesse.
1.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
In data 16 marzo 2025, personale della Squadra Mobile di Imperia ha sottoposto a sequestro probatorio la somma in contanti di 59.890,00 euro ed un telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità del ricorrente;
In data 17 marzo 2025, il Pubblico ministero ha convalidato il sequestro dei predetti beni in quanto corpo del reato e cosa pertinente al reato di cui all’art. 708 cod. pen.;
In data 18 marzo 2025, il Pubblico ministero, in considerazione della ritenuta erroneità del richiamo all’ad. 708 cod. pen., ha emesso decreto di sequestro probatorio dei beni già menzionati in relazione al reato di ricettazione.
1.2. Ciò premesso deve essere ricordato che l’ad. 568, comma quarto, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalit negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, COGNOME, Rv. 269199 – 01).
Deve trattarsi, pertanto, di interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante (sul quale, peraltro, grava l’onere di indicare l’eventuale pregiudizio subito a seguito dell’eccepita violazione di legge, onere non rispettato dall’odierno ricorrente). Né tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica ( 6 del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento.
Nel caso di specie tale interesse, concreto ed attuale, non è in alcun modo ravvisabile visto che il ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio dall’annullamento dell’impugnata ordinanza in relazione al decreto di convalida emesso dal Pubblico Ministero in data 17 marzo 2025, provvedimento che è stato integralmente sostituito dal decreto di sequestro probatorio del 18 marzo 2025.
Il secondo motivo di impugnazione è fondato per le ragioni che seguono.
2.1. La motivazione impugnata è assolutamente carente in ordine all’individuazione della tipologia dell’ipotizzato reato presupposto del reato di ricettazione; va ricordato, i proposito, che, in caso di contestazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen., è possibile addivenire a sequestro solo se è individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamente ricettati (vedi Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01: «Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti l consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali»; nello stesso senso Sez. 2, n. 17951 del 07/02/2023, Pertena, non massimata).
Di conseguenza, la sussistenza del fumus del reato che legittima il vincolo può essere ritenuta solo laddove sia identificata, quanto meno la tipologia del reato presupposto, che si colloca a monte della condotta di ricettazione e che è essenziale per la configurazione della condotta penalmente rilevante (vedi Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 277020 – 01: «con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del reato su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera ‘postulazione” dell’esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e a situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260921); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell’indagato (vedi Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433: «Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta, all’esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in
quella legale e valutare la plausibilità di un- giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell’imputato»).
2.2. Si deve, inoltre, rilevare che la motivazione impugnata risulta apparente in quanto desume la provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro esclusivamente in
ragione dell’importo e delle modalità di conservazione delle banconote nonché della mancata giustificazione della provenienza del denaro in sequestro, elementi ambigui e
privi di univocità indiziarla, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità della somma di denaro da parte del ricorrente.
Si tratta, infatti, di indicazioni meramente congetturali, che riguardano la natura di quanto sequestrato, che tuttavia non indicano alcunché in ordine al delitto presupposto
che avrebbe generato la ipotetica illecita detenzione della somma vincolata.
La natura congetturale delle affermazioni dei giudici del riesame induce ad affermare che l’ordinanza impugnata è priva di una reale motivazione in ordine alla possibile
provenienza delittuosa del denaro in sequestro intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera affermazione di un ingiustificato
possesso di un oggetto di valore da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 2, n. 29689 del
28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 – 01; Sez. 2, n. 45150 del 20/09/2022, Dedej, non massimata).
La motivazione impugnata non specifica adeguatamente le ragioni che hanno indotto i giudici del riesame a ricondurre l’accertata detenzione della somma ad una specifica fattispecie incriminatrice; l’apparato argonnentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento risulta privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito con conseguente violazione di legge sub specie carenza di motivazione.
Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso.
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 26 giugno 2025
Il Presicente