Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4238 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4238 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 15/01/2026
Composta da
– Presidente –
LUCIANO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME, nato a Nola il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza in data 19/9/2025 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si Ł celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva datata 10/1/2026 di replica alle conclusioni della Procura generale a firma degli avvocati COGNOME e COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19 settembre 2025, a seguito di giudizio di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22 luglio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale relativo alla complessiva somma di euro 20.480,00 rivenuta nella disponibilità di COGNOME soggetto indagato in relazione al reato di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.
Rilevano i difensori del ricorrente che il Tribunale, nel confermare il vincolo reale avrebbe violato i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di reati contro il patrimonio che presuppongono la commissione di un altro reato, ciò in quanto l’ordinanza impugnata, pur menzionando il contrasto giurisprudenziale sul tema ha disatteso l’orientamento piø rigoroso e costituzionalmente orientato il quale esige, ai fini della configurabilità del fumus del delitto di ricettazione, che il delitto presupposto sia individuato
quantomeno nella sua tipologia.
Nel caso di specie il Tribunale si sarebbe limitato ad un riferimento vago e generico affermando che il denaro sarebbe provento di reati commessi da altri nell’ambito tributario o comunque di condotte truffaldine relative a movimentazioni di denaro assegnate dall’Unione Europea ed in corso di accertamento. Tale formula sarebbe del tutto indeterminata ed ipotetica non individuando una tipologia di reato ma limitandosi a delineare un ventaglio, peraltro esteso, di mere ipotesi investigative definite come ‘ancora in corso di accertamento’.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione.
Rilevano i difensori del ricorrente che il solo possesso di denaro contante non Ł sufficiente a fondare un provvedimento di sequestro ma occorrono ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto del bene oggetto di sequestro.
Sottolineano, inoltre, che sarebbe stato necessario, sul piano dell’attualità e della pertinenza delle esigenze cautelari, accertare e motivare un collegamento logico temporale tra la contestazione e la necessità di adozione del provvedimento. Utilizzare un’ipotesi investigativa, ovvero la fittizietà di una società e la sua funzione di strumento per la generica commissione di illeciti non accertati, per fondare il fumus di un’altra ipotesi di reato costituirebbe un’inammissibile duplicazione del sospetto priva di reale valore indiziario: il quadro che emerge sarebbe quindi quello di un giudizio fondato in assenza di concreti elementi indiziari relativi alla provenienza delittuosa della specifica somma sequestrata.
2.3. Con atto datato 10 gennaio 2026 i difensori dell’indagato hanno fatto pervenire alla Cancelleria di questa Corte una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale nella quale si Ł ulteriormente evidenziato che le persone (NOME e NOME) con le quali l’odierno ricorrente ha avuto contatti in relazione ad operazioni asseritamente illecite non sono state piø ‘operative’ a far tempo dal 2023 in quanto raggiunte da un provvedimento cautelare personale, con la conseguenza che la somma rinvenuta nel possesso del COGNOME oltre due anni dopo tali fatti non può essere ritenuta riconducibile all’attività delittuosa richiamata nel provvedimento impugnato.
A ciò si aggiunge che l’accenno contenuto nel provvedimento impugnato con riguardo alle società riconducibili al COGNOME e che quest’ultimo avrebbe utilizzato per il compimento di operazioni illecite prospetta la possibilità che il ricorrente abbia concorso nella realizzazione del reato presupposto, condizione che escluderebbe la configurabilità dell’ipotizzato reato di ricettazione in relazione al quale Ł stato emesso il provvedimento cautelare di natura reale.
I difensori hanno quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che impongono una trattazione congiunta stante la loro interconnessione, sono fondati.
Al fine di correttamente valutare il ricorso in esame occorre riassumere brevemente i profili motivazionali dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha preso le mosse da un’indagine condotta negli anni 2022 e 2023 dai magistrati della Procura Europea che ha consentito di ricostruire l’operatività di un gruppo criminale dedito alla perpetrazione di frodi fiscali nel settore del commercio di prodotti tecnologici e di filo di rame.
Protagonisti di tale illecito sono risultati essere, tra gli altri, due commercialisti (NOME e NOME), i quali facevano anche ricorso ad una sistematica attività di corruttela
che assicurava al sistema illecito da loro organizzato di beneficiare della connivenza di alcuni pubblici ufficiali.
In sede di esecuzione di misura cautelare personale nei confronti dei soggetti coinvolti nell’indagine erano stati anche acquisiti dispositivi informatici in uso agli indagati il cui esame consentiva di ricostruire le illecite relazioni intercorrenti tra i due commercialisti arrestati e COGNOME COGNOME.
Quest’ultimo Ł risultato avere il compito di monetizzare il risparmio di spesa che rappresentava il profitto dei delitti tributari: l’indagato riceveva il bonifico del denaro illecitamente accumulato dai commercialisti servendosi dei conti correnti della sua società e, dopo averlo velocemente riscosso, lo restituiva ‘ripulito’ ai due commercialisti previo trattenimento di una somma pari al 5% a titolo di compenso per le operazioni compiute.
In relazione a tali fatti l’odierno ricorrente risulta essere stato indagato per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. commesso nel periodo ricompreso tra il novembre 2022 ed il gennaio 2023.
Partendo da tali premesse, il Tribunale ha evidenziato che allorquando COGNOME Ł stato fermato in data 5 giugno 2025 a bordo della propria autovettura, lo stesso Ł stato trovato in possesso della somma di 20.480,00 euro divisa in banconote di vario taglio.
La circostanza che si tratti di somme provento di reato Ł stata desunta:
dalla ‘professionalità mostrata nel settore del riciclaggio di denaro’;
dal fatto che il COGNOME risulta essere in qualche modo legato alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ essendo stati rinvenuti nella sua auto, in occasione della perquisizione che ha portato al sequestro del denaro anche il timbro e la carta di debito di detta società;
il fatto che a seguito delle indagini condotte nei confronti di detta società la stessa Ł risultata avere conti sempre pari a zero e non avere mai effettuato pagamenti coerenti con lo svolgimento dell’attività aziendale;
non Ł emerso alcun elemento per tracciare la provenienza di detta somma, nØ sono risultate giustificate le ragioni del trasporto della stessa.
Alla luce di tali elementi il Tribunale ha ritenuto corretta la sussistenza del fumus del reato di ricettazione della somma di denaro sottoposta a sequestro.
Come già poc’anzi anticipato, ritiene il Collegio fondato il ricorso in quanto non Ł dato cogliere dall’ordinanza impugnata quale sia la condotta delittuosa tenuta dall’indagato finalizzata ad integrare la fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. non emergendo alcun concreto elemento, che vada al di là di meri sospetti, per individuare il reato presupposto di quello di ricettazione.
A ciò si aggiunge che, anche a voler ipotizzare che l’intera somma di denaro sia provento diretto di ulteriori reati di riciclaggio o comunque di altri delitti comportanti un profitto economico consumati direttamente dall’indagato gli stessi devono comunque essere individuati.
Questa Corte in materia di sequestro preventivo ha avuto modo di chiarire, con assunti condivisi anche dall’odierno Collegio, che «In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del “fumus” del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa» (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, PMT c/Bernaschino, Rv. 287719 – 01) e, ancora, che «In tema di sequestro preventivo, la
sussistenza del “fumus” del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto» (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 01).
Non sfugge che nel caso in esame:
le vicende di riciclaggio di denaro nelle quali sarebbe stato coinvolto l’odierno ricorrente risalgono ad un arco temporale risalente a circa due anni e mezzo prima dell’intervenuto sequestro della somma di denaro oggi in discussione;
non Ł stato evidenziato alcun collegamento tra la somma di denaro in sequestro ed i fatti-reato di cui alla precedente indagine;
il denaro Ł un bene fungibile e la mera detenzione dello stesso non consente di affermare la sua provenienza delittuosa solo perchØ le condizioni economiche dell’indagato o della società ‘RAGIONE_SOCIALE non ne giustificherebbero il possesso;
la ricollegabilità di tale somma di denaro a fatti delittuosi Ł solo vagamente ipotizzata ed Ł lo stesso Tribunale ad affermare che non vi Ł stato alcun accertamento sul fatto che il denaro sarebbe provento di reati commessi da altri nell’ambito tributario o comunque di condotte truffaldine relative a movimentazioni di denaro assegnate dall’Unione Europea, trattandosi di fatti in corso di accertamento.
Ci si trova, pertanto, in presenza di una motivazione apodittica e non rispettosa dei principi di diritto che regolano la materia il che determina una violazione di legge rilevabile in questa sede di legittimità ed impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con conseguente restituzione all’avente diritto del denaro in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione all’avente diritto del denaro in sequestro. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod. proc. pen. Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME