Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18178 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 04/01/2024 del Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOMECOGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiara inammissibile; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglime dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Piacenza, in sede giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione (senten Sez. 2, n. 33589 del 2023), annullava parzialmente il decreto del Giudice del indagini preliminari del Tribunale del Tribunale di Piacenza del 2:3 dicembre 2022 che aveva disposto il sequestro preventivo di somme di danaro (euro 36.800) e beni di lusso nei confronti NOME, indagato per ricettazione e riciclaggi
In particolare, il Tribunale rilevava il difetto di giurisdizione per i fatti avven all’estero (ovvero la ricettazione di somme di danaro ricevute dall’indagato su un conto estero), con conseguente restituzione delle relative somme sequestrate; riteneva non configurabile il reato di riciclaggio (stante la contestualità temporale tra la ricezione delle somme di danaro, oggetto di ricettazione, e il successivo loro reimpiego), con conseguente restituzione dei beni di lusso ad esso riferibili; confermava invece il sequestro per la somma di danaro di 31.700 euro, quale provento del reato di ricettazione.
Secondo l’ipotesi accusatoria, tale ultima somma di denaro, confluita nei conti correnti dell’indagato, era proveniente da attività delittuose riferibili al fratello quest’ultimo (che era indagato quale partecipe ad una associazione per delinquere operante a livello internazionale per la perpetrazione di truffe nel settore delle criptovalute, attraverso l’uso di conti correnti in uso a società del sodalizio).
I versamenti considerati dal decreto di sequestro erano quelli effettuati sui conti correnti tra il 5 agosto 2019 e il 30 settembre 2020: il versamento di euro 10.000 proveniente dal conto lituano della società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al sodalizio criminoso; il versamento di 14.600 euro proveniente dal conto del fratello del COGNOME, con causale “gift for payment car”; due versamenti per complessivi 29.300 euro provenienti dal conto della società RAGIONE_SOCIALE, altra società utilizzata dal sodalizio per la sua attività illecita e riconducibile al fratello del COGNOME.
Era emerso inoltre che l’indagato svolgeva l’attività di pizzaiolo con reddito mensile di 1.000 euro; che anche i genitori di questi avevano redditi modesti (la madre svolgeva attività di facchinaggio con reddito lordo annuo nel 2020 di 18.600 euro circa; il padre era invece privo di redditi dal 2018); che malgrado tali condizioni economiche l’indagato nel 2019 aveva acquistato un immobile con accensione di mutuo ipotecario di 130.000 euro, con rata mensile superiore alla metà del reddito percepito e con fideiussione prestata dalla madre, e possedeva due auto di lusso.
Quanto al dolo e alla consapevolezza dell’indagato della provenienza illecita dei versamenti in danaro, il Tribunale aveva valorizzato da ur lato il fatto che, stante l’umile reddito familiare percepito, l’indagato beneficiava per il suo alto tenore di vita dei finanziamenti del fratello e dall’altro il legame tra i due fratel la circostanza che essi provenissero anche dalle società lituane e la intestazione all’indagato di tre diversi conti correnti, anche all’estero.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, denunciando, a mezzo dei difensori, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. coi proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., quanto ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora in relazione al reato contestato di ricettazione, e motivazione apparente.
Si contesta la valutazione della consapevolezza dell’indagato della provenienza illecita del danaro a lui versato, ben potendo confidare nelle floride condizioni economiche del predetto e avendo comunque la difesa depositato sin dalla prima udienza documentazione a “discarico”, alla cui memoria illustrativa rinvia.
In ogni caso, è censurato il salto logico dei Tribunale nel ritenere indiziante lo squilibrio economico tra i NOME e il parente NOME (i primi possono al più avere beneficiato delle disponibilità del NOME, ma ciò non prova il loro dolo neppure eventuale).
Del pari errato e apodittico è l’argomento del Tribunale con riferimento alla provenienza delle somme da società lituane, che potrebbe al più configurare una colpa del ricorrente nel non essersi curato della provenienza delle somme; mentre neutra è la circostanza della intestazione di più conti anche esteri (uno solo era estero a dimostrazione della apoditticità della rilevanza ad esso data dal Tribunale).
Quanto alla documentazione prodotta dalla difesa e non considerata dal Tribunale, essa mirava a dimostrare la lecita attività svolta in Albania dal fratello NOME e la sua solidità economica e quindi anche a contestare la pretesa consapevolezza del ricorrente di una illecita attività di quest’ultimo.
La giurisprudenza di legittimità richiede una rigorosa prova del dolo del delitto di ricettazione – che nel caso in esame è stata radicalmente omessa.
Altro profilo da censurare è il periculum in mora. Una volta che sia dubitabile la consapevolezza del ricorrente della illecita provenienza del denaro, perde di rilevanza anche la circostanza indiziante che lo stesso danaro sia stato immediatamente utilizzato. Né il pericolo può derivare automaticamente dalla natura fungibile del denaro.
2.2. Violazione di legge in relazione alla determinazione della somma soggetta al vincolo cautelare.
Nell’imputazione era stata indicata per la ricettazione la somma di 23.302,30 euro (che confluiva e permaneva nei conti del ricorrente) e per il riciclaggio la somma di 13.597,70 euro (ovvero la somma in parte prelevata in contante e in parte impiegata per l’acquisto di preziosi) e di 22.000,00 euro (impiegata per l’acquisto della BMW).
L’importo originariamente determinato dal Giudice per le indagini preliminari nel decreto di sequestro era 36.800 euro (ovvero non comprensiva della BMW che veniva da ultimo dissequestrata): da tale somma andava peraltro decurtata la
somma spesa per l’acquisto dell’orologio (nel frattempo dissequestrato e il cui valore era quantificato in 12mila euro), un addebito autorizzato di 54,78 euro e la somma di 5.000 euro del conto belga, riducendosi così l’importo a 19.745,22 euro, con richiesta pertanto di dissequestro della restante somma.
2.3. Violazione di legge per motivazione apparente ccn riferimento alle risultanze investigative relative agli accertamenti patrimoniali condotti a carico del ricorrente.
Il Tribunale ha omesso di valutare circostanze decisive a discarico.
La documentazione fiscale prodotta dimostrava l’erroneità della ricostruzione della situazione patrimoniale del ricorrente (non percepiva mensilmente la somma di 1.000 euro, ma cifre superiori e variabili, come quella di 1.540 nel mese di luglio 2021; il reddito lordo nel 2021 era di euro 12.477,59 e nel 2022 di euro 20.139,11; già in precedenza era titolare di un’auto pagata 7.000 euro).
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità sotto due profili.
2.1. In primo luogo va richiamato il principio pacifico, secondo cui, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispec contestata, compreso quello soggettivo, con la conseguenza che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga “ictu oculi” (tra tante, Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016′ Rv. 266896).
Tale principio si collega al consolidato orientamento di legittimità in tema di sequestro preventivo, secondo cui la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi infatti in un’anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenz
degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840).
Questo controllo, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, che non deve tuttavia limitarsi alla verifica, puramente estrinseca, dell’astratta configurabilità del reato, va esteso, per una corretta e completa valutazione del fumus commissi delicti, alla disamina, da svolgersi in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, incombendo, quindi, al giudice, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, benché gli sia precluso l’accertamento del merito dell’azione penale e il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, il compito di operare il suo controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché di “immediato rilievo” (da ultimo, tra tante, Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Rv. 259337; da ultimo, in senso conforme, Sez. 1, n. 8107 del 06/12/2023, dep. 2024).
Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale ha ampiamente spiegato le ragioni, in diretto e coerente confronto con le evidenze investigative, per le quali ha ritenuto sussistente il fumus del reato di ricettazione, evidenziando adeguatamente i dati di fatto e le circostanze (come in premessa sintetizzate) che non consentivano di escludere ictu ocu/i la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
2.2. Sotto altro verso, il ricorrente investe con le sue critiche la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692), che non può dirsi all’evidenza “apparente”, pretendendo viepiù uno standard probatorio – quanto alla sussistenza del reato di ricettazione ed in particolare dell’elemento oggettivo – che fuoriesce dai limiti del controllo affidato al giudice del riesame, come sopra indicati.
2.3. Quanto, infine, al periculum in mora, le censure muovono principalmente dal presupposto della insussistente dimostrazione della consapevolezza del ricorrente della provenienza del danaro, che veniva a rendere neutrale, secondo la difesa, la circostanza degli immediati reimpieghi del danaro.
Il Tribunale, invece, basandosi su una corretta valutazione in sede di riesame dell’elemento soggettivo del reato, aveva valorizzato tali reimpieghi per motivare specificatamente il periculum.
Pertanto, in questa prospettiva, tale parte del primo motivo finisce per essere assorbita dalle osservazioni che precedono in tema di fumus.
Il secondo motivo, che investe l’ammontare del sequestro, è anch’esso inammissibile.
Va premesso che il Tribunale ha evidenziato che, una volta mantenuto il sequestro solo per i fatti di ricettazione, il sequestro doveva riguardare l’intera somma ricevuta sui conti (euro 53.900) dalla quale andava espunta la sola somma ricevuta sul conto estero (euro 5.000). Tuttavia, per il divieto di reformatio in peius, il Tribunale ha limitato il sequestro alla somma oggetto di sequestro da parte del Giudice per le indagini preliminari per il delitto di ricettazione, ovvero l’importo complessivo di 36.800 euro (somma così individuata nel decreto genetico dopo aver sottratto il danaro impiegato per l’acquisto dell’autovettura).
Il ricorrente pretende in questa sede di ottenere la riduzione del sequestro, decurtando principalmente la somma impiegata per l’acquisto di un orologio (circa 12mila euro).
Di tale questione non vi è traccia nella motivazione impugnata e la difesa non allega di averla sottoposta specificamente all’attenzione del Riesame. In questa prospettiva il motivo articola censure non consentite.
In ogni caso, la pretesa difensiva appare anche ictu ocu/i infondata.
Il dissequestro dei beni acquistati dal ricorrente con il denaro di illecita provenienza deriva dall’esclusione del reato di riciclaggio. Pertanto, esso non viene ad influire sulla imputazione provvisoria che riguarda in fatto il danaro di illecita provenienza complessivamente “ricevuto” dal ricorrente (58.900 euro). Piuttosto l’imputazione veniva a qualificare giuridicamente il fatto come ricettazione solo per le somme che “permanevano nel conto” e come riciclaggio per quelle invece reimpiegate nei suddetti acquisti. Correttamente quindi, una volta espunta l’ipotesi di riciclaggio, il Tribunale ha qualificato come ricettazione l’importo complessivo di 36.800 euro, preso in considerazione dal decreto genetico.
Quanto al mancato esame della documentazione fiscale, deve osservarsi che dall’esposizione difensiva tale allegazione aveva la finalità di contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo.
Ebbene, per quanto si definisca come “decisiva” la documentazione in parola, il ricorso non offre alcuna dimostrazione che da essa derivava con “immediata rilevanza” la mancanza dell’elemento soggettivo del reato (tale da essere quindi considerata in sede di riesame).
Non solo, i dati illustrati dalla difesa non sembrano neppure contraddire o disarticolare la ricostruzione del Tribunale (la presenza di un’unica mensilità percepita dal ricorrente di 1.540 euro anziché 1.000 euro; i redditi “lordi” percepiti nel 2020 e nel 2021, che anche nella più alta somma venivano ad attestarsi come vicini alla fascia di reddito mensile netto, indicato dal Tribunale).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/ 4/2024.