Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8319 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8319 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 20/02/2026
NOME
Sent. n. sez. 476/2026
CC – 20/02/2026
– Relatore –
COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato Belvedere di Spinello il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/11/2025 Tribunale di Cosenza visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME udite le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata sentiti i difensori i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza del 06/11/2025 che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter, 640quater cod. pen., dal Gip del Tribunale di Cosenza.
La difesa affida il ricorso a due motivi.
2.1. Col primo motivo deduce l’inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 322ter, 640quater , cod. pen., 125, comma 3, 321, 325 cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del periculum in mora ; vizio radicale di motivazione, sub specie apparente, in ordine ai parametri dell’attualità e della concretezza degli elementi indicativi del pericolo di dispersione.
Si lamenta che il giudice territoriale, in contrasto col diritto vivente della Corte di legittimità (il riferimento Ł a S.U. n. 23 del 1994, NOME), abbia verificato l’esistenza del
periculum al tempo del commesso reato (ottobre 2022) e non, invece, all’atto del sequestro, con ciò disattendendo la rilevanza delle doglianze difensive indirizzate ‘ ad escludere il profilo del periculum attraverso una attualizzazione della vicenda gestoria ‘. In particolare, si rappresenta come la difesa avesse sottolineato, per un verso, come la pretesa condotta fraudolenta fosse cessata sin dal novembre 2022, allorquando lo COGNOME venne sostituito col medico geriatra COGNOME e, per altro, come non fosse data rinvenire nella documentazione della società alcuna anomalia e, sul piano operativo, di mala gestio , tantomeno di depauperamento patrimoniale, ciascuna capace di assurgere ad attualità del pericolo di dispersione. NØ a tal fine era sufficiente il generico riferimento operato dall’ordinanza impugnata all’entità, qualità e natura del denaro e all’apodittico richiamo alla costanza di svolgimento dell’attività in questione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 322ter , 640bis , 640quater cod. pen. e 321 cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., con particolare riguardo alla dedotta nozione di profitto confiscabile e alla conseguente errata quantificazione dell’importo assoggettato alla misura cautelare. Motivazione apparente riguardo al metodo seguito per la determinazione del valore (eventualmente) confiscabile nei c.d. reati in contratto , nonchØ all’errata riferibilità del profitto al risparmio di spesa.
Adduce la difesa che il profitto confiscabile avrebbe dovuto essere individuato soltanto in quello di diretta ed immediata derivazione causale delle truffe contestate – quali reati in contratto – e parametrato al solo vantaggio economico conseguito dalla presunta attività delittuosa, al netto dell’effettiva utilità conseguita dal danneggiato e dei costi vivi sostenuti per l’esecuzione del contratto. La società, invece, non aveva conseguito alcun incremento patrimoniale nel periodo in contestazione, in un contesto in cui non si sarebbe potuto configurare neppure un danno da c.d. sviamento. In tale ottica, la difesa rappresenta di avere eccepito che, al piø, il profitto avrebbe dovuto essere commisurato sulla sola quota parte dei costi dello stipendio dello COGNOME, vale a dire del profitto di condotta truffaldina corrispondente all’erronea indicazione di quest’ultimo negli elenchi del personale trasmessi all’ASP di Cosenza e alla Regione Calabria per gli anni 2021 e 2022. Non pertinente era il principio di diritto richiamato dal Tribunale, facendo riferimento a diversi arresti della RAGIONE_SOCIALE anche a RAGIONE_SOCIALE, che aveva individuato il profitto nel risparmio di spesa che non si addiceva all’ipotesi del reato in contratto. Piø pertinente, invece, era l’arresto di RAGIONE_SOCIALE, aderente alla prospettazione difensiva avuto riguardo al carattere di vicenda con prestazioni sinallagmatiche nel cui ambito Ł sorta l’esigenza di determinazione del profitto sottesa alla cautela del caso di specie.
2.3. A sostegno dei motivi di ricorso la difesa unisce al ricorso n. 9 allegati depositata in sede di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei sensi di cui in motivazione.
Preliminarmente deve darsi atto dell’inammissibilità della produzione documentale allegata al ricorso dalla difesa in quanto finisce per sollecitare alla Corte di legittimità un riesame di merito degli elementi addotti a sostegno dell’istanza di riesame. Anche con riguardo alle censure di omessa motivazione il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un giudizio di merito, dovendo la relativa doglianza essere specificata nel ricorso, con l’indicazione dei punti fondamentali e di carattere decisivo in cui si sarebbe concretizzato il
non liquet del giudice a quo e non mediante il rinvio ad atti probatori il cui esame compete al giudice del merito.
Venendo alle questioni poste e, in particolare, al primo motivo di ricorso, sebbene possa concordarsi con la difesa che il giudizio di attualità del periculum in mora debba essere svolto all’atto del sequestro e non al tempo del commesso reato, va al contempo evidenziato che, nel caso in esame, il vincolo reale si giustifica non con finalità impeditive così rendendo irrilevanti i profili relativi all’epoca di cessazione delle condotte illecite contestate – bensì al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., la confisca del profitto del reato all’esito del giudizio di merito. Il sequestro, pertanto, ha finalità ablative ed Ł, dunque, sotto tale aspetto che va valutato se l’ordinanza impugnata contenga validi argomenti giustificativi che rendano il provvedimento esente dal vizio di violazione di legge, l’unico denunciabile in questa sede.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia dato conto dell’esistenza di plurimi e convergenti elementi che siano logicamente dimostrativi del rischio che, nelle more del giudizio di merito, l’indagato possa disfarsi dei beni sui quali sia destinata ad operare la confisca. Al riguardo, confacente risulta il riferimento all’entità considerevole del profitto dei reati contestati nell’imputazione (indicato in complessivamente superiore ad euro 800.000,00), alla natura fungibile del denaro che ne facilita la circolazione e all’assenza di copertura dei ricavi erogati dall’RAGIONE_SOCIALE nel periodo oggetto di sequestro a coprire gli ordinari costi di gestione sostenuti nello stesso periodo, dato rilevante se letto in assenza di una ricostruzione del giudice del merito che precisi come, al momento del sequestro, tale criticità sia finanziariamente e patrimonialmente superata. Ne consegue, pertanto, che l’attuale svolgimento in forma lecita dell’attività societaria non assume alcuna valenza decisiva ai fini di una recessione dimostrativa degli elementi sopra indicati, proprio perchØ, come si Ł detto, non si Ł al cospetto di un sequestro impeditivo, bensì ablativo. In conclusione, il provvedimento impugnato sfugge dalla denunciata violazione di legge (per omessa motivazione), contenendo la concisa motivazione anche del periculum in mora , rapportato alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, in aderenza a quanto affermato dalle Sezioni Unite Ellade (n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281848).
Infondato Ł anche il secondo motivo di ricorso. Nel caso di specie, sulla base della ricostruzione della normativa di settore (v. pagg. 2 e 4 dell’ordinanza impugnata), il Tribunale del riesame ha evidenziato come la falsa rappresentazione della realtà operasse quale condizione per ottenere l’accreditamento col SSN e le relative sovvenzioni in favore della società dallo stesso legalmente rappresentata, posto che, ai sensi dell’allegato n. 4 del DCA n. 81/2016, la presenza del medico geriatra Ł condizione tra i requisiti organizzativi minimi necessari ai fini dell’accreditamento delle RAGIONE_SOCIALE per anziani.
Ne consegue, pertanto, che la possibilità, altrimenti esclusa, per l’operatore privato di svolgere attività sanitaria fruendo di sovvenzioni pubbliche ovvero in regime di accreditamento Ł data proprio dalla falsa rappresentazione di quella condizione che ne costituisce il presupposto normativo-contrattuale. Ricorre, dunque, l’ipotesi del reato contratto, il cui disvalore penale Ł completamente incentrato sulla conclusione in sØ di un contratto, vale a dire che il reato ‘consiste esattamente nella stipulazione di un dato contratto’, mentre i ‘reati in contratto’ sono quelli ‘in cui la stipulazione di un contratto fa senz’altro parte della fattispecie tipica, ma il disvalore penale Ł incentrato piuttosto sulle condotte che il reo tiene in vista della conclusione del contratto o in seguito alla stessa’.
Pertanto, ai fini di confisca, nel caso del ‘reato contratto’ si determina un’immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l’effetto che il relativo profitto Ł conseguenza immediata e diretta della medesima ed Ł, pertanto, interamente assoggettabile a confisca. Il vantaggio ingiusto generato dalla condotta decettiva va, quindi, individuato per l’intero” contributo lucrato e non solo in una parte di esso (precisamente, per come prospettato dalla difesa, al netto dell’effettiva utilità conseguita dall’ente danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico instauratosi).
Tale conclusione Ł conforme agli approdi di questa Corte, alla luce dei principi elaborati anche nella pronuncia delle S.U. RAGIONE_SOCIALE (n. 26654 del 27/03/2008, in motivazione pagg. 155 e ss., 20 e ss.) in tema di determinazione del profitto confiscabile, nella quale il Supremo Consesso ha fissato dei principi generali in punto di commisurazione del profitto suscettibile di confisca-sanzione, universalmente validi ed esportabili nei diversi casi astrattamente riscontrabili nella prassi. E’ stato così chiarito, in primo luogo, che nel delineare il profitto confiscabile non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, in quanto, nell’assolvere una funzione di deterrenza, la confisca risponde ad esigenze di giustizia e nel contempo di prevenzione generale e speciale, non potendosi ammettere che il crimine possa rappresentare un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto sul bene e che il reo possa rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato. Dopo avere richiamato le nozioni di profitto fissate in precedenti pronunce a composizione allargata (secondo cui il profitto del reato va inteso come ‘vantaggio di natura economica’, come ‘beneficio aggiunto di natura patrimoniale’, come ‘utile conseguito dall’autore del reato in seguito alla commissione del reato’; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli e Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, n. 41936, Muci, Rv. 232164 – 01) ed affermato che il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta ‘l’effettivo criterio selettivo di ciò che può esser confiscato a tale titolo’, le S.U. hanno evidenziato come sia stata tracciato un netto discrimen fra profitto conseguente ad un ‘reato contratto’ e profitto derivante da un ‘reato in contratto’ nel senso che, nel primo caso – in cui la legge qualifica come illecito lo stesso rapporto contrattuale intercorso fra le parti – si determina un’immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità con l’effetto che il relativo profitto Ł conseguenza immediata e diretta della medesima ed Ł, pertanto, assoggettabile a confisca mentre, nel secondo caso, in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sØ, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale, essendo possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto perchØ il contratto Ł assolutamente lecito e valido inter partes (ed eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 cod. civ.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall’agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente. Le Sezioni Unite hanno, pertanto, chiaramente affermato l’assoggettabilità a confisca dell’intero vantaggio patrimoniale derivante dai ‘reati contratto’ fra cui rientrano, in ragione della descrizione fattuale operata dai giudici di merito, quelli oggetto di indagine nel presente procedimento (in termini, Sez. 2, n. 20976 del 22/02/2012, P.E., Rv. 252842 – 01; Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, P.M. in proc. Maiorano, Rv. 268854 – 01; Sez. 2, n. 25980 del 04/05/2018, COGNOME, non mass., ove si Ł precisato che il profitto del reato previsto dall’art. 640bis cod. pen., ai fini dell’applicazione della confisca per equivalente, coincide con l’intero ammontare del finanziamento qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato ed il progetto non sarebbe stato approvato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore; Sez. 2, n. 40765 del 21/10/2021, COGNOME, Rv. 282194 – 01, in
motivazione a pag. 3).
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, conseguendo, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 20 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO relatore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME