Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17674 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nata a Rosciano (PE) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 21/12/2023 del Tribunale di Pescara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con unico atto del loro comune difensore, i coniugi NOME COGNOME ed NOME COGNOME ricorrono avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara del 21 dicembre scorso, che ha respinto l’appello da essi presentato a norma dell’art. 322-bis, cod. proc. pen., contro l’ordinanza con cui il medesimo Tribunale, quale
giudice del dibattimento, aveva rigettato la loro istanza di dissequestro di un’autovettura venduta dall’uno all’altra e di proprietà di quest’ultima.
Nell’ambito di un procedimento che lo vedeva indagato per il delitto di peculato dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara (iscritto al n. 6590/2018 r.g.n.r.), COGNOME veniva raggiunto da un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato, anche per equivalente, a norma dell’art. 322-ter, cod. pen..
In sede di esecuzione, non essendo state rinvenute disponibilità liquide sufficienti, il sequestro veniva esteso alla predetta autovettura di proprietà dell’indagato. Giunta presso il Pubblico Registro automobilistico per l’esecuzione delle relative formalità, la polizia giudiziaria apprendeva che, appena quaranta minuti prima, era stata registrata la vendita del veicolo in favore della COGNOME, moglie di COGNOME. Ciò nonostante, il giudice confermava il sequestro del veicolo, ritenendolo pur sempre nella disponibilità dell’indagato.
In relazione a tale vendita, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara avviava nei confronti dei due coniugi un distinto procedimento per il reato di cui all’art. 483, cod. pen. (n. 6394/2019 r.g.n.r.), che, all’esito del dibattimento, riqualificato il fatto nel delitto di cui al successivo art. 485, cod. pen., si concludev con l’assoluzione di entrambi.
Il loro difensore avanzava dunque istanza di revoca del sequestro nell’ambito di tal ultimo processo, quello, cioè, per il delitto di falso, che il Tribunal respingeva, rilevando la propria incompetenza a provvedere, trattandosi di bene sottoposto a vincolo in un diverso procedimento.
Egualmente concludeva il Tribunale investito dell’appello avverso tale decisione, proposto dagli interessati ex art. 322-bis, cod. proc. pen..
Essi, quindi, con il presente ricorso, impugnano tal ultima decisione, per violazione delle norme sostanziali e processuali di riferimento, deducendo l’inesistenza dei presupposti legali della misura, in quanto:
il bene non era più nella “titolarità” dello COGNOME e la COGNOME è del tutto estranea al delitto di peculato a costui addebitato; entrambi, inoltre, sono stati assolti dal falso;
non è configurabile un concreto periculum in mora, mancando l’elevata probabilità di una protrazione o di un aggravamento delle conseguenze del reato;
il bene in sequestro non costituisce corpo, prezzo, prodotto o profitto del reato, né è cosa intrinsecamente pericolosa o legata da un nesso strumentale con il reato.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Ha trasmesso memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, con cui ribadisce gli argomenti di ricorso, altresì evidenziando la legittimità dell’acquisto di quell’automobile da parte di COGNOME, peraltro avvenuto per lo più con capitali conferiti da sua moglie.
Il ricorso è inammissibile, per l’inesistenza della misura alla cui revoca esso è funzionale.
Correttamente, infatti, entrambi i giudici di merito hanno rilevato come, nel procedimento per il delitto di falso documentale, contraddistinto dal n. 6394/2019 r.g.n.r. e conclusosi con l’assoluzione degli istanti, non gravasse alcun sequestro sull’autovettura in questione, essendo stata tale misura cautelare disposta nell’autonomo e distinto procedimento per peculato in corso contro il solo COGNOME: circostanza, questa, che il ricorso non solo non smentisce, ma neppure affronta.
Nessun rilievo, dunque, possono assumere le ulteriori censure rassegnate, peraltro – sia detto solo per inciso – tutte relative ai presupposti del sequestro preventivo di tipo impeditivo o strumentale alla confisca “diretta”, a norma dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quando invece quello gravante sull’automobile dei ricorrenti è un titolo strumentale alla confisca “per equivalente”, per la quale non rilevano il periculum in mora, la pertinenzialità della cosa al reato e neppure la formale “titolarità” di essa, quanto piuttosto la “disponibilità” di fatto della stess da parte dell’indagato: situazione, nel caso in esame, del tutto indiscussa.
All’inammissibilità dell’impugnazione consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024.