Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24914 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24914 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2023 del Tribunale del riesame di Ravenna visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore avvocato NOME COGNOME, impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Ravenna che in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Suprema Corte avverso l’ordinanza del 16 giugno 2022 del medesimo Tribunale su impugnazione del Pubblico Ministero, ha accolto il riesame proposto da NOME COGNOME e rigettato quello di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 316-bis cod. pen.
Per quel che in questa sede rileva, il Tribunale – conformandosi ai principi di diritto enunciati dalla decisione di annullamento di questa Suprema Corte nella parte in cui aveva ritenuto ipotizzabile l’unica fattispecie di cui all’art. 316-b
cod. pen. – ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti di detto reato in capo a NOME COGNOME ed ha ritenuto invece esistente lo stesso in capo COGNOME e COGNOME, che avrebbero operato unitariamente, rigettando l’impugnazione cautelare in ordine al disposto sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari in data 1 aprile 2022 fino alla concorrenza dell’importo di euro 610.810,00, quale cifra corrispondente all’originario importo di euro 836.640,00, a cui è stata detratta somma di euro 225.822,00 direttamente afferente alla condotta materialmente coinvolgente NOME COGNOME.
2. NOME COGNOME deduce due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), con riferimento agli artt. 62 e 191 cod. proc. pen.
La difesa premette che il Tribunale ha fondato la sussistenza del fumus commissi delicti in capo al COGNOME utilizzando il contenuto dell’esposto presentato da NOME COGNOME alla Guardia di Finanza nel settembre del 2020. Nell’ordinanza impugnata si assegna rilevanza determinante alla parte della denuncia in cui COGNOME riferiva che NOME COGNOME fosse costantemente al fianco di NOME COGNOME nel compimento delle operazioni relative alla “RAGIONE_SOCIALE 4.0.”, ricevendo per tale compito ingenti compensi che avrebbero drenato le risorse finanziarie di società condotte al fallimento.
Poiché NOME COGNOME, successivamente alla presentazione dell’esposto, assumeva la veste di indagato nel medesimo procedimento essendo emersi dalle proprie dichiarazioni elementi di responsabilità, il contenuto dichiarativo delle stesse non è utilizzabile per violazione dell’art. 62 cod. proc. pen. Negli stessi termini è stata rappresentata dal COGNOME, nelle successive sommarie informazioni rese agli inquirenti, il contributo fornito dal COGNOME, tanto che Pubblico Ministero richiedeva il sequestro preventivo anche nei confronti del dichiarante indagato in merito agli stessi delitti contestati a COGNOME e COGNOME; dette fattispecie di reato sono state tenute ferme nei confronti di COGNOME anche in occasione dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen.
Poiché COGNOME non potrà mai assumere la veste di testimone nel processo che si svolgerà anche a suo carico, il contenuto dell’esposto è inutilizzabile erga omnes e non solo nei confronti del dichiarante.
2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla quantificazione dell’importo sottoposto a sequestro.
A fronte del pagamento in favore del COGNOME di fatture per un importo stimato in euro 68.400,00, il sequestro ha illogicamente riguardato la somma di gran lunga superiore di euro 610.810,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto plurimi profili.
Deve premettersi che la vicenda processuale attiene a finanziamento agevolato con garanzia pari al novanta per cento da parte dello Stato ad opera di NOME COGNOME che, in qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE, in data 12 maggio 2020 aveva formulato richiesta per ottenere il finanziamento garantito per un importo di euro 840.000,00 di cui all’art. 13 comma 1, lett. c), d.I n. 23 del 2020 (c.d. decreto liquidita) destinato a “sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia”.
Ad avvenuta erogazione in data 12 giugno 2020 della somma netta pari ad euro 836.640,00, NOME COGNOME, divenuto socio unico della “RAGIONE_SOCIALE, cedeva l’intera partecipazione sociale alla “RAGIONE_SOCIALE, società partecipata al cento per cento dalla società bulgara “RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME NOME. Dal conto intestato a “RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. venivano eseguite plurime rimesse non riconducibili alle finalità del finanziamento pubblico: in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME per presunte consulenze fiscali; un trasferimento in favore della “RAGIONE_SOCIALE dell’importo di euro 450.000,00; prelievi, rispettivamente, di euro 44.000,00 ed euro 70.000,00 quali saldo e acconti su dividendi ed utili futuri; pagamenti in favore della “RAGIONE_SOCIALE“, società agricola a responsabilità limitata di cui NOME COGNOME era legale rappresentante; la somma di Euro 225.822,00 in favore della “RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di canoni di locazione maturati in forza del contratto di affitto di ramo d’azienda e di locazione d’immobile.
Le condotte sopra enunciate, che hanno fatto ipotizzare la preliminare contestazione dei reati a carico di COGNOME, COGNOME e COGNOME dei reati di cui agl artt. 316-ter, 640-bis e 316-bis cod. pen., è stata dal Tribunale del riesame ricondotta – con provvedimento ossequioso della sentenza di annullamento di questa Suprema Corte – alla fattispecie di cui all’art. 316-bis cod. pen. a carico dei soli COGNOME e COGNOME, escludendo la sussistenza del fumus commissi delicti in capo a COGNOME che non risultava aver indebitamente conseguito il finanziamento e tantomeno utilizzato le relative somme per finalità estranee a quelle poste a suo fondamento.
Il Tribunale del riesame ha escluso che la somma di euro 225.822,00, con cui veniva effettuato il pagamento dei canoni di locazione maturati in forza contratto di affitto di ramo d’azienda e di locazione d’immobile in favore d “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, fosse stata destina a finalità estranee al finanziamento; il Tribunale ha dato atto di come, dopo erogazione, non fossero stati disposti altri trasferimenti di somme dal conto d “RAGIONE_SOCIALE” la cui partecipazioni azionarie passavano in capo al COGNOME.
Diversamente veniva valutata la condotta di COGNOME e COGNOME, di cui è sta apprezzata l’unitaria condotta distrattiva della somma erogazione con garanz pubblica, per i quali il Tribunale della cautela reale ha ritenuto sussist fumus del delitto di cui all’art. 316-bis cod. pen. per la cifra di euro 610.8 costoro sarebbero stati destinatari di somme di denaro provenienti dal con corrente della “RAGIONE_SOCIALE” o perché i finanziamenti andavano a beneficio d compagini sociali ai medesimi riferibili o perché costoro erano i diretti benefi di trasferimenti di somme giustificate per false consulenze professionali (COGNOME
Il primo motivo con cui si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazio NOME COGNOME è manifestamente infondato.
Impregiudicata ogni questione connessa all’integrazione della ipotesi di rea ricondotta dal Tribunale del riesame a quella di cui all’art. 316-bis cod. qualificazione non oggetto di censura, deve essere richiamato il consolida principio di diritto secondo cui sono legittimamente utilizzabili le dichiara rese dal denunciante che, al momento della deposizione, rivestiva soltanto “status” di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, il f l’imputato, subito dopo la denuncia, avesse presentato nei suoi confronti querela, in assenza di elementi da cui desumere la successiva assunzione del veste formale di indagato (Sez. 2, n. 6026 del 27/01/2016, COGNOME, R 266254).
Ed infatti, la sanzione di inutilizzabilità erga omnes ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. postula che, a carico dell’interessato, siano già stati ac prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosc dall’autorità procedente, non rilevando, a tale proposito, eventuali sospet intuizioni personali dell’interrogante (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fr Rv.243416).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno inoltre osservato come in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscr nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stes
qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 – 01).
Ciò premesso si osserva come la denuncia presentata da NOME COGNOME che lo stesso Collegio della cautela afferma aver dato inizio alle indagini, evenienza non confutata dal ricorrente, atto a cui il Tribunale della cautela in sede di rinvio ha fatto riferimento ai fini della apprezzata sussistenza del fumus commissi delicti nella parte in cui ne ha ritenuto riscontrato il contenuto con la documentazione acquisita nell’ambito del procedimento -, non costituisca una dichiarazione da parte di soggetto indagato; la circostanza che detta denuncia fosse stata spontaneamente presentata allorché nessuna indagine era in corso, preclude qualsivoglia patologia dell’atto di denuncia che è pertanto pienamente utilizzabile nella fase delle indagini preliminari e, segnatamente, in ordine all’apprezzamento degli elementi posti a base del provvedimento cautelare che ha attinto le somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo.
Né può essere condivisa l’affermazione secondo cui il contenuto della denuncia non potrebbero essere utilizzato in fase dibattimentale in quanto non verrebbe meno la veste di indagato/imputato del COGNOME, enunciato che non risulta determinante se solo si osserva che la verifica della utilizzabilità dell’att deve avere ad oggetto l’attuale fase cautelare.
Non appare inutile ricordare come costituisca consolidato approdo giurisprudenziale quello secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’ 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S. Rv. 275752; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273642).
La denuncia, per sua stessa natura, evidenzia la spontaneità con cui l’autore intende portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria talune notizie ritenute rilevanti con conseguente utilizzabilità del suo contenuto nella presente fase procedimentale, fermo restando ogni futura verifica che avverrà, in ordine alla natura delle dichiarazioni, nel momento in cui le stesse dovranno essere rese note al Collegio del merito secondo la disciplina prevista per la veste giuridica del propalante nella fase propriamente processuale.
Il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla motivazione resa dal Collegio in ordine alla quantificazione dell’importo sottoposto a sequestro è indeducibile.
Il sindacato di legittimità avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano di tale gravità da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, NOME, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893).
Il motivo, oltre a prefigurare un vizio indeducibile in questa sede, risulta altresì generico nella parte in cui critica la quantificazione dell’importo sottoposto a sequestro anche per equivalente determinato in euro 610.810,00, visto che non prende in esame la completa motivazione sul punto resa dal Tribunale che ha fatto specifico riferimento all’azione concorrente del ricorrente nell’azione criminosa parimente posta in essere da NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 316-bis cod. pen.
In tal senso esplicita risulta l’ordinanza impugnata che ha fatto riferimento alla comune azione degli indagati COGNOME e COGNOME nell’opera di sottrazione dei fondi conseguiti dal RAGIONE_SOCIALE e confluiti sul conto della “RAGIONE_SOCIALE.” (pagina 7 e 12 dell’ordinanza impugnata) evidenziando come NOME COGNOME, nell’ambito dell’esposto che ha portato all’avvio delle indagini aveva affermato come NOME COGNOME avesse affiancato costantemente NOME COGNOME nel compimento delle operazioni relative alla “RAGIONE_SOCIALE” sRAGIONE_SOCIALE, conseguendo ingenti compensi, modus operandi noto al COGNOME che era solito emettere false fatture per presunte prestazioni professionali che avevano drenato la liquidità di numerose società portandole a fallimento.
Al solo fine di ritenere riscontrato il contenuto di tali dichiarazion accusatorie il Tribunale ha fatto riferimento all’emissione di plurime fatture in favore di NOME COGNOME per complessivi euro 68.400,00 per prestazioni di professionali senza che fosse specificato il contenuto, somme addebitate sul conto della “RAGIONE_SOCIALE.0.” n. 10002006 sul quale era stato accreditato l’importo del finanziamento agevolato.
La motivazione in ordine alla quantificazione della somma sottoposta a sequestro, pertanto, non risulta contraddittoria rispetto alla quantificazione della fatture che non sono significative della complessiva condotta contestata in via provvisoria al ricorrente consistita nell’aver, in concorso con il COGNOME, drenato le
somme garantite dal RAGIONE_SOCIALE e versate su un conto dedicato a disposizione della società beneficiaria di cui era stata conseguita la integrale partecipazione.
L’importo sottoposto a sequestro, pertanto risulta correttamente quantificato in misura corrispondente a quello sottratto dal conto per finalità incompatibili con le finalità del finanziamento in coerenza con il consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confisca per equivalente e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito.
Questa Corte ha infatti osservato come detta soluzione sia coerente sia con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone nel reato e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, sia in ragione della natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, NOME, Rv. 273256; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Dalle considerazioni sopra esposte consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/05/2023.