Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42861 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 15 aprile 2024, rigettav la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME, indagata i reati cui ai capi 196, 197 e 198, tutti relativi a truffa aggravata, avverso i di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribun di Messina del profitto del reato o di beni equivalenti fino alla concorrenza d 165.000,00.
1.1 Si deve infatti ribadire che “i provvedimenti riguardanti le modalit esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in se incidente di esecuzione” (Sez.2, 44504 del 03/07/2015, COGNOME, Rv. 265103 Sez.1, n. 8283 del 24/11/2020 Cc. (dep. 02/03/2021 ) Sforza Rv. 280604)
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il sequestro no stato disposto anche per il reato di cui all’art. 10 -quater D.Igs. n. 74/2000; il Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, ha dato atto come sia risultato, nella fase esecutiva, impossibile procedere al sequestro in
specifica, in assenza di beni costituenti il profitto del reato da sottoporre al cautelare.
La giurisprudenza della Corte ne ha ammesso la praticabilità quando risult ex actis, l’impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica (ex mult Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265028): in tal caso, forn la prova che il profitto o il prezzo del reato non è stato rintracciato e ne con l’uso della normale diligenza, prontamente rintracciabile, la condizi negativa si considera adempiuta e il titolare dell’azione cautelare pienam legittimato a richiedere ed il giudice cautelare a disporre il sequestro (confi valore. Su questa linea, le Sezioni Unite hanno chiarito che il sequestro preve finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quan l’impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del re transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richie dell’adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva rice generalizzata (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 258648) e ci sull’assunto che, versandosi in materia di misura cautelare reale, potrebb durante il tempo necessario per l’espletamento di tale ricerca, essere occulta altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esige cautela (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, in motiv.).
Da tutto questo discende che – nel caso di specie, in presenza di provvedimento genetico correttamente emesso ed in presenza di una motivazione con la quale il Tribunale cautelare ha dato atto della impraticabilità del seq in forma specifica, non risultando il rinvenimento dei crediti fiscali – il violazione di legge denunciato deve ritenersi del tutto insussistente.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi de 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spes del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione de causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dell somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/10/2024